Pag.1
CONVENZIONE MULTIRISCHI
PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI,
LESIONI, MORTE,
RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI,
VERSO PRESTATORI Di LAVORO,
PER CONTO E A FAVORE DELLA
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA,
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E
PERIFERICI,
DELLE SOCIETA AFFILIATE E DEI
TESSERATI
Pag.2
Tra FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA in
seguito denominata Con traente, e la CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE
DEGLI SPORTIVI denominata SPORTASS, viene stipulata la seguente Convenzione per
le garanzie contro Infortuni, Lesione, Responsabilità Civile verso terzi, verso
prestatori di lavoro, per conto e a favore della Federazione Ginnastica
d'Italia, dei suoi organi centrali e periferici, delle Società affiliate e dei
suoi tesserati.
Le
prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato "REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI
ASSICURATIVE PER LA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA ".
Tale regolamento forma parte integrante
della presente Convenzione.
Art. I. Titoli che danno diritto all'assicurazione
I titoli che costituiscono diritto alle garanzie
assicurative - senza distinzione, di attività - purché rientrante negli scopi
del- la Federazione Ginnastica d'Italia, di ruolo ricoperto o di mansione
esercitata, sono:
-
la Tessera nominativa e numerata per i Tesserati;
-
affiliazione alla Federazione Ginnastica
d'Italia per le Società;
-
il libro paga per i dipendenti della Federazione.
La
tessera verrà rilasciata a cura della F.G.I. a mezzo dei suoi organi periferici
(Comitati regionali, provinciali, territoriali, Società) da questa
specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzativi che ritiene di
adottare. Il libro paga è conservato a cura della F.G.I. ed esibito dalla
stessa per ogni accertamento o controllo richiesto dall'Assicuratore.
Si
precisa inoltre che la F.G.I. ed i Soggetti A sono da intendersi automaticamente assicurati.
Art. 2. Durata e decorrenza della
convenzione
La presente Convenzione viene stipulata
per la durata di anni 3 con inizio dalle ore 00 dei I' Gennaio 2002 e termina
alle ore 24.00 dei 31 Dicembre 2004, salvo la possibilità per le Parti di
rescindibilità alla scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con
preavviso di almeno 90 giorni. In mancanza di disdetta data da una delle Parti,
la Convenzione è prorogata per la durata di un anno, e così successivamente.
Art. 3. Obblighi della Federazione
La Federazione si impegna a comunicare
alla SPORTASS tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza
che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto
previ- sto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la
SPORTASS la facoltà di recedere dall'accordo.
Art.
4. Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata
a cura dell'Assicurato alla Sede della A.R.A. - Attività e Rappresentanze Assi-
curative S.rl. – P.zza della Vittoria, 9/A –16121 Genova
Pag.3
~ entro 15 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli
aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito
dagli art. 1913 e 1915 del Codice Civile.
Art. 5. Foro competente - clausola
arbitrale
Le controversie che dovessero insorgere
fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad
arbitri, inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della
presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale,
composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il
terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nomi- nati dalle
parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente dei Tribunale di
Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse
provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra
parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Collegio dovrà
decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla
sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma
sempre con l'osservanza del rispetto dei principio dei contraddittorio. La sede
del Collegio sarà Roma.
Art. 6. Determinazione del premio –
Incasso degli acconti e regolazione dei premio
Premesso che:
-
i premi annui unitari si intendono stabiliti
secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
-
l'importo complessivo previsto alla Sezione
Premi (numero adesioni - premio unitario - premio totale), deve considerarsi quale
premio minimo anticipato all'Assicuratore per ciascun anno assicurativo,
si
conviene che:
il conguaglio dei premi in sede di regolazione
premio verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla
Sezione Premi.
Entro la data del 31/03 di ciascun anno la Federazione fornirà
alla Sportass elenco riportante il numero degli Assicurati (iscritti) suddivisi
per categoria e/o tipo di tessera associativa e delle Società affiliate riferito
all'anno assicurativo decorso, affinché l'Assicuratore stessa possa procedere
alla regolazione del premio definitivo.
Le
differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30
giorni dalla relativa comunicazione.
Se
la Federazione non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati
anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Assicuratore deve
fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non
inferiore 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria
per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello
relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la
regolazione o il pagamento della differenza attiva.
Conseguentemente l'assicurazione resta
sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Federazione abbia adempiuto ai
suoi obblighi, salvo il diritto per l'Assicuratore di agire giudizialmente o di
dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del con- tratto.
Per i contratti scaduti, se la Federazione
non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Assicuratore,
fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri
accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Fanno fede per il calcolo della regolazione premio, le scritture
contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla
Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell'Assicuratore per
eventuali controlli.
Pag.4
REGOLAMENTO
DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
PER
L’ASSICURAZIONE INFORTUNI, LESIONI,MORTE,
RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO,
PER
CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA,
DEI
SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
DELLE
SOCIETA’ AFFILIATE E DEI TESSERATI.
DEFINIZIONI :
Assicurato
Il
soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Beneficiario
L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno
beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.
Tesserato
Ogni singolo soggetto iscritto alla Federazione Ginnastica
d'Italia.
Soggetti A
organi della F.G.I.: Dirigenti, Membri dei Consiglio Federale,
Segretario Generale, Membri dei Comitati Regionali, Presidenti di Società
affiliate, Giudici di Gara, Ufficiali di gara Esecutivi, Direttori di campo,
Membri delle Commissioni Tecniche Agonistiche e Funzionali, Membri dei Comitati
settore agonistico, Componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, Membri
dell'Equipe Sanitaria, Tecnici, Allenatori e Istruttori.
Day Hospital
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna,
autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da
medici specialisti, con redazione di cartella clinica.
Indennizzo
La
somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
Infortunio
ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per
conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità
permanente
Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità
ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla
professione svolta. Inabilità temporanea
Temporanea incapacità fisica
dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni.
Trattamento chirurgico
Provvedimento terapeutico cruento attuata
da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di
cura.
Istituto
di cura
Istituto universitario, ospedale, casa di
cura, day hospital regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza
ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli
stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità
dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni,
le strutture per anziani.
Ricovero
Periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero
anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purché certificata da
cartella clinica.
Premio
La
somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.
Rischio
La
probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro
Il
verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Pag.5 E NORME COMUNI A TUTT LE SEZIONI
Art. I. Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di
tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre
organizzazioni alle quali F.G.I. abbia ufficialmente aderito.
Art.
2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
–
Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano
il rischio, l'Assicuratore può richiedere la relativa modificazione delle
condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni,
l'Assicuratore, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della
variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni.
Se la variazione implica diminuzione di
rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale
successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato c/o del
Contraente di una circostanza aggravante dei rischio durante il corso della
polizza medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre
che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere
all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne
deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è
verificata.
Art. 3. Pagamento dei premio e decorrenza
della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.
Il
rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato
decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui consegue il titolo che dà diritto
all'assicurazione ai sensi dell'art. I "Titoli che danno diritto
all'assicurazione " della precedente Sezione, e cessa nel momento in cui
ha termine 10' validità del tesseramento annuale medesimo, ferma restando la
responsabilità da parte della Federazione, di inviare tempestivamente alla
Sportass, su supporto meccanografíco, l'elenco nominativo di tutti i Tesserati
iscritti alla Federazione stessa.
I premi devono essere pagati
all'Assicuratore.
In
deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione
ha effetto dalle ore 00 del I' Gennaio 2002, anche se la prima rata di premio
non è stata pagata. Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine
di rispetto di 30 giorni.
Trascorso tale termine, senza che l'Assicurato abbia provveduto al
pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00
del giorno in cui il pagamento dei premio comprensivo verrà effettuato, ferme
restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Ai
fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze
ammissibili al beneficio assicurativo a termini di Regolamento e di Convenzione
in data posteriore al tesseramento ma anteriore alla segnalazione dei
nominativi alla SPORTASS, quest'ultima esprime riserva di svolgere, se dei
caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo
alla data del sinistro. L'assicurazione SPORTASS, vale pregiudizialmente, solo
nei riguardi di quei
Pag.6
soggetti che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti della
FEDERAZIONE, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il
tesseramento o l'attribuzione della qualifica ed appartengano ad Associazioni o
ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla FEDERAZIONE
stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata
dalla organizzazione della FEDERAZIONE.
Art.
4. Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione
devono essere provate per iscritto.
Art.
5. Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il Mondo intero.
Art. 6. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge vigenti.
Art. 7. Altre assicurazioni
L'assicurato c/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di
denunciare all'Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il
medesimo rischio.
Art. 8. Rescissione dei contratto
L’Assicuratore può recedere dal contratto
di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Articolo
2 "Durata e decorrenza della Convenzione " della precedente Sezione.
Pag. 7
SEZIONE I: RESPONSABILITA CIVILE VERSO
TERZI
Descrizione
attività
La
seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo,
dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in
cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente,
organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente
menzionate.
L’attività dei soggetti assicurati
riguarda:
• la promozione e l'organizzazione delle
attività sportive;
• l'esercizio e lo svolgimento di attività
sportiva (allenamenti anche individuali);
• riunioni, incarichi, missioni e relativi
trasferimenti, e tutte le attività rientranti negli scopi della Federazione
Ginnastica d'Italia.
Art. I. Soggetti Assicurati
L'assicurazione vale per la Federazione
Ginnastica d'Italia, per le Società affiliate, per tutti i tesserati, per i
soggetti A.
Art. 2. Oggetto della Assicurazione
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e
spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni
personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi
in relazione:
-
all'attività svolta comprese tutte le
operazioni e attività accessorie, sussidiarie c/o complementari, di qualsiasi
natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque
nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle
leggi c/o delle delibere dei propri organi c/o comunque di fatto svolti. La
garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte
regolarmente autorizzate. . Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti
che quelli provocati a terzi c/o di- pendenti dell'Assicurato da tali soggetti.
E comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS c/o dall'INAIL.
Art. 3. Novero dei Terzi
Si conviene fra le parti che:
•tutti i soggetti, sia persone fisiche,
che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati
"Terzi" rispetto all'Assicurato.
•Non sono considerati terzi le persone
soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato -
dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo, quando subiscano il danno in
occasione di servizio, ed operi nei loro con- fronti la successiva garanzia
"Responsabilità Civile verso le persone soggette all'assicurazione
obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato". In caso contrario detti
soggetti saranno considerati terzi a tutti gli effetti.
•Gli Assicurati sono considerati terzi fra
di loro per sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento
dell'attività rientranti negli scopi della Federazione Ginnastica d'Italia.
•Non sono considerati terzi fra di loro,
il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi altro
parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti la
lesione personale in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, la
Pag.8
lesione stessa si sia verificata durante le attività coperte dalle
presenti garanzie.
Art.
4. Altre Assicurazioni R.C.T./ R.C.O.: secondo rischio per differenza di
condizioni e limiti
Qualora a favore dell'Assicurato ove al
momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui
medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera
operante nei casi e con le modalità seguenti:
a) se
il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse
in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato
stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le
condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni
non esistessero;
b) se
il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre
assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero
insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà
l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma
delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della
presente Polizza.
Art.
5. Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria
di Legge a carico dell'Assicurato (RCO)
L'Assicuratore
si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitali, interessi e spese) per gli infortuni (escluse le malattie
professionali) sofferti dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria
di Legge a carico dell'Assicurato - dipendenti o non dipendenti di
quest'ultimo. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che,
al momento dei sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per
l'assicurazione di legge. Non costituisce però motivo di de- cadenza della
copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l'INAIL
derivante da erronea interpretazione delle nonne vigenti o da involontaria
omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL. . Quanto suddetto, è
operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, al- lievi,
tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento,
corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere
assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro
a nonna di legge.
Art. 6. Gestione delle
vertenze e spese di resistenza
L'Assicuratore
assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale,
sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo
stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all'Assicurato stesso. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva
tacitazione dei terzi e ad esaurimento dei giudizio nel grado in corso al
momento della liquidazione del sinistro. Sono a carico dell'Assicuratore le
spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il
danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato
superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in
proporzione al rispettivo interesse. L'Assicuratore non riconosce peraltro le
spese incontrate dall'Assicurato per le-
Pag. 9
gali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di
multe o ammende. L'Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente copia
degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti
giudiziali. Art. 7. Obblighi
dell'assicurato in caso di sinistro
L'Assicurato, venuto a conoscenza del
sinistro, deve darne notizia all'Assicuratore tempestivamente e rimetterle al
più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire
all'Assicuratore ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le
prove che possano venirgli richieste. Art.
8. Rinuncia alla rivalsa/surroga
L'Assicuratore rinuncia al diritto di
surrogazione spettantele ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:
•
dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il
caso in cui il danno sia dovuto a dolo.
•
Società affiliate ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano
collaborare con l'Assicurato per le sue attività.
•
Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che
ricoprono una carica.
•
Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui
abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata
dall'Assicuratore. Salvo sempre il caso di dolo.
Art. 9. Esclusioni
L'assicurazione R.C non comprende:
a) i
danni da furto;
b) i
rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969,
n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché
da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende
compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui
veicoli a motore di proprietà dell'Assi- curato mentre circolano all'interno
delle aree di pertinenza;
c) i
danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni deri-
vino da lavori che implichino sottomu- rature o altre tecniche sostitutive;
d) i
rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione
che non abbia carattere di manifestazione, dell'esercizio di bar, spacci,
mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche
se usati esclusivamente dai tesserati;
e) i
danni provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna, o detenga a
qualsiasi titolo;
f) i
danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e
da questi detenute;
g) i
danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate,
caricate o scaricate;
h) i
danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
i) danni
conseguenti all'esercizio delle attrezzature e degli impianti e del materiale
necessario per lo svolgimento della attività sportiva.
Rischi atomici e danni all'ambiente
Sono esclusi dall'assicurazione i danni
derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di
apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in
relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni
di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Pag.10
Limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (detta
limitazione non è operante nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato nè di
danni a persone fisiche) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da
qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera,
esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contami- nazione di
acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sor-
genti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere,
giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile
di sfruttamento.
Art.
10. Franchigia
La presente garanzia viene prestata con
una franchigia assoluta di Lire 500.000 (E: 258,23) per danni a cose per
ciascun sinistro.
Art.
11. Estensioni di garanzia (a parziale deroga di quanto previsto nelle
esclusioni)
Responsabilità
Civile personale
La garanzia prestata con la presente
polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti
e del personale non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato e mentre
si trova nel- le ubicazioni ove si svolge l'attività. Relativamente al D.L. N.
626 dei 191091 1994, in tenia di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo
nel caso in cui il preposte al servizio di prevenzione e protezione, sia un
dipendente.
Responsabilità
Civile incrociata, appalto, sub-appalto
Premesso che l'Assicurato può appaltare e
sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o
lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene
che:
-
sono compresi i danni causati a terzi da
dette imprese c/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
-
l'Assicurato e propri dipendenti, dette
imprese e loro dipendenti c/o persone sono considerati terzi tra di loro
limitatamente alle lesioni corporali. La presente estensione di garanzia
opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi.
R.
C del Committente
L’ assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante
all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi del- l'Art. 2049 dei
Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere.
R.
C dell'Esercizio di impianti ed attrezzature
Si precisa altresì che, limitatamente
all'organizzazione di gare c/o manifestazioni sportive ed a parziale deroga di
quanto previsto all'art. 9 "Esclusioni", la presente garanzia si
intende estesa ai danni conseguenti all'esercizio delle attrezzature, degli
impianti e dei materiale necessario per il corretto svolgimento delle gare c/o
manifestazioni sportive organizzate dalle Società affiliate alla F.G.I. ~
Pag.11 SEZIONE II:
LESIONI/MORTE
Art.
I. Soggetti Assicurati
I tesserati alla Federazione Ginnastica
d'Italia ed i Soggetti A.
Art. 2. Oggetto dei rischio
L'assicurazione è prestata contro gli
eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:
-
una o più lesioni previste nelle tabelle
allegate;
-
la morte.
A termini della presente garanzia è
considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo
specificamente prevista nelle tabelle allegate.
Per i Soggetti A, la copertura è operante
per i rischi occorsi durante l'espletamento dei loro mandato sportivo, anche in
occasione di gare, concorsi e/o manifestazioni ufficiali organizzate sotto
l'egida del- la F.G.I., compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri o
come trasportati.
Per i Tesserati le garanzie saranno operanti in occasione di:
a) riunioni
organizzativi, incarichi, missioni o altre attività rientranti negli scopi
della Federazione Ginnastica d'Italia, compreso il rischio in itinere anche con
mezzi propri o come trasportati;
b) attività
sportive autorizzate, riconosciute ed organizzate sotto l'egida della F.G.I.,
allenamenti (anche individuali), durante lo svolgimento di concorsi c/o
manifestazioni sportive, ricreative e culturali autorizzate ed organizzate
sotto l'egida della F.G.I. per tutte le attività e discipline riconosciute. Le
predette garanzie saranno operanti sempreché documentate dalla Federazione
Ginnastica d'Italia o dalle sue Strutture Periferiche competenti.
Art.
3. Estensioni di garanzia
La copertura è operante anche per gli
eventi indennizzabili a termini di polizza, verificatisi: in conseguenza di
imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi non- ché avvenuto in stato di
malore o incoscienza (purché non causati da abuso di al- colici, da uso di
psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni c/o
stupefacenti). Sono equiparate ai fini di polizza alle lesioni, le
"lesioni particolari" previste nel successivo articolo purché
determinate da evento fortuito violento ed esterno e verificatesi entro e non
oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento stesso.
Art.
4. Esclusioni
L'assicurazione non è operante per gli
eventi derivanti da:
a) uso
e guida di natanti e mezzi di locomozione subacquea;
b) abuso
di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o
allucinogeni;
c) guida
ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto
espressamente previsto al successivo art. 15 Estensioni Speciali "Rischio
Volo";
d) azioni
delittuose dell'assicurato;
e) movimenti
tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
f) guerra
e insurrezione;
g)
trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente
dall'accelerazione di particelle atomi-
Pag.
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che o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art.
5. Esonero denuncia di infermità
La Contraente c/o gli Assicurati sono
esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli
assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che
dovessero in seguito intervenire. Relativamente alla garanzia prevista nel
successivo art. 15 Estensioni Speciali "Rischio Volo ", se
l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è
indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche,
ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque
verificate se l'evento avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Art. 6. Esonero
denuncia altre assicurazioni Si dà atto che il Contraente c/o gli Assicurati
sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre
Società per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si
aggiungo- no a quelle di ogni altra assicurazione, ad eccezion fatta, per
quanto attiene alle garanzie relative agli Atleti Nazionali e Juniores, per il
rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe
coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori
spese.
'
Art. 7. Rinuncia alla rivalsa
L'Assicuratore rinuncia, a favore del- l'Assicurato e dei suoi
aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i
terzi responsabili del sinistro.
Art. 8. Limiti di età
Per i tesserati la garanzia è prestata
sen- za limiti di età.
Art.
9. Persone non assicurabili
La garanzia assicurativa, non vale per le
persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti
infermità mentali: schizzofrenia, sindromi organiche-celebrali, forme maniaco
depressive, stati paranoidi. L’assicurazione cessa con il manifestarsi di una
delle predette condizioni.
Art. 10. Criteri di indennizzabilità
Caso Morte
In caso di morte dell'Assicurato, purché
verificatasi entro due anni dal giorno dell'evento indennizzatile a termini di
polizza ed a causa di esso, l'Assicuratore liquida la somma assicurata ai
beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi. L'indennizzo per il caso di
Morte non è cumulatile con quello per la garanzia lesione prevista dall'art. 2
Oggetto del rischio, o per l'invalidità permanente prevista nel successivo Art.
15 Estensione Speciali "Rischio Volo "; tuttavia, se dopo il
pagamento di un indennizzo per lesione e/o invalidità permanente, ma entro un
anno dal giorno dell'evento indennizzatile a termini di polizza ed in conseguenza
di questo, l'Assicurato muore, l'Assicuratore corrisponde ai beneficiari la
differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove
questa sia maggiore. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini
di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, l'Assicuratore
liquida ai beneficiari il capitale garantito per il caso morte non prima che
siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta,
come previsto dagli artt. 60 e 62 C.C. Se, dopo che l'Assicuratore ha pagato
l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo, l'Assicuratore avrà diritto alla
restituzione - entro 15 giorni dalla richiesta - della somma pagata.
Pag.
l3
Caso Lesioni
L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo
nella misura prevista come segue:
• per i Tesserati e per i "Soggetti
A" saranno operanti le prestazioni previste
nella tabella A allegata;
• per gli "Atleti Juniores di
particolare interesse nazionale" saranno
operanti le prestazioni previste nella tabella B allegata;
• per gli "Atleti Nazionali"
saranno operanti le prestazioni previste nella tabella C allegata.
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti
fisici, l'indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette
cagionate dall'evento fermo quanto previsto dall'art. 5.
Precisazioni:
• Per "frattura" s'intende una
soluzione di continuo dell'osso, parziale o
totale, pro- dotta da ma causa violenta, fortuita ed esterna.
• Sono escluse le fratture patologiche, le
fratture spontanee ed i distacchi
cartilaginei di qualsiasi natura.
• Fratture ed infrazioni sono equiparate
ai fini dell'indennizzo.
• Le fratture che, per estensione,
interessano parte di epifisi e parte di
dialisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più
favorevole
all'assicurato)
• Fratture polifocali o comminute del
medesimo segmento osseo non determineranno
né una duplicazione né una maggiorazione dell'indennizzo indicato.
• Le fratture "scomposte"
determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma
indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte
determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di
avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono
cumulabili tra loro.
• I casi assicurati relativi alle
"amputazioni" si riferiscono esclusivamente
alle per- dite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-
funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in
considerazione ai fini dell'indennizzo.
•Per lussazione si intende la perdita
completa dei reciproci rapporti degli
estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed
esterna. •Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso,
nell'arco
dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, l'indennizzo
previsto per
la
lesione sarà venti volte superiore a quanto indicato nella relativa tabella
di
riferimento.
•Per i casi di lesioni legamentose
l'indennizzo a termini di polizza è previsto
esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro
sei mesi dal
prodursi dell'evento stesso.
•Per rottura dei denti si intende la
perdita di almeno 1/3 del tessuto duro
di
dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti
molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
•Per i casi in cui si verifichi uno stato
di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre I5 giorni dall'evento che ne
abbia determinato la causa, l'assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a
due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di
"Frattura dell'osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di
frattura interessanti tra loro tali ossa". In presenza di frattura cranica
l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta
cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni. L'indennizzo verrà
corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
Pag.14
-
Per ustioni si intendono le bruciature dovute
al contatto esterno con
corpi solidi o
fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi
vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con
formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti
almeno un pernottamento in ospedale. Per ustioni si intendono inoltre,
bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate
a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi
casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sul- la somma prevista per la
lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.
Art.
11. Controversie
In caso di
controversia sulla natura o sulle conseguenze degli eventi indennizzabili a
termini di polizza le Parti si obbligano a conferire un mandato ad un collegio
di tre medici (uno per parte più un terzo designato dai primi due) i quali
tenendo presenti le condizioni di polizza e le nonne di legge, prenderanno
decisioni inappellabili e vincolanti per le Parti. Tale Collegio Medico risiede
nel comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle
assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti
sostiene le proprie spese e remunera il medico da lei designato, contribuendo
per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Art. 12. Rimborso spese di cura Tesserati e Soggetti A
Esclusivamente operante per i Tessera- ti non
appartenenti alle categorie Atleti Nazionali ed Atleti Juniores, l'Assicuratore
rimborsa le spese mediche e la diaria previste nella rispettiva tabella
"A" allegata riferita alle singole categorie. ~ Resta inteso che per
singola lesione si provvederà ad erogare l'indennizzo indicato nella colonna
dei totali che di fatto rappresenta la somma degli importi lesione, rimborso
spese mediche e diaria previste per la singola tipologia di lesione.
Art. 13. Rimborso spese di cura Atleti Nazionali ed Atleti
Juniores
Esclusivamente
operante per le Categorie degli Atleti Nazionali e Atleti Juniores, entro il
limite della somma assicurata a questo titolo, l'Assicuratore rimborsa, le
spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio c/o lesioni
previste nelle tabelle allegate che comporti intervento chirurgico anche
ambulatoriale o ricovero, per:
1- onorari
del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente dell'anestesista e di ogni altro
soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e
le endoprotesi applicate durante l'intervento);
2) assistenza
medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi,
medicinali, ed esami diagnostici, durante
il periodo di ricovero;
3 )rette di
degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar,
televisione, telefono;
4) il trasporto
in ambulanza in Istituto di Cura, nonché il ritorno o il
trasferimento da un Istituto di Cura
all'altro fino alla concorrenza di
Lire 200.000 (,E 103,29) per evento.
Inoltre l'Assicuratore rimborsa le eventuali
spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici,
compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami
diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali.
Pag.15
b) Cure mediche fisioterapiche
ambulatoriali anche riabilitative, anche non
connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre
che
prescritte dal medico curante dell'Assicurato.
c) Prestazioni mediche o infermieristiche,
trattamenti fisioterapici e
rieducativi effettuati da medici.
d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N.
sempre che prescritti dal medico
curante dell'Assicurato.
Sono escluse le spese di viaggio c/o
]pernottamento per parenti c/o accompagnatori.
Qualora l'Assicurato si avvalga dei
Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente
garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico
dell'Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.
I rimborsi vengono effettuati a cura
ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in
Italia ed in lire italiane c/o in Euro per un valore equivalente.
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per la cura di
infortuni conseguenti a:
-malattie mentali;
-intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di
allucinogeni, nonché ad uso, non terapeutico, di psicofarmaci o stupefacenti e
sostanze "dopanti"; virus da
e malattie ad esso connesse.
Art. 14. Indennità giornaliera da ricovero
Esclusivamente operante per le Categorie
degli "Atleti Nazionali" e "Atleti Juniores di particolare
interesse nazionale", a seguito di infortunio c/o lesione previste nelle
tabelle allegate, l'Assicuratore rimborsa all'Assicurato, una diaria
giornaliera di Lire 30.000 (,E 15,49) per ciascun giorno di degenza, per una
durata massima di 60 giorni per evento.
I primi cinque giorni di ricovero non prevedono la corresponsione di
alcun indennizzo. Il giorno di entrata e quello di uscita saranno considerati
come unico giorno. L'Assicuratore effettuerà il pagamento dovuto all'Assicurato
od ai suoi credi, soltanto a cura ultimata, su presentazione di cartella
clinica rilasciata dall'istituto di cura.
Art.
15. Estensioni speciali
Perdita dell'anno scolastico
Qualora, a seguito di evento previsto
nella presente polizza che, a motivo delle entità delle lesioni, dovesse
comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a
norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno
scolastico, all'assicurato verrà corrisposto l'importo massimo di lire
2.000.000 (@E 1032,91)
Beneficio speciale in caso di morte del
tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con la
presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennità per il
caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari,
sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni
che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al
50% della totale. Danno estetico Si conviene che, per gli Assicurati di età non
superiore ai 14 anni, l'Assicuratore rimborserà fino ad massimo di Lit.
3.000.000 (4E 1549,37), le spese documen-
Pag.16 tate sostenute dall'Assicurato per gli
interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio c/o lesione previste
nelle tabelle allegate.
Morsi di animali compresi aracnoidi e
insetti
Fermo quanto previsto nel precedente A.rt.10 "Criteri di
indennizzabilità - Caso Morte", per i morsi di animali, insetti e
aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura e relativa
diagnosi che accerti detto evento, verrà corrisposto allo stesso l'importo di
Lire 300.000 (AE 154,94).
Avvelenamenti
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 10 "Criteri di
indennizzabilità - Caso Morte", a seguito di avvelenamento acuto da
ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con
almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera
anche di sospetto avvelenamento, verrà
corrisposto all'assicurato l'importo di Lire 500.000 (,E 258,23).
Assideramento - congelamento - colpi di
sole o di calore
Fermo quanto previsto nel precedente Art.
10 "Criteri di indennizzabilità - Caso Morte", a seguito di ricovero
dell'assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento,
congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione verrà corrisposto allo
stesso l'importo di Lire 500.000 (IE 258,23).
Condizione speciale per gli iscritti
residenti in Genova
A
titolo sperimentale - per i soli assicurati iscritti residenti in Genova -
l'Assicuratore rimborsa, per ogni evento indennizzabile a termini del presente
contratto e fino a concorrenza di Lire 5.000.000 (E@ 2582,28), le spese per
fisioterapie effettivamente sostenute dall'assicurato in conseguenza
dell'evento stesso. li rimborso è limitato alle spese sostenute presso gli
Istituti convenzionati.
Rischio
volo
La garanzia è operante per le conseguenze
degli infortuni che l'Assicurato su- bisca durante viaggi aerei che venissero
da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in
servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di tra- sporto a
domanda (Acrotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico ci-
vile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di
velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il
trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli
effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Acroclubs nonché gli infortuni
derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La
garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e
termina nel momento in cui ne è disceso.
La presente garanzia è prestata per le
seguenti somme:
Caso morte somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla
successiva Sezione "Somme
Assicurate".
Caso invalidità permanente =
stessa somma prevista in polizza per il caso
morte.
Diaria da inabilità temporanea =lire 100.000 (IE 5 1,65).
Resta inteso che le somme delle garanzie
di cui alla presente polizza e di even
Pag.
17
tuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente,
dall'Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a
polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali
per persona di:
-
Lit. 2.000.000.000. "E 1032913,80)
per il caso di Morte
-
Lit. 2.000.000.000. (,E 1032913,80) per il
caso di invalidità permanente totale
-
Lit. 500.000. (,E 258,23) giornaliere per
il caso di inabilità temporanea
e
complessivamente, per aeromobile, di:
-
Lit. 10.000.000.000. (@E 5164568,99) per
il caso di Morte
-
Lit. 10.000.000.000. (@E 5164568,99) per
il caso di invalidità permanente totale
-
Lit. 10.000.000. (@E 5164,57) giornaliere
per il caso di inabilità temporanea.
In
detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad
eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del
medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Con- traente. Nella
eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi
sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con
riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Con esclusivo
riferimento alla presente garanzia , il successivo Art. 10 "Criteri di
indennizzabilità" si intende integrato come segue:
Caso Invalidità permanente
L’indennizzo per Invalidità Permanente è
determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale
accertata secondo i criteri di cui alla tabella allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno
1965 n. Il 24 e successive modifiche intervenute fino al- la data di
stipulazione della presente Convenzione e in contanti anziché sotto forma di
rendita.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si
procederà alla quantificazione dei grado di Invalidità Permanente tenendo conto
dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le
percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato
sinistro e viceversa.
In
caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici
c/o articolari di un singolo arto, si pro- cederà alla valutazione con criteri
aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita
anatomica totale dell'arto stesso.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di
cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei
casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa,
indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale,
di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale invalidità
pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino
a raggiungere al massimo il valore del I 00%.
Le divergenze sul grado di invalidità
permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al
collegio medico di cui al successivo Art. I I "Controversie".
E’
data facoltà al Collegio medico - di rinviare, ove ne riscontri
l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da
fissarsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può
intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Pag.
18 Caso Inabilità Temporanea
Se l'infortunio ha per conseguenza
un'inabilità temporanea, l'Assicuratore liquida la diaria a partire dal 9'
giorno successivo a quello dell'infortunio. In caso di ricovero con
pernottamento la diaria viene liquidata dal 1°
giorno successivo a quello dell'infortunio. Dal conteggio dei giorni di
inabilità vengono convenzionalmente esclusi i giorni festivi. La diaria viene
corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.
Art.
16. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Denuncia
di lesioni e/o infortunio
La denuncia degli infortuni c/o lesioni
previste nelle tabelle allegate, con indicazione del luogo, giorno ed ora
dell'evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni
documentazione clinica atte ad accertare le lesioni subite e la loro
indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata ad A.R.A. s.r.l. Piazza della Vittoria, 9/a -
16121 GENOVA, entro 15 giorni
dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne
abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e
1915 dei C. C. La documentazione di cui sopra deve consentire
inequivocabilmente l'identificazione della persona lesa e deve essere
accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture c/o lesioni particolari
è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo
chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico c/o una
Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura ecc.).
Ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore, determinato
l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. L'indennizzo
verrà corrisposto in Italia, in valuta italiana. L'Assicurato, i suoi familiari
e gli aventi diritto devono consentire alla visita dei medici dell'Assicuratore
ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal
fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato
l'Assicurato stesso.
Denuncia
della morte
La denuncia della morte, con indicazione
del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che l'hanno determinata,
corredata dalla documentazione atta ad accertare l'indennizzabilità, deve
essere fatta per iscritto ed inviata ad A.R.A. s.r.l. Piazza della Vittoria,
9/a 16121 GENOVA, entro 15 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui
l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a
quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del C. C.
Art.
17. Limite di indennizzo per singolo evento
In caso di singolo evento che coinvolga
più assicurati con la presente polizza convenzione, le somme delle garanzie di
cui alla presente sezione Lesioni/Morte non potranno superare l'importo di lire
4 Miliardi (e 2065827,60). Nell'eventualità che le somme complessivamente
assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti ad
ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale
ai capitali assicurati per le singole persone.