LETTERA

 

Destinatario :

Direttore del Messaggero

Oggetto : il Prg di Falconara è in contrasto con la legge Seveso2
Data : 05 Marzo 2003
 

Chiediamo cortesemente al Sig. Direttore de "Il Messaggero" di ospitare questo nostro intervento che si innesta sulle puntuali e acute osservazioni emerse in recenti articoli da Voi prodotti e riguardanti il Piano Regolatore di Falconara.

La preghiera è di pubblicare lo scritto integralmente per non perdere la sua consequenzialità logica

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Le argomentazioni ed i dubbi relativi al Piano Regolatore di Falconara rappresentati con molta perspicacia sulle pagine de "Il Messaggero" ci danno lo spunto per intervenire sulla questione, stimolandoci ad evidenziare alcuni elementi poco noti all'opinione pubblica.

A)  Partiamo dalla nostra “osservazione” all'"Integrazione Normativa del PRG adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 81/99" dell'Ottobre 2001, purtroppo non accettata, tanto meno inclusa nel documento urbanistico. Quell’osservazione fu giudicata essere arrivata non a tempo utile, ma è, in ogni caso, agli atti di Comune, Provincia e Regione.

Alla base c'è una evidenza inconfutabile: la presunta "forza" di contrapposizione del PRG di Falconara rispetto alla concessione API è una colossale "bufala" poiché, come giustamente evidenziato in uno dei vostri articoli, “il PRG non ha forza di legge”. In sostanza il PRG di Falconara, afferma che al termine della concessione, prevista nel 2008, gli usi dovranno essere alternativi alla raffineria. Ma la frase "prevista nel 2008" ha solo valore di previsione di diverso uso dell’area dove insiste la raffineria e non determina assolutamente alcun vincolo di non-rinnovo della concessione alla stessa. L'affermazione del PRG equivale quindi a dire: "Quando l'API non ci sarà più, non ci sarà l'API"!

Qui entra in ballo l'osservazione che i Comitati fecero in data 22 Febbraio 2002.

In essa si chiese di specificare nel PRG la "transitorietà" dell'uso industriale dell'area attualmente occupata dall'API, uso che si dichiara essere determinato esclusivamente dalla presenza della concessione e, pertanto, non necessariamente coincidente con il destino urbanistico dell'area ritenuto più idoneo dall'autonomia locale.

Quel concetto di transitorietà, però, nel PRG di Falconara non c'è e, dunque, al di là delle affermazioni di volontà politica per un futuro senza la raffineria, non esiste nel PRG, come opportunamente evidenziato da codesta Redazione, una dichiarazione di “incompatibilità” urbanistica dell’impianto API, comprensorio industriale a rischio, all'interno di una zona urbana verso la quale si è espanso, contiguo al tessuto edilizio residenziale e ad importanti infrastrutture di trasporto.

A tale riguardo è utile ricordare le dichiarazioni rilasciate dall'Ing. Corrado Clini (Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente) il 27 Agosto 1999, due giorni dopo il tragico rogo all'API: « Certo, se questo impianto fosse progettato oggi, in base alle direttive dell'Unione europea, non potrebbe essere localizzato dove si trova ».  

L'Ing. Clini non fece una affermazione dettata dalla "onda emozionale". Infatti, appena alcuni giorni prima, il 17 Agosto 1999, era stato pubblicato il Decreto Legislativo 334 in attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, conosciuto come Decreto Seveso 2.

B)  Il Decreto Seveso 2, all'art. 14, « (…) stabilisce (…) requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali (…) » ed inoltre obbliga « (…) gli enti territoriali ad apportare (…) le varianti (…) agli strumenti urbanistici ».

A questo punto viene il bello poiché la Regione Marche, che in base alla legge Seveso 2 ha l’obbligo di emanare una apposita legge di recepimento onde fare applicare il Regolamento per la Pianificazione territoriale (DM 9/5/2001), successivo ed integrativo della Seveso 2, ha pronta la legge di recepimento già dal Maggio 2002 ma ancora non si sa se e quando sarà approvata.

Perché?

Sono in atto, quindi, gravi inottemperanze ad una legge dello Stato, perché l’assenza dello strumento legislativo della Regione (di per se già una inadempienza) dovuto ad un "congelamento" tecnico o politico ci fa dedurre che il PRG di Falconara non sia adeguato al Decreto Seveso 2!

E noi ci domandiamo:è possibile approvare un Piano Regolatore non adeguato ad una Legge dello Stato IN VIGORE fatta in applicazione di una legge dell'Unione Europea che la Regione Marche, a sua volta, è tenuta a far applicare?

Noi riteniamo proprio di no e nel contempo non riusciamo a capire perché ci sia questa spasmodica corsa ad approvare un PRG non adeguato alla Seveso 2 e, quindi, che non rispetta una legge dello Stato, con il rischio di possibili ricorsi e denuncie.

D’altra parte, se così non fosse, come mai la Regione Marche ha recentemente imposto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona (PTC), come “conditio sine qua non” ai fini dell’approvazione del Piano stesso, l’adeguamento alla legislazione sulle industrie a rischio?

Il DM 9.5.01 non fa distinzioni tra PTC e PRG in termini di obblighi inerenti la pianificazione urbanistica. Come mai allora l’adeguamento alla Seveso 2 è vincolante per il PTC ma non per il PRG di Falconara?

Perché in Regione, Provincia e Comune si trascura la necessità di anteporre l'adeguamento del PRG alla Seveso 2 alla sua approvazione?

Perché, inoltre, il CTR che ha valutato il Piano di risanamento proposto dalla raffineria API, come previsto dalla Seveso 2, esplicita due pagine di dati da utilizzare per l’adeguamento degli strumenti urbanistici provinciali e comunali secondo quanto previsto dal DM 5.9.01, invitando tali enti a provvedere quanto prima al riguardo?

Non sappiamo se questi interrogativi che la cosiddetta "società civile" si pone verranno soddisfatti.

Concludiamo soltanto con quanto scritto nella sopraccitata “Osservazione” al PRG non accolta, ma agli atti, formulata dai Comitati: la fondamentale incompatibilità urbanistica della raffineria API, nel contesto territoriale di Falconara, emerge chiaramente dai contenuti della legislazione vigente, ed in particolare dal D.Lgs. 334-99 Seveso 2, dal Decreto Ministeriale 9.5.01 che Regolamenta la Pianificazione Territoriale dei territori in cui sorgono industrie a rischio, nonché, in senso lato, dalla stessa Legge Regionale 13/90 che impone ai PRG di individuare le aree compatibili alla localizzazione di industrie a rischio limitatamente alle zone E (extraurbane) aventi idonee caratteristiche paesistico - ambientali.

COMITATO CITTADINO “25 AGOSTO”

COMITATO DEL QUARTIERE VILLANOVA

COMITATO DEL QUARTIERE FIUMESINO

 
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