CARBONARA (BA) - PIANO PARTICOLAREGGIATO
anno: 1982-2004 |
con: B.Catalano, G.Spizzico, M.Vignola, |
committente: Comune di Bari |
La
ex Frazione di Carbonara ha una superficie pari a kmq 4,699; la sua
altimetria varia da 33 a 62 metri s.l.m. La sua popolazione era di
20.968 abitanti al censimento Istat 1991 (M: 10.295, F: 10.673).
Risulta di 22.414 persone, secondo i dati dell’Ufficio statistico
comunale, al 31.12.2001.
La
prima fase del lavoro, consegnata il 29.2.1984 è stata approvata
della Commissione Aggiunta per l’Urbanistica comunale nel 2001.
La
superficie interessata dal Piano particolareggiato delle zone A2 e B7
era inizialmente di mq 860.783. E’ stata ampliata, nel corso della
seconda fase della elaborazione, a mq. 1.460.965.
Il
Piano Particolareggiato affidato riguardava inizialmente solo le zone
A2 e B7, interne all’insieme di strade sopra descritte. Viste le
premesse e considerato che il territorio interessato dal Pp coincide
praticamente con l’intero territorio urbanizzato di Carbonara, si
tratta ora - in sede di Piano esecutivo - di attuare, almeno in
parte, quanto richiesto a suo tempo dagli abitanti e dai loro
rappresentanti in Consiglio comunale. Nel rispetto delle grandi linee
del Prg, bisogna operare a piccola scala, considerando con attenzione
il tessuto edilizio esistente e dettagliando rispetto a questo lo
strumento urbanistico operativo.
Analizziamo
quindi la normativa che il Prg assegna al territorio della frazione.
Come si è prima accennato, il nucleo edilizio intorno alla Piazza
Umberto, luogo centrale e matrice formale dell’abitato, è
classificato dalle Nta come “zona A2 (storica) di interesse
ambientale” Queste zone sono normate dall’art. 46 che così
dispone:
«Nelle
zone di interesse ambientale può edificarsi con piani
particolareggiati informati alle prescrizioni dei programmi di
attuazione, redatti a cura dell’Amministrazione.
-
Detti programmi definiscono, per ogni zona, le aree da considerare di
prevalente interesse storico e quelle che concorrono con le
precedenti alla determinazione dell’interesse ambientale.
-
Nelle prime si procede mediante piani di risanamento conservativo che
possono prevedere anche operazioni di nuovo intervento dirette a
migliorare, nella funzione e nell’estetica, la organizzazione del quartiere.
-
Nelle seconde sono previste operazioni di ristrutturazione, anche
integrale, che ripropongono, con forme attuali, lo spirito e la unità
dell’abitato esistente»
Come
si vede, in questa zona il Prg subordina l’attività edilizia alla
redazione di Piani Particolareggiati. In questa scala operativa,
possono essere meglio definiti gli edifici di reale interesse storico
da quelli che definiscono e supportano un interesse ambientale,
segnalando anche quelli che sono chiaramente in contrasto con
l’ambiente.
Sono
consentite opere di risanamento conservativo per i primi e di
ristrutturazione (edilizia) per i secondi. Lo stesso articolo delle
Norme tecniche di attuazione del Prg, proseguendo, fissa le seguenti
prescrizioni: «Iff (Indice di fabbricabilità fondiaria): per le
operazioni di risanamento conservativo e per le altre trasformazioni
consentite, la densità edilizia (Iff) di zone fondiarie non può
eccedere quella preesistente, computatasenza tener conto delle
sovrastrutture o superfetazioni di epoca recente, prive di valore
storico ambientale, mentre per le eventuali nuove costruzioni
ammesse, la densità fondiaria non può eccedere il 50% della densità
fondiaria media della zona e in nessun caso i 3 mc/mq». Il rapporto
di copertura (Rc) per le eventuali nuove costruzioni: «non può
essere superiore al 60% della superficie netta». L’altezza massima
degli edifici non deve
essere superiore alla «media delle altezze esistenti computate senza
tener conto delle nuove costruzioni in contrasto con l’ambiente».
Successivamente,
la legge 457/78, all’art. 31 ha definito e classificato gli
interventi ora citati (si ricordi che il Prg Quaroni è stato
definitivamente approvato dalla Regione nel 1976). In particolare si
definiscono (vedi punto c dell’art. 31, citato) «interventi di
restauro e di risanamento conservativo quelli rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazioni d’uso con esso compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso,
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio».
Al successivo punto d) si definiscono gli interventi di
ristrutturazione edilizia: «quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti». Sono evidentemente queste le definizioni che si
applicano, prevalendo le disposizioni citate «sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi»,
come recita l’ultimo comma del citato articolo.
Anche
per le zone B7, il Prg subordina l’attuazione delle opere a piani
particolareggiati. L’art.49 delle Nta definisce la normativa di
merito e stabilisce che «in conformità con la struttura delle zone
si presceglieranno interventi rivolti a restituire efficienza e
‘comfort’ all’abitato attraverso la semplice moltiplicazione
dei servizi, conservando
sistemi stradali e sistemi di unità edilizia e quindi risolvendo
l’intervento generale, riportandolo in forme di riordino e
completamento, anche con parziali sostituzioni, oppure si
indicheranno le zone in cui sarà necessario aprire nuovi tracciati
stradali e organizzare nuovi sistemi di lotti e dove dovranno essere
operati parziali o ampi diradamenti». Si ricorda che questa parte
della normativa si rivolge genericamente
alle
tre zone di rinnovamento urbano, B6, B7, B8. Per la zona B7 lo
specifico indice di fabbricabilità territoriale Ift è di 3 mc/mq,
l’altezza massima realizzabile di m. 15,00. Per i servizi, si
ricorda che le aree per i servizi di pertinenza degli abitanti di
queste zonesono spesso state reperite all’esterno della maglia
edificata, pressoché satura. Inoltre si dice, sempre nel citato art.
49, che «ove esigenze particolari di carattere architettonico e
compositivo richiedano, per la densità edilizia, il raggiungimento
dei valori fissati dal D.M. 2.4.68 n°1444 ... si prescrive che tutti
i volumi superiori ai valori fissati dalla presente norma vengano
utilizzati esclusivamente a servizi di quartiere di cui al D.M.2.4.68
...». Questa norma ambigua e contraddittoria, presumibilmente
aggiunta in sede di esame regionale degli elaborati del Prg,
renderebbe pressoché impossibile operare utilmente aumenti di
volumetria oltre i limiti fissati dalla norma (Iff=3 mc/mq). Come si
vedrà nel seguito e come ampiamente dimostrato dalla specifica
indagine sulle volumetrie esistenti e sui relativi indici in rapporto
al territorio fondiario (si vedano gli elaborati sviluppati durante
lo svolgimento della prima fase con l’ausilio della ditta
“Tecnologie Avanzate” di Noci) quello delle volumetrie e del
superamento dell’indice fissato dal Prg rimane uno dei problemi del
Piano particolareggiato allo studio per la frazione
di Carbonara.