Pag.1

CONVENZIONE MULTIRISCHI

PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, LESIONI, MORTE,

RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI Di LAVORO,

PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA,

DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI,

DELLE SOCIETA AFFILIATE E DEI TESSERATI

 

 

Pag.2

Tra FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA in seguito denominata Con traente, e la CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI denominata SPORTASS, viene stipulata la seguente Convenzione per le garanzie contro Infortuni, Lesione, Responsabilità Civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, per conto e a favore della Federazione Ginnastica d'Italia, dei suoi organi centrali e periferici, delle Società affiliate e dei suoi tesserati.

 Le prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato "REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER LA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA ".

Tale regolamento forma parte integrante della presente Convenzione.

 

 Art. I. Titoli che danno diritto all'assicurazione

I titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative - senza distinzione, di attività - purché rientrante negli scopi del- la Federazione Ginnastica d'Italia, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, sono:

-          la Tessera nominativa e numerata per i Tesserati;

-          affiliazione alla Federazione Ginnastica d'Italia per le Società;

-          il libro paga per i dipendenti della Federazione.

 

  La tessera verrà rilasciata a cura della F.G.I. a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati regionali, provinciali, territoriali, Società) da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzativi che ritiene di adottare. Il libro paga è conservato a cura della F.G.I. ed esibito dalla stessa per ogni accertamento o controllo richiesto dall'Assicuratore.

 Si precisa inoltre che la F.G.I. ed i Soggetti A   sono da intendersi automaticamente assicurati.

 

 Art. 2. Durata e decorrenza della convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 3 con inizio dalle ore 00 dei I' Gennaio 2002 e termina alle ore 24.00 dei 31 Dicembre 2004, salvo la possibilità per le Parti di rescindibilità alla scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni. In mancanza di disdetta data da una delle Parti, la Convenzione è prorogata per la durata di un anno, e così successivamente.

 

 Art. 3. Obblighi della Federazione

La Federazione si impegna a comunicare alla SPORTASS tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previ- sto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la SPORTASS la facoltà di recedere dall'accordo.

 

Art. 4. Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Sede della A.R.A. - Attività e Rappresentanze Assi- curative S.rl. – P.zza della Vittoria, 9/A –16121 Genova

 

 

 

 

 

 

 

Pag.3

 

~ entro  15 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art. 1913 e 1915 del Codice Civile.

 

 Art. 5. Foro competente - clausola arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nomi- nati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente dei Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto dei principio dei contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

 

 Art. 6. Determinazione del premio –

         Incasso degli acconti e regolazione dei premio

 

Premesso che:

-          i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;

-          l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni - premio unitario - premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato all'Assicuratore per ciascun anno assicurativo,

 si conviene che:

il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi.

 Entro la data del 31/03 di ciascun anno la Federazione fornirà alla Sportass elenco riportante il numero degli Assicurati (iscritti) suddivisi per categoria e/o tipo di tessera associativa e delle Società affiliate riferito all'anno assicurativo decorso, affinché l'Assicuratore stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

 Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

 Se la Federazione non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Assicuratore deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Federazione abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per l'Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del con- tratto.

Per i contratti scaduti, se la Federazione non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

 Fanno fede per il calcolo della regolazione premio, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell'Assicuratore per eventuali controlli.

 

 

 

 

Pag.4

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI, LESIONI,MORTE,

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO,

PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA,

DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

DELLE SOCIETA’ AFFILIATE E DEI TESSERATI.

 

 

 DEFINIZIONI :  

 Assicurato

 Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione Il contratto di assicurazione.

Beneficiario L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

Tesserato

 Ogni singolo soggetto iscritto alla Federazione Ginnastica d'Italia.

 Soggetti A

 organi della F.G.I.: Dirigenti, Membri dei Consiglio Federale, Segretario Generale, Membri dei Comitati Regionali, Presidenti di Società affiliate, Giudici di Gara, Ufficiali di gara Esecutivi, Direttori di campo, Membri delle Commissioni Tecniche Agonistiche e Funzionali, Membri dei Comitati settore agonistico, Componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, Membri dell'Equipe Sanitaria, Tecnici, Allenatori e Istruttori.

 Day Hospital

 Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

 Indennizzo

 La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Infortunio

 ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente

 Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. Inabilità temporanea

Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni.

 Trattamento chirurgico

Provvedimento terapeutico cruento attuata da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di cura.

Istituto di cura

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

 Ricovero

 Periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purché certificata da cartella clinica.

 Premio

 La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

 Rischio

 La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

 Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

 

 

Pag.5             E NORME COMUNI A TUTT LE SEZIONI

 

 Art. I. Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali F.G.I. abbia ufficialmente aderito.

Art. 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

 Variazioni del rischio

   Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, l'Assicuratore può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

 Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, l'Assicuratore, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni.

Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

 L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato c/o del Contraente di una circostanza aggravante dei rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

 Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

 Art. 3. Pagamento dei premio e decorrenza della garanzia

 L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

 Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui consegue il titolo che dà diritto all'assicurazione ai sensi dell'art. I "Titoli che danno diritto all'assicurazione " della precedente Sezione, e cessa nel momento in cui ha termine 10' validità del tesseramento annuale medesimo, ferma restando la responsabilità da parte della Federazione, di inviare tempestivamente alla Sportass, su supporto meccanografíco, l'elenco nominativo di tutti i Tesserati iscritti alla Federazione stessa.

I premi devono essere pagati all'Assicuratore.

 In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del I' Gennaio 2002, anche se la prima rata di premio non è stata pagata. Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 30 giorni.

 Trascorso tale termine, senza che l'Assicurato abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento dei premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

 Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo a termini di Regolamento e di Convenzione in data posteriore al tesseramento ma anteriore alla segnalazione dei nominativi alla SPORTASS, quest'ultima esprime riserva di svolgere, se dei caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro. L'assicurazione SPORTASS, vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei 

 

Pag.6

 

 soggetti che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti della FEDERAZIONE, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento o l'attribuzione della qualifica ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla FEDERAZIONE stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dalla organizzazione della FEDERAZIONE.

 

Art. 4. Modifiche dell'Assicurazione

 

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

 

Art. 5. Estensione territoriale

 

L'assicurazione vale per il Mondo intero.

 

 Art. 6. Rinvio alle norme di legge

 

 Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

 

 Art. 7. Altre assicurazioni

 

 L'assicurato c/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare all'Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

 

 Art. 8. Rescissione dei contratto

 

L’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Articolo 2 "Durata e decorrenza della Convenzione " della precedente Sezione.

 

Pag. 7

 SEZIONE I: RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

 

Descrizione attività

 La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L’attività dei soggetti assicurati riguarda:

• la promozione e l'organizzazione delle attività sportive;

• l'esercizio e lo svolgimento di attività sportiva (allenamenti anche individuali);

• riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, e tutte le attività rientranti negli scopi della Federazione Ginnastica d'Italia.

 

 Art. I. Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per la Federazione Ginnastica d'Italia, per le Società affiliate, per tutti i tesserati, per i soggetti A.

 

 Art. 2. Oggetto della Assicurazione

 

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione:

-       all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie c/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi c/o delle delibere dei propri organi c/o comunque di fatto svolti. La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate. . Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi c/o di- pendenti dell'Assicurato da tali soggetti. E comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS c/o dall'INAIL.

 

 

 Art. 3. Novero dei Terzi

 

Si conviene fra le parti che:

•tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato.

•Non sono considerati terzi le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo, quando subiscano il danno in occasione di servizio, ed operi nei loro con- fronti la successiva garanzia "Responsabilità Civile verso le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato". In caso contrario detti soggetti saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

•Gli Assicurati sono considerati terzi fra di loro per sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento dell'attività rientranti negli scopi della Federazione Ginnastica d'Italia.

•Non sono considerati terzi fra di loro, il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti la lesione personale in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, la 

Pag.8

 lesione stessa si sia verificata durante le attività coperte dalle presenti garanzie.

Art. 4. Altre Assicurazioni R.C.T./ R.C.O.: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti

 

Qualora a favore dell'Assicurato ove al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

a)     se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;

b)     se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

 

 Art. 5. Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato (RCO)

 

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento dei sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però motivo di de- cadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l'INAIL derivante da erronea interpretazione delle nonne vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL. . Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, al- lievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a nonna di legge.

 

 Art. 6. Gestione delle vertenze e spese di resistenza

 

L'Assicuratore assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento dei giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro. Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L'Assicuratore non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per le-

Pag. 9

 gali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. L'Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali. Art. 7. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia all'Assicuratore tempestivamente e rimetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire all'Assicuratore ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Art. 8. Rinuncia alla rivalsa/surroga

L'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

 • dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.

 • Società affiliate ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività.

 • Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica.

 • Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall'Assicuratore. Salvo sempre il caso di dolo.

 

 Art. 9. Esclusioni

L'assicurazione R.C non comprende:

a)  i danni da furto;

b)  i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assi- curato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;

c)  i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni deri- vino da lavori che implichino sottomu- rature o altre tecniche sostitutive;

d)  i rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, dell'esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati;

e)  i danni provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna, o detenga a qualsiasi titolo;

f)  i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da questi detenute;

g)  i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;

h)  i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;

i)  danni conseguenti all'esercizio delle attrezzature e degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della attività sportiva.

 

Rischi atomici e danni all'ambiente

 

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Pag.10

   Limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (detta limitazione non è operante nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato nè di danni a persone fisiche) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contami- nazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sor- genti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

 

Art. 10. Franchigia

 

La presente garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Lire 500.000 (E: 258,23) per danni a cose per ciascun sinistro.

Art. 11. Estensioni di garanzia (a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni)

Responsabilità Civile personale

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e del personale non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato e mentre si trova nel- le ubicazioni ove si svolge l'attività. Relativamente al D.L. N. 626 dei 191091 1994, in tenia di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposte al servizio di prevenzione e protezione, sia un dipendente.

Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

-       sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese c/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;

-       l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti c/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali. La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi.

R. C del Committente

   L’ assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi del- l'Art. 2049 dei Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere.

R. C dell'Esercizio di impianti ed attrezzature

Si precisa altresì che, limitatamente all'organizzazione di gare c/o manifestazioni sportive ed a parziale deroga di quanto previsto all'art. 9 "Esclusioni", la presente garanzia si intende estesa ai danni conseguenti all'esercizio delle attrezzature, degli impianti e dei materiale necessario per il corretto svolgimento delle gare c/o manifestazioni sportive organizzate dalle Società affiliate alla F.G.I. ~

Pag.11          SEZIONE II: LESIONI/MORTE

 

Art. I. Soggetti Assicurati

I tesserati alla Federazione Ginnastica d'Italia ed i Soggetti A.

 Art. 2. Oggetto dei rischio

L'assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:

-       una o più lesioni previste nelle tabelle allegate;

-       la morte.

 

A termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nelle tabelle allegate.

 

Per i Soggetti A, la copertura è operante per i rischi occorsi durante l'espletamento dei loro mandato sportivo, anche in occasione di gare, concorsi e/o manifestazioni ufficiali organizzate sotto l'egida del- la F.G.I., compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri o come trasportati.

 

 Per i Tesserati le garanzie saranno operanti in occasione di:

a)  riunioni organizzativi, incarichi, missioni o altre attività rientranti negli scopi della Federazione Ginnastica d'Italia, compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri o come trasportati;

b)  attività sportive autorizzate, riconosciute ed organizzate sotto l'egida della F.G.I., allenamenti (anche individuali), durante lo svolgimento di concorsi c/o manifestazioni sportive, ricreative e culturali autorizzate ed organizzate sotto l'egida della F.G.I. per tutte le attività e discipline riconosciute. Le predette garanzie saranno operanti sempreché documentate dalla Federazione Ginnastica d'Italia o dalle sue Strutture Periferiche competenti.

 

Art. 3. Estensioni di garanzia

 

La copertura è operante anche per gli eventi indennizzabili a termini di polizza, verificatisi: in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi non- ché avvenuto in stato di malore o incoscienza (purché non causati da abuso di al- colici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni c/o stupefacenti). Sono equiparate ai fini di polizza alle lesioni, le "lesioni particolari" previste nel successivo articolo purché determinate da evento fortuito violento ed esterno e verificatesi entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento stesso.

 

Art. 4. Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:

a)  uso e guida di natanti e mezzi di locomozione subacquea;

b)  abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;

c)  guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto espressamente previsto al successivo art. 15 Estensioni Speciali "Rischio Volo";

d)  azioni delittuose dell'assicurato;

e)  movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;

f)  guerra e insurrezione;

 g) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomi-

Pag. 12

 che o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 5. Esonero denuncia di infermità

La Contraente c/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire. Relativamente alla garanzia prevista nel successivo art. 15 Estensioni Speciali "Rischio Volo ", se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'evento avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

 Art. 6. Esonero denuncia altre assicurazioni Si dà atto che il Contraente c/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Società per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungo- no a quelle di ogni altra assicurazione, ad eccezion fatta, per quanto attiene alle garanzie relative agli Atleti Nazionali e Juniores, per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.

' Art. 7. Rinuncia alla rivalsa

 L'Assicuratore rinuncia, a favore del- l'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.

 Art. 8. Limiti di età

Per i tesserati la garanzia è prestata sen- za limiti di età.

 

Art. 9. Persone non assicurabili

La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizzofrenia, sindromi organiche-celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi. L’assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

 

 Art. 10. Criteri di indennizzabilità

     Caso Morte

In caso di morte dell'Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell'evento indennizzatile a termini di polizza ed a causa di esso, l'Assicuratore liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulatile con quello per la garanzia lesione prevista dall'art. 2 Oggetto del rischio, o per l'invalidità permanente prevista nel successivo Art. 15 Estensione Speciali "Rischio Volo "; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per lesione e/o invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'evento indennizzatile a termini di polizza ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Assicuratore corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, l'Assicuratore liquida ai beneficiari il capitale garantito per il caso morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 C.C. Se, dopo che l'Assicuratore ha pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo, l'Assicuratore avrà diritto alla restituzione - entro 15 giorni dalla richiesta - della somma pagata.

Pag. l3

 Caso Lesioni

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo nella misura prevista come segue:

• per i Tesserati e per i "Soggetti A" saranno operanti le prestazioni previste

  nella tabella A allegata;

• per gli "Atleti Juniores di particolare interesse nazionale" saranno

  operanti le prestazioni previste nella tabella B allegata;

• per gli "Atleti Nazionali" saranno operanti le prestazioni previste nella tabella C allegata.

 

 Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'evento fermo quanto previsto dall'art. 5.

Precisazioni:

• Per "frattura" s'intende una soluzione di continuo dell'osso, parziale o

  totale, pro- dotta da ma causa violenta, fortuita ed esterna.

• Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi

  cartilaginei di qualsiasi natura.

• Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.

• Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di 

  dialisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole

  all'assicurato)

• Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno

  né una duplicazione né una maggiorazione dell'indennizzo indicato.

• Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma

  indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

• I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente

  alle per- dite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-

  funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in

  considerazione ai fini dell'indennizzo.

•Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli

  estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna. •Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco

 dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, l'indennizzo previsto per

 la lesione sarà venti volte superiore a quanto indicato nella relativa tabella

 di riferimento.

•Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto

 esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal

 prodursi dell'evento stesso.

•Per rottura dei denti si intende la perdita di  almeno 1/3 del tessuto duro di  

 dente deciduo (sono escluse le lesioni del  tessuto paradontale e dei denti

 molli), per l'accertamento del caso è richiesta  la documentazione radiologica.

•Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre I5 giorni dall'evento che ne abbia determinato la causa, l'assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di "Frattura dell'osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa". In presenza di frattura cranica l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni. L'indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.

Pag.14

-       Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con

corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale. Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sul- la somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.

 Art. 11. Controversie

In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze degli eventi indennizzabili a termini di polizza le Parti si obbligano a conferire un mandato ad un collegio di tre medici (uno per parte più un terzo designato dai primi due) i quali tenendo presenti le condizioni di polizza e le nonne di legge, prenderanno decisioni inappellabili e vincolanti per le Parti. Tale Collegio Medico risiede nel comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da lei designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

 

Art. 12. Rimborso spese di cura Tesserati e Soggetti A

 

 Esclusivamente operante per i Tessera- ti non appartenenti alle categorie Atleti Nazionali ed Atleti Juniores, l'Assicuratore rimborsa le spese mediche e la diaria previste nella rispettiva tabella "A" allegata riferita alle singole categorie. ~ Resta inteso che per singola lesione si provvederà ad erogare l'indennizzo indicato nella colonna dei totali che di fatto rappresenta la somma degli importi lesione, rimborso spese mediche e diaria previste per la singola tipologia di lesione.

 

Art. 13. Rimborso spese di cura Atleti Nazionali ed Atleti Juniores

 

Esclusivamente operante per le Categorie degli Atleti Nazionali e Atleti Juniores, entro il limite della somma assicurata a questo titolo, l'Assicuratore rimborsa, le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio c/o lesioni previste nelle tabelle allegate che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale o ricovero, per:

1-     onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento);

2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, 

   medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;

3 )rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar,

   televisione, telefono;

4) il trasporto in ambulanza in Istituto di Cura, nonché il ritorno o il 

   trasferimento da un Istituto di Cura all'altro fino alla concorrenza di

   Lire 200.000 (,E 103,29) per evento.

 

 Inoltre l'Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali.

Pag.15

b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non

   connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che 

   prescritte dal medico curante dell'Assicurato.

c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e

   rieducativi effettuati da medici.

d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico

   curante dell'Assicurato.

 

Sono escluse le spese di viaggio c/o ]pernottamento per parenti c/o accompagnatori.

Qualora l'Assicurato si avvalga dei Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.

 

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in lire italiane c/o in Euro per un valore equivalente.

 Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per la cura di infortuni conseguenti a:

 -malattie mentali;

 -intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso, non terapeutico, di psicofarmaci o stupefacenti e sostanze "dopanti"; virus da        e malattie ad esso connesse.

 Art. 14. Indennità giornaliera da ricovero

Esclusivamente operante per le Categorie degli "Atleti Nazionali" e "Atleti Juniores di particolare interesse nazionale", a seguito di infortunio c/o lesione previste nelle tabelle allegate, l'Assicuratore rimborsa all'Assicurato, una diaria giornaliera di Lire 30.000 (,E 15,49) per ciascun giorno di degenza, per una durata massima di 60 giorni per evento.

   I primi cinque giorni di ricovero non prevedono la corresponsione di alcun indennizzo. Il giorno di entrata e quello di uscita saranno considerati come unico giorno. L'Assicuratore effettuerà il pagamento dovuto all'Assicurato od ai suoi credi, soltanto a cura ultimata, su presentazione di cartella clinica rilasciata dall'istituto di cura.

Art. 15. Estensioni speciali

Perdita dell'anno scolastico

Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all'assicurato verrà corrisposto l'importo massimo di lire 2.000.000 (@E 1032,91)

 Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore

Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale. Danno estetico Si conviene che, per gli Assicurati di età non superiore ai 14 anni, l'Assicuratore rimborserà fino ad massimo di Lit. 3.000.000 (4E 1549,37), le spese documen-

Pag.16    tate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica  ricostruttiva resi necessari da infortunio c/o lesione previste nelle tabelle allegate.

 Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti

 Fermo quanto previsto nel precedente A.rt.10 "Criteri di indennizzabilità - Caso Morte", per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, verrà corrisposto allo stesso l'importo di Lire 300.000 (AE 154,94).

Avvelenamenti

 Fermo quanto previsto nel precedente Art. 10 "Criteri di indennizzabilità - Caso Morte", a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di  sospetto avvelenamento, verrà corrisposto all'assicurato l'importo di Lire 500.000 (,E 258,23).

 Assideramento - congelamento - colpi di sole o di calore

Fermo quanto previsto nel precedente Art. 10 "Criteri di indennizzabilità - Caso Morte", a seguito di ricovero dell'assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione verrà corrisposto allo stesso l'importo di Lire 500.000 (IE 258,23).

 Condizione speciale per gli iscritti residenti in Genova

 A titolo sperimentale - per i soli assicurati iscritti residenti in Genova - l'Assicuratore rimborsa, per ogni evento indennizzabile a termini del presente contratto e fino a concorrenza di Lire 5.000.000 (E@ 2582,28), le spese per fisioterapie effettivamente sostenute dall'assicurato in conseguenza dell'evento stesso. li rimborso è limitato alle spese sostenute presso gli Istituti convenzionati.

Rischio volo

La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato su- bisca durante viaggi aerei che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di tra- sporto a domanda (Acrotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico ci- vile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Acroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso.

 

La presente garanzia è prestata per le seguenti somme:

Caso morte          somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla

                     successiva Sezione "Somme Assicurate".

 Caso invalidità permanente =   stessa somma prevista in polizza per il caso

                                morte.

 Diaria da inabilità temporanea =lire 100.000          (IE 5 1,65).

 

Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di even

Pag. 17    tuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall'Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di:

-       Lit. 2.000.000.000. "E 1032913,80) per il caso di Morte

-       Lit. 2.000.000.000. (,E 1032913,80) per il caso di invalidità permanente totale

-       Lit. 500.000. (,E 258,23) giornaliere per il caso di inabilità temporanea

 

e complessivamente, per aeromobile, di:

-       Lit. 10.000.000.000. (@E 5164568,99) per il caso di Morte

-       Lit. 10.000.000.000. (@E 5164568,99) per il caso di invalidità permanente totale

-       Lit. 10.000.000. (@E 5164,57) giornaliere per il caso di inabilità temporanea.

 

 In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Con- traente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Con esclusivo riferimento alla presente garanzia , il successivo Art. 10 "Criteri di indennizzabilità" si intende integrato come segue:

 Caso Invalidità permanente 

L’indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. Il 24 e successive modifiche intervenute fino al- la data di stipulazione della presente Convenzione e in contanti anziché sotto forma di rendita.

 Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione dei grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

 Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

 In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici c/o articolari di un singolo arto, si pro- cederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

 Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del I 00%.

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui al successivo Art. I I "Controversie".

E’  data facoltà al Collegio medico - di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.

 

Pag. 18   Caso Inabilità Temporanea

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità temporanea, l'Assicuratore liquida la diaria a partire dal 9' giorno successivo a quello dell'infortunio. In caso di ricovero con pernottamento la diaria viene liquidata dal 1°  giorno successivo a quello dell'infortunio. Dal conteggio dei giorni di inabilità vengono convenzionalmente esclusi i giorni festivi. La diaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.

Art. 16. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Denuncia di lesioni e/o infortunio

La denuncia degli infortuni c/o lesioni previste nelle tabelle allegate, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni documentazione clinica atte ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata ad  A.R.A. s.r.l. Piazza della Vittoria, 9/a - 16121 GENOVA, entro 15  giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 dei C. C. La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l'identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture c/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico c/o una Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura ecc.).

 

 Ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore, determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. L'indennizzo verrà corrisposto in Italia, in valuta italiana. L'Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire alla visita dei medici dell'Assicuratore ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Denuncia della morte

La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che l'hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l'indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata ad A.R.A. s.r.l. Piazza della Vittoria, 9/a 16121 GENOVA, entro 15 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del C. C.

Art. 17. Limite di indennizzo per singolo evento

In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza convenzione, le somme delle garanzie di cui alla presente sezione Lesioni/Morte non potranno superare l'importo di lire 4 Miliardi (e 2065827,60). Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.