L 11/02/1980 Num.18
Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (in Gazz. Uff., 14 febbraio 1980,
n.44).
Indennità di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente
inabili (1).
(1) Vedi, ora, le disposizioni contenute
nella l. 21 novembre 1988,
n. 508.
Art. 1. Ai mutilati ed invalidi civili
totalmente inabili per
affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della
legge
30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni
sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata,
abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di
deambulare
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in
grado
di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di
un'assistenza continua, è concessa un'indennità di
accompagnamento,
non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale
carico
dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal
1º
gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1º gennaio 1981
e a
lire 232.000 mensili con decorrenza 1º gennaio 1982. Dal 1º
gennaio
1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella
goduta
dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera
a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre
1978, n. 915.
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di
diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli
invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
Art. 2. Il Ministro della sanità, entro e non
oltre tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, determina con proprio decreto la tabella
indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e
malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118;
eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del
Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a
quello
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Gli invalidi civili totalmente inabili
per affezioni
fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30
marzo
1971, n. 118, già riconosciuti tali all'entrata in vigore della
presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni
previste
all'art. 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento,
ai
fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, dalle
commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in
vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario
di
cui all'art. 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni
sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno
diritto all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente
art.1.
I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui
all'art.
1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento
sanitario,
presso le Commissioni sanitarie di cui all'art. 7 e seguenti
della
citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli
interessi.
Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la
domanda.
Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge,
valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si
provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del
tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento <<sgravi contributivi disposti
per il
contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione>>.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.