ESPOSTO DENUNCIA

 

Destinatario: Procura della Repubblica - presso il Tribunale di Ancona
Oggetto: esposto - Seguito alle precedenti segnalazioni in data 26/07/1999  (raccomandata a/r n. 7806) e in data 18/08/1999   (raccomandata a/r n. 8357).
Data: 14 Marzo 2000
 

I sottoscritti

<OMISSIS>,

in proprio e come portavoce del Comitato dei Cittadini residenti a Villanova,

inviano a codesta Autorità il documento redatto dalla Direzione della Raffineria Api di Falconara, ed inviatogli dalla stessa il 30 Luglio 1999, recante il titolo “Position paper. Inconveniente al serbatoio TK 62”.

Dallo studio del documento, al fine dell’accertamento di eventuali negligenze od errate operazioni che hanno messo in pericolo l’incolumità dei residenti del quartiere Villanova in relazione alle elevate concentrazioni di sostanze altamente inquinanti a cui sono stati esposti,

1) i sottoscritti osservano e chiedono che l’intestata Procura accerti:

a) in riferimento al punto n.3 di pag. 5 della relazione della Dirigenza della Raffineria Api, Gli Antefatti, se esistono registrazioni scritte del livello di prodotto contenuto nel serbatoio TK 62 dalla data dell’isolamento dal ciclo di lavorazione risalente alla fine del 1998 fino al giorno dell’incidente;

b) sempre in riferimento allo stesso punto n. 3, Gli Antefatti, la ditta tedesca incaricata delle operazioni di preparazione alla bonifica e alla bonifica stessa in quanto, come si evince chiaramente dal documento allegato, responsabile del cantiere;

c) dai responsabili della ditta tedesca che tipo di prodotto e in che quantità fosse contenuto nel serbatoio TK 62 al momento dell’assunzione della responsabilità come ditta operatrice per le operazioni di preparazione alla bonifica del serbatoio TK 62;

d) se ed in quale misura i tecnici della ditta tedesca abbiano notato differenze di livello del prodotto contenuto nel serbatoio TK 62 nei giorni o nella settimana  immediatamente precedente all’incidente dell’inclinazione del tetto del serbatoio;

e) se i tecnici della ditta tedesca erano o meno a conoscenza di operazioni di manutenzione di altri impianti in corso nella Raffineria nei giorni o nella settimana immediatamente precedente all’incidente dell’inclinazione del tetto del serbatoio; ovvero, come è scritto nella relazione della Raffineria Api a pag. 6 e 7 (Sequenza degli eventi), se i tecnici della ditta tedesca erano o meno a conoscenza circa le “operazioni di bonifica di apparecchiature attuati mediante immissione di vapore d’acqua in preparazione alla fermata delle colonne del ciclo di alta pressione...” ecc.,

e se vi sia stata interferenza tra le operazioni di bonifica delle apparecchiature e le operazioni in corso nel serbatoio TK 62;

f) se i tecnici della ditta tedesca abbiano l’obbligo di compilare rapporti sia sullo stato dei lavori di loro competenza sia sulle eventuali anomalie riscontrate ed affrontate durante le operazioni di loro competenza, anomalie che si possano verificare anche per responsabilità non diretta dei tecnici stessi della ditta.

2) I sottoscritti ritengono che sulle stesse problematiche sia altresì importante acquisire la posizione ed eventuali verbali dal Settore Operativo di Raffineria che, come scrive la Dirigenza dell’Api, “opera controlli addizionali sia in termini di sorveglianza delle condizioni al contorno, sia in termini di ispezioni e controlli al cantiere” (pag. 6 della relazione).

3) A pag. 8 e 9 del capitolo “L’evento del 28 giugno”, a giudizio degli scriventi emerge una grave contraddizione nella valutazione e gestione del rischio relativamente all’incidente in oggetto.

Da una parte la Dirigenza della raffineria Api sostiene che “l’evento che si trovava a fronteggiare (Categoria 1) e la sua possibile evoluzione (senza ipotesi di aggravamento) erano tali da non prevedere nessun tipo di informativa né di intervento da parte di soggetti esterni... Di conseguenza la raffineria non ha provveduto ad allertare i Vigili del Fuoco in base a quanto stabilito dai Piani di Emergenza Esterno ed Interno, dove sono definite le istruzioni circa le attivazioni di stati di preallarme e allarme.”

Dall’altra il rapporto dei Vigili del Fuoco del 12 Luglio 1999, inviato dal Comitato dei Cittadini residenti a Villanova a codesta Autorità in data 18 agosto 1999, sostiene, al contrario, che l’incidente in oggetto doveva essere definito e fronteggiato come di Categoria 2 con tutto ciò che comportava in termini di “ tempestiva azione di informazione del Comando  dei Vigili del Fuoco...”, di “ attivazione della Prefettura in fase di preallarme per consentirle di gestire correttamente il flusso delle informazioni alla popolazione”

4) A giudizio degli scriventi la grave divergenza nella valutazione del rischio, che ha pregiudicato l’attivazione dei dispositivi di sicurezza per la sicurezza e l’incolumità della popolazione, non si sarebbe dovuta verificare se il Piano di Emergenza Interno ed il Piano di Sicurezza Esterno fossero stati progettati correttamente e altrettanto scrupolosamente valutati.

Pertanto i sottoscritti, in proprio e come portavoce del Comitato dei Cittadini residenti a Villanova, chiedono l’accertamento delle eventuali responsabilità penali oltre che per la Dirigenza della Raffineria Api (in base alle ipotesi formulate nell’Esposto in data 18 Agosto 1999), anche per eventuali inadempienze da parte degli Organi preposti in termini di controllo sulla chiarezza delle procedure, sulla corretta, inequivocabile ed efficace applicazione delle procedure del PEI e del PEE, inadempienze che avrebbero messo in pericolo la salute e l’incolumità pubblica.

5) Valutando la relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del

12 Luglio 1999 si sottolinea che la considerazione svolta al punto n. 5 “ Nel pomeriggio del giorno 30 Giugno ci si è trovati in condizioni di scarsa disponibilità di liquido schiumogeno” e la considerazione svolta al punto n. 6 “L’esperienza vissuta in tale occasione porta a concludere sulla necessità che la società interessata  potenzi lo stoccaggio di liquido schiumogeno per aumentare la propria autonomia nelle prime ore dell’emergenza...” evidenzia, fino al momento dell’incidente in oggetto, una ignoranza sulle scorte di schiumogeno effettivamente disponibili da parte della Raffineria Api per fronteggiare eventi incidentali ed una ignoranza sulla effettiva capacità della Raffineria Api a fronteggiare le prime ore di un’emergenza incidentale.

Anche in questo caso si chiede che vengano accertate eventuali responsabilità penali della Dirigenza della Raffineria Api riguardo al mancato rispetto degli obblighi di legge in termini di quantità di liquido schiumogeno da stoccare, mancato rispetto che avrebbe procurato un grave rischio alla salute ed incolumità dei cittadini.

Gli scriventi chiedono altresì l’accertamento di eventuali responsabilità a carico degli Organismi Ispettivi preposti al controllo dell’adeguatezza agli standard di sicurezza imposti dalla legge alle raffinerie per lo stoccaggio di schiumogeno antincendio, eventuali responsabilità che potrebbero aver messo a grave rischio la salute e l’ incolumità dei cittadini.

6) Nel capitolo L’evento del 28 giugno” della relazione delle Raffineria Api, a

pag. 8, è dichiarato che “ A seguito di questo intervento entro tre minuti l’intera installazione è stata messa in sicurezza ed è stato scongiurato ogni possibile rischio, evitando qualsiasi possibile evoluzione in aggravamento dell’evento”.

Quanto scritto dalla Dirigenza dell’Api contrasta palesemente con quanto riportato nella relazione del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco laddove si relaziona che

“ Solo il giorno 30 Giugno, tramite il responsabile dell’Area Chimica della ASL n.7, questo comando è stato informato della situazione di emergenza in atto, ed ha messo a disposizione della società api i propri uomini, materiali e mezzi necessari per contribuire alla messa in sicurezza del serbatoio fino al suo completo svuotamento avvenuto il giorno 3 Luglio u.s.”.

Pertanto gli scriventi, in proprio e quali portavoce del Comitato dei Cittadini residenti a Villanova, chiedono che venga accertato:

- quali siano le operazioni necessarie per mettere in sicurezza un serbatoio come il TK62;

- perché la Raffineria Api dichiara di aver messo in sicurezza il serbatoio TK 62 il

28 Giugno quando i Vigili del Fuoco sostengono che il loro intervento ha contribuito alla messa in sicurezza del serbatoio in questione il giorno 30 Giugno;

- se esistono responsabilità da parte della Raffineria Api in relazione alla eventuale mancata messa in sicurezza del serbatoio TK 62 ed in relazione alla eventuale trasgressione della Procedura Operativa per la messa in sicurezza dei serbatoi;

- se tutto quanto esposto nel punto 10 dell’esposto possa configurare ipotesi di reato.

Con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Si allegano:

- copia del documento redatto dalla Direzione della Raffineria Api di Falconara dal titolo “Position paper. Inconveniente al serbatoio TK 62” e relativa lettera di accompagnamento allo stesso;

- copia del rapporto del Comando Provinciale dei VV.FF. del 12 Luglio 1999.

 
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