2006 PP Carbonara - ferrariarchitetti

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CARBONARA (BA) - PIANO PARTICOLAREGGIATO
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anno: 1982-2004
con: B.Catalano, G.Spizzico, M.Vignola,
committente:
Comune di Bari
La ex Frazione di Carbonara ha una superficie pari a kmq 4,699; la sua altimetria varia da 33 a 62 metri s.l.m. La sua popolazione era di 20.968 abitanti al censimento Istat 1991 (M: 10.295, F: 10.673). Risulta di 22.414 persone, secondo i dati dell’Ufficio statistico comunale, al 31.12.2001.
La prima fase del lavoro, consegnata il 29.2.1984 è stata approvata della Commissione Aggiunta per l’Urbanistica comunale nel 2001.
La superficie interessata dal Piano particolareggiato delle zone A2 e B7 era inizialmente di mq 860.783. E’ stata ampliata, nel corso della seconda fase della elaborazione, a mq. 1.460.965.

Il Piano Particolareggiato affidato riguardava inizialmente solo le zone A2 e B7, interne all’insieme di strade sopra descritte. Viste le premesse e considerato che il territorio interessato dal Pp coincide praticamente con l’intero territorio urbanizzato di Carbonara, si tratta ora - in sede di Piano esecutivo - di attuare, almeno in parte, quanto richiesto a suo tempo dagli abitanti e dai loro rappresentanti in Consiglio comunale. Nel rispetto delle grandi linee del Prg, bisogna operare a piccola scala, considerando con attenzione il tessuto edilizio esistente e dettagliando rispetto a questo lo strumento urbanistico operativo.
Analizziamo quindi la normativa che il Prg assegna al territorio della frazione. Come si è prima accennato, il nucleo edilizio intorno alla Piazza Umberto, luogo centrale e matrice formale dell’abitato, è classificato dalle Nta come “zona A2 (storica) di interesse ambientale” Queste zone sono normate dall’art. 46 che così dispone:
«Nelle zone di interesse ambientale può edificarsi con piani particolareggiati informati alle prescrizioni dei programmi di attuazione, redatti a cura dell’Amministrazione.
- Detti programmi definiscono, per ogni zona, le aree da considerare di prevalente interesse storico e quelle che concorrono con le precedenti alla determinazione dell’interesse ambientale.
- Nelle prime si procede mediante piani di risanamento conservativo che possono prevedere anche operazioni di nuovo intervento dirette a migliorare, nella funzione e nell’estetica, la organizzazione del quartiere.
- Nelle seconde sono previste operazioni di ristrutturazione, anche integrale, che ripropongono, con forme attuali, lo spirito e la unità dell’abitato esistente»
Come si vede, in questa zona il Prg subordina l’attività edilizia alla redazione di Piani Particolareggiati. In questa scala operativa, possono essere meglio definiti gli edifici di reale interesse storico da quelli che definiscono e supportano un interesse ambientale, segnalando anche quelli che sono chiaramente in contrasto con l’ambiente.
Sono consentite opere di risanamento conservativo per i primi e di ristrutturazione (edilizia) per i secondi. Lo stesso articolo delle Norme tecniche di attuazione del Prg, proseguendo, fissa le seguenti prescrizioni: «Iff (Indice di fabbricabilità fondiaria): per le operazioni di risanamento conservativo e per le altre trasformazioni consentite, la densità edilizia (Iff) di zone fondiarie non può eccedere quella preesistente, computatasenza tener conto delle sovrastrutture o superfetazioni di epoca recente, prive di valore storico ambientale, mentre per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non può eccedere il 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i 3 mc/mq». Il rapporto di copertura (Rc) per le eventuali nuove costruzioni: «non può essere superiore al 60% della superficie netta». L’altezza massima degli edifici non deve essere superiore alla «media delle altezze esistenti computate senza tener conto delle nuove costruzioni in contrasto con l’ambiente».
Successivamente, la legge 457/78, all’art. 31 ha definito e classificato gli interventi ora citati (si ricordi che il Prg Quaroni è stato definitivamente approvato dalla Regione nel 1976). In particolare si definiscono (vedi punto c dell’art. 31, citato) «interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio». Al successivo punto d) si definiscono gli interventi di ristrutturazione edilizia: «quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti». Sono evidentemente queste le definizioni che si applicano, prevalendo le disposizioni citate «sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi», come recita l’ultimo comma del citato articolo.
Anche per le zone B7, il Prg subordina l’attuazione delle opere a piani particolareggiati. L’art.49 delle Nta definisce la normativa di merito e stabilisce che «in conformità con la struttura delle zone si presceglieranno interventi rivolti a restituire efficienza e ‘comfort’ all’abitato attraverso la semplice moltiplicazione dei servizi, conservando sistemi stradali e sistemi di unità edilizia e quindi risolvendo l’intervento generale, riportandolo in forme di riordino e completamento, anche con parziali sostituzioni, oppure si indicheranno le zone in cui sarà necessario aprire nuovi tracciati stradali e organizzare nuovi sistemi di lotti e dove dovranno essere operati parziali o ampi diradamenti». Si ricorda che questa parte della normativa si rivolge genericamente
alle tre zone di rinnovamento urbano, B6, B7, B8. Per la zona B7 lo specifico indice di fabbricabilità territoriale Ift è di 3 mc/mq, l’altezza massima realizzabile di m. 15,00. Per i servizi, si ricorda che le aree per i servizi di pertinenza degli abitanti di queste zonesono spesso state reperite all’esterno della maglia edificata, pressoché satura. Inoltre si dice, sempre nel citato art. 49, che «ove esigenze particolari di carattere architettonico e compositivo richiedano, per la densità edilizia, il raggiungimento dei valori fissati dal D.M. 2.4.68 n°1444 ... si prescrive che tutti i volumi superiori ai valori fissati dalla presente norma vengano utilizzati esclusivamente a servizi di quartiere di cui al D.M.2.4.68 ...». Questa norma ambigua e contraddittoria, presumibilmente aggiunta in sede di esame regionale degli elaborati del Prg, renderebbe pressoché impossibile operare utilmente aumenti di volumetria oltre i limiti fissati dalla norma (Iff=3 mc/mq). Come si vedrà nel seguito e come ampiamente dimostrato dalla specifica indagine sulle volumetrie esistenti e sui relativi indici in rapporto al territorio fondiario (si vedano gli elaborati sviluppati durante lo svolgimento della prima fase con l’ausilio della ditta “Tecnologie Avanzate” di Noci) quello delle volumetrie e del superamento dell’indice fissato dal Prg rimane uno dei problemi del Piano particolareggiato allo studio per la frazione di Carbonara.
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