|
Chiediamo
cortesemente al Sig. Direttore de "Il Messaggero" di ospitare
questo nostro intervento che si innesta sulle puntuali e acute
osservazioni emerse in recenti articoli da Voi prodotti e riguardanti il
Piano Regolatore di Falconara.
La preghiera è di
pubblicare lo scritto integralmente per non perdere la sua
consequenzialità logica
___________
Le argomentazioni ed i
dubbi relativi al Piano Regolatore di Falconara rappresentati con molta
perspicacia sulle pagine de "Il Messaggero" ci danno lo spunto per
intervenire sulla questione, stimolandoci ad evidenziare alcuni elementi
poco noti all'opinione pubblica.
A) Partiamo dalla nostra
“osservazione” all'"Integrazione Normativa del PRG adottato con
delibera del Consiglio Comunale n. 81/99" dell'Ottobre 2001,
purtroppo non accettata, tanto meno inclusa nel documento urbanistico.
Quell’osservazione fu giudicata essere arrivata non a tempo utile, ma è,
in ogni caso, agli atti di Comune, Provincia e Regione.
Alla base c'è una evidenza inconfutabile: la
presunta "forza" di contrapposizione del PRG di Falconara rispetto alla
concessione API è una colossale "bufala" poiché, come giustamente
evidenziato in uno dei vostri articoli, “il PRG non ha forza di legge”.
In sostanza il PRG di Falconara, afferma che al termine della
concessione, prevista nel 2008, gli usi dovranno essere alternativi alla
raffineria. Ma la frase "prevista nel 2008" ha solo valore di
previsione di diverso uso dell’area dove insiste la raffineria e non
determina assolutamente alcun vincolo di non-rinnovo della concessione
alla stessa. L'affermazione del PRG equivale quindi a dire: "Quando
l'API non ci sarà più, non ci sarà l'API"!
Qui entra in ballo l'osservazione che i
Comitati fecero in data 22 Febbraio 2002.
In essa si chiese di specificare nel PRG la
"transitorietà" dell'uso industriale dell'area attualmente occupata
dall'API, uso che si dichiara essere determinato esclusivamente dalla
presenza della concessione e, pertanto, non necessariamente coincidente
con il destino urbanistico dell'area ritenuto più idoneo dall'autonomia
locale.
Quel concetto di transitorietà, però, nel
PRG di Falconara non c'è e, dunque, al di là delle affermazioni di
volontà politica per un futuro senza la raffineria, non esiste nel PRG,
come opportunamente evidenziato da codesta Redazione, una dichiarazione
di “incompatibilità” urbanistica dell’impianto API, comprensorio
industriale a rischio, all'interno di una zona urbana verso la quale si
è espanso, contiguo al tessuto edilizio residenziale e ad importanti
infrastrutture di trasporto.
A tale riguardo è utile ricordare le
dichiarazioni rilasciate dall'Ing. Corrado Clini (Direttore Generale del
Ministero dell'Ambiente) il 27 Agosto 1999, due giorni dopo il
tragico rogo all'API: « Certo, se questo impianto fosse
progettato oggi, in base alle direttive dell'Unione europea, non
potrebbe essere localizzato dove si trova ».
L'Ing. Clini non fece una affermazione
dettata dalla "onda emozionale". Infatti, appena alcuni giorni prima, il
17 Agosto 1999, era stato pubblicato il Decreto Legislativo 334 in
attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,
conosciuto come Decreto Seveso 2.
B) Il Decreto Seveso 2, all'art. 14, «
(…) stabilisce (…) requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e
utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere
le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali (…) » ed
inoltre obbliga « (…) gli enti territoriali ad apportare (…)
le varianti (…) agli strumenti urbanistici ».
A questo punto viene il bello poiché la
Regione Marche, che in base alla legge Seveso 2 ha l’obbligo di emanare
una apposita legge di recepimento onde fare applicare il Regolamento per
la Pianificazione territoriale (DM 9/5/2001), successivo ed integrativo
della Seveso 2, ha pronta la legge di recepimento già dal Maggio 2002 ma
ancora non si sa se e quando sarà approvata.
Perché?
Sono in atto, quindi, gravi inottemperanze
ad una legge dello Stato, perché l’assenza dello strumento legislativo
della Regione (di per se già una inadempienza) dovuto ad un
"congelamento" tecnico o politico ci fa dedurre che il PRG di
Falconara non sia adeguato al Decreto Seveso 2!
E noi ci domandiamo:è possibile approvare un
Piano Regolatore non adeguato ad una Legge dello Stato IN VIGORE fatta
in applicazione di una legge dell'Unione Europea che la Regione Marche,
a sua volta, è tenuta a far applicare?
Noi riteniamo proprio di no e nel contempo
non riusciamo a capire perché ci sia questa spasmodica corsa ad
approvare un PRG non adeguato alla Seveso 2 e, quindi, che non rispetta
una legge dello Stato, con il rischio di possibili ricorsi e denuncie.
D’altra parte, se così non fosse, come mai
la Regione Marche ha recentemente imposto al Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Ancona (PTC), come “conditio sine qua
non” ai fini dell’approvazione del Piano stesso, l’adeguamento alla
legislazione sulle industrie a rischio?
Il DM 9.5.01 non fa distinzioni tra PTC e
PRG in termini di obblighi inerenti la pianificazione urbanistica. Come
mai allora l’adeguamento alla Seveso 2 è vincolante per il PTC ma non
per il PRG di Falconara?
Perché in Regione, Provincia e Comune si
trascura la necessità di anteporre l'adeguamento del PRG alla Seveso 2
alla sua approvazione?
Perché, inoltre, il CTR che ha valutato il
Piano di risanamento proposto dalla raffineria API, come previsto dalla
Seveso 2, esplicita due pagine di dati da utilizzare per l’adeguamento
degli strumenti urbanistici provinciali e comunali secondo quanto
previsto dal DM 5.9.01, invitando tali enti a provvedere quanto prima al
riguardo?
Non sappiamo se questi interrogativi che la
cosiddetta "società civile" si pone verranno soddisfatti.
Concludiamo soltanto con quanto scritto
nella sopraccitata “Osservazione” al PRG non accolta, ma agli atti,
formulata dai Comitati: la fondamentale incompatibilità urbanistica
della raffineria API, nel contesto territoriale di Falconara, emerge
chiaramente dai contenuti della legislazione vigente, ed in particolare
dal D.Lgs. 334-99 Seveso 2, dal Decreto Ministeriale 9.5.01 che
Regolamenta la Pianificazione Territoriale dei territori in cui sorgono
industrie a rischio, nonché, in senso lato, dalla stessa Legge Regionale
13/90 che impone ai PRG di individuare le aree compatibili alla
localizzazione di industrie a rischio limitatamente alle zone E
(extraurbane) aventi idonee caratteristiche paesistico - ambientali.
COMITATO CITTADINO “25 AGOSTO”
COMITATO DEL QUARTIERE VILLANOVA
COMITATO DEL QUARTIERE FIUMESINO
|