I. Il fatto

I proprietari di alcuni edifici siti nella strada privata denominata “Via Fiorita” ricevono dal Comune un’ingiunzione perché provvedano a separare la rete delle acque bianche da quella delle acque nere e a collegare quest’ultima alla fognatura pubblica.

I proprietari, perciò, decidono di costituire un consorzio con il duplice fine di realizzare le opere richieste dall’autorità comunale e di costruire anche una strada privata, oltre a quella già esistente, sfruttando parte delle aree poste nella zona retrostante degli edifici interessati.

I lavori vengono realizzati e, trascorso un anno e mezzo, il Presidente del Consorzio convoca un’assemblea per l’approvazione del bilancio.

Dall’assemblea, però, sono esclusi coloro che non hanno pagato le quote nel frattempo dovute (la traccia parla in proposito di “condomini morosi”).

Il bilancio è approvato dall’assemblea secondo le norme in tema di associazioni.

Uno degli esclusi, tuttavia, scrive al Presidente del Consorzio manifestando la volontà di adire le vie legali per ottenere l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio sia a causa dell’esclusione di coloro che non avevano versato le quote maturate sia a causa del mancato rispetto dei quorum previsti dall’articolo 1136 c.c..

A fronte di questa iniziativa il Consorzio si rivolge ad un legale per avere un parere in merito alla legittimità del comportamento tenuto.

 

II. Brevi cenni teorici

E’ opportuno premettere, prima della concreta analisi della fattispecie sottoposta ad esame, una breve esposizione della disciplina codicistica inerente i consorzi tra proprietari.

Il legislatore ha previsto, all’articolo 862 c.c., la costituzione di consorzi di bonifica tra i proprietari interessati per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica nonché di altre opere di interesse comune a più fondi o di interesse particolare di uno di essi. Detti consorzi sono costituiti (anche d’ufficio) con decreto del Presidente della Repubblica e sono persone giuridiche pubbliche, regolate da legge speciale.

All’articolo 863 c.c. sono previsti altresì i consorzi di miglioramento fondiario, che possono essere costituiti per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi (fuori dai piani di bonifica). Essi sono costituiti nelle stesse forme previste per i consorzi di bonifica ma sono persone giuridiche private, salve le eccezioni previste dalla legge.

Ove il consorzio sia costituito con decreto presidenziale, tutti i proprietari dei terreni interessati sono tenuti a farne parte.

 

III. La qualificazione della Consorzio della Via Fiorita

Appare evidente ictu oculi che il consorzio de quo non può essere ricondotto alle figure disciplinate dal legislatore agli articoli 862 e 863 c.c. Infatti, per quanto concerne il consorzio di bonifica, manca del tutto proprio il fine precipuo di questi enti, dal momento che gli scopi perseguiti dai proprietari degli edifici siti nella strada denominata “Via Fiorita” sono del tutto diversi. Per quanto concerne i consorzi di miglioramento fondiario, poi, quand’anche si riconducesse l’attività in esame alla nozione di miglioramento fondiario, in ogni caso la disciplina prevista dall’articolo 863 c.c. non sarebbe applicabile, in quanto il consorzio in esame non è stato costituito nelle forme previste dalla legge.

Ciò posto, occorre dunque chiedersi come si possa inquadrare la fattispecie in esame. Il caso non è infrequente: più volte la Suprema Corte si è trovata a pronunciarsi su entità denominate consorzi, prive dei requisiti indicati dagli articoli 862 e 863 c.c. ma costituiti pur sempre da proprietari di fondi vicini interessati alla realizzazione di una qualche opera comune. Non sempre i fini di questi consorzi possono ricondursi strettamente al concetto di miglioramento fondiario.

La giurisprudenza, quando si è trovata ad affrontare questi casi, ha inquadrato la fattispecie nell’ambito delle associazioni non riconosciute, regolate dagli articoli 36 e seguenti c.c. (cfr. ad esempio Cass. N. 12298/92). Occorre tuttavia osservare che questa scelta è contestata da parte della dottrina, che ritiene preferibile (seguendo un indirizzo giurisprudenziale ormai abbandonato da una trentina d’anni) applicare a queste entità la disciplina del condominio, reputata più idonea a tutelare i diritti delle minoranze.

A parere dello scrivente, dunque, anche il consorzio de quo può essere qualificato come associazione non riconosciuta, seguendo il succitato orientamento giurisprudenziale. La circostanza che il consorzio, regolato dall’atto costitutivo di cui però nulla è dato conoscere allo stato, si prefigga lo scopo di realizzare non solo le fognature ma anche una strada, abbia cioè uno scopo forse estraneo al concetto di “miglioramento fondiario” in senso stretto, non costituisce di per sé elemento di disturbo, come ha rilevato la giurisprudenza succitata.

 

IV. Esclusione di alcuni consorziati

Non sono note le modalità di realizzazione delle opere né è dato sapere se i terreni su cui costruire la strada siano stati preventivamente trasferiti in proprietà al consorzio medesimo. Dalla descrizione dei fatti è possibile solo evincere che, trascorso un anno e mezzo dalla costituzione del consorzio, a lavori ultimati, è indetta dal Presidente del Consorzio un’assemblea per l’approvazione del bilancio. Si deve presumere che all’assemblea vengano invitati tutti e soli i consorziati e che alcuni di essi vengano esclusi a causa del mancato pagamento delle quote dovute. L’uso del termine “condomini morosi” lascia tuttavia una qualche perplessità, perché potrebbe consentire di ipotizzare, al limite, un diverso scenario in cui il consorzio sia stato costituito solo da alcuni dei proprietari degli edifici della via e la ripartizione delle spese sia invece stata effettuata a carico di tutti i proprietari. La circostanza denoterebbe un comportamento certamente illegittimo, in quanto la semplice ingiunzione del Comune non può essere considerata sufficiente a far nascere un obbligo di costituire un consorzio né, naturalmente, è ammissibile che un contratto  - come è l’atto costitutivo del consorzio – faccia nascere obblighi in capo a terzi.

Ciò posto, tornando all’ipotesi più probabile, si deve osservare che la mera esclusione dei consorziati morosi dall’assemblea integra un comportamento illegittimo, a meno che non esista una previsione statutaria che ricolleghi l’automatica esclusione del consorziato al mancato versamento delle quote, clausola che la giurisprudenza ha reputato ammissibile (cfr. in proposito Cass. N. 3528/77) con riferimento all’articolo 24 c.c., relativo alle associazioni riconosciute, applicabile analogicamente al caso di specie.

Infatti, come già si è accennato supra, la giurisprudenza è costante nel ritenere che ai consorzi costituiti tra proprietari di immobili si applichino le norme relative alle associazioni non riconosciute (cfr. Cass. N. 12298/92 e 4199/84), in quanto si ritiene che un consorzio costituisca un’entità organizzata di livello superiore rispetto a quella che potrebbe riscontrarsi in una comunione di beni (o, ricorrendo le ipotesi, in un condominio), implicando anche una precisa volontà del consorziato di farne parte, mentre nel caso di comunione del bene onori ed oneri – per così dire – sono in capo al proprietario in virtù del solo fatto che è titolare di un diritto reale sulla res.

A parere dello scrivente, dunque, in assenza di clausola statutaria che lo consentisse, i consorziati morosi non potevano essere esclusi dall’Assemblea e la relativa delibera, pertanto, è annullabile ex articolo 23 c.c. (è appena il caso di ricordare che secondo l’interpretazione dominante la esplicita previsione legislativa di sole cause di annullabilità in tema di associazioni riconosciute deve essere interpretato come la volontà di convertire quelle che, secondo la disciplina ordinaria, sarebbero cause di nullità in cause di annullabilità, fatte salvi i casi di radicale inesistenza).

D’altro canto non sarebbe stato neppure possibile, prima dell’approvazione del bilancio, deliberare l’esclusione dei consorziati morosi ex articolo 24 c.c. in quanto, a parere dello scrivente, sarebbe necessaria l’indicazione dell’argomento all’ordine del giorno e la preventiva contestazione degli addebiti all’interessato (cfr. in proposito Cass. N. 3490/69). Viceversa una simile esclusione sarebbe legittima ove fosse stata preceduta dall’esclusione dall’associazione ad opera di organo diverso dall’assemblea, qualora l’atto costitutivo contenesse disposizioni in tal senso (cfr. Cass. N. 6725/88).

Giova, tuttavia, ribadire che, sulla base di quanto a conoscenza, sembra essersi verificata una mera esclusione dall’assemblea e detto comportamento deve essere considerato certamente illegittimo. Le ipotesi qui formulate, secondo cui si potrebbe evitare l’annullabilità della delibera di approvazione del bilancio nei casi suindicati, attengono in realtà a una diversa situazione di fatto, in cui sia (legittimamente) negato accesso all’assemblea a soggetto non più socio, in quanto precedentemente escluso.

 

V. Applicazione delle norme sul condominio

Quanto al diverso problema della applicazione delle norme dettate dal codice civile in tema di quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea condominiale, a parere dello scrivente, la scelta della normativa applicabile effettuata dal Consorzio è corretta. Come già si è evidenziato precedentemente, la Suprema Corte ha più volte avuto occasione di rilevare hce “le disposizioni in materia di condominio non sono estensibili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale” (cfr. Cass. N. 4199/84).

Nel caso di specie, in realtà, a parere dello scrivente non esiste un condominio in senso stretto, potendo al massimo parlarsi di una sorta di supercondominio (cui in via generale, giova appena ricordarlo, si dovrebbe in ogni caso applicare la disciplina prevista dal codice civile per il condominio, giusto l’orientamento consolidato della giurisprudenza) tra i vari edifici con riferimento alla strada privata esistente e alla rete di fognature già in essere. In proposito, tuttavia, non si può fare a meno di osservare che, almeno con riferimento alla strada, la sola circostanza che essa sia privata non può far automaticamente conseguire che sia di proprietà comune a tutti i proprietari degli edifici, essendo ipotesi tutt’altro che rara che essa sia mantenuta in proprietà dall’originario costruttore o proprietario del terreno su cui gli edifici sono stati realizzati. Resta dunque impossibile, sulla sola base degli elementi in possesso, verificare l’eventuale esistenza di elementi comuni tali da giustificare la qualificazione del complesso immobiliare cresciuto intorno alla “Via Fiorita” quale supercondominio.

In ogni caso, quand’anche si dovesse giungere a considerare esistente un supercondominio, a parere dello scrivente, in conformità all’orientamento giurisprudenziale succitato e in assenza di diversa disposizione contenuta nello statuto del Consorzio, si deve escludere che si debba applicare la disciplina del condominio, in quanto è elemento predominante la volontà dei proprietari interessati alla realizzazione delle opere, che hanno liberamente scelto di dar vita ad una diversa entità giuridica, che non può essere ricondotta al regime della comunione. Diversamente opinando si finirebbe per violare il principio di autonomia dei privati nel regolare i propri affari, perché gli si impedirebbe di scegliere diversi strumenti giuridici per regolamentare situazioni quali quella qui analizzata.

Ciò almeno con riferimento alla realizzazione delle opere, in quanto non è dato sapere se lo statuto del consorzio preveda anche la gestione delle stesse. Ove così non fosse, una volta realizzate, esse darebbero certamente luogo ad una ipotesi riconducibile allo schema della comunione dei diritti reali, restando poi da stabilire se essa sia da riferire ad una mera comunione (come lo scrivente preferirebbe, pur consapevole che la giurisprudenza costante riscontra in casi simili molto spesso l’esistenza di un supercondominio) o ad un condominio sia pure atipico, per così dire, in quanto le parti comuni si ridurrebbero a un tratto di fognatura e ad una o due strade private. In questa ipotesi, tuttavia, resterebbe da stabilire se, ove si parlasse di condominio, le norme di cui all’articolo 1136 c.c. siano da considerarsi sempre ed in ogni caso inderogabili o se sia possibile ipotizzare che l’unanimità dei condomini possa decidere di dar vita ad una entità di superiore livello organizzativo, quale ad esempio un consorzio, ed in questo caso scegliere di applicare in toto una disciplina del tutto diversa da quella prevista per il condominio.

La questione sarebbe meritevole di ampia trattazione, ma in questa sede sembra allo scrivente superflua, in quanto il problema concreto era riferito all’assemblea del Consorzio, presumibilmente per l’approvazione del bilancio in relazione alla conclusione dei lavori, e, pertanto, come detto, devono applicarsi le norme relative alle associazioni non riconosciute, a meno che lo statuto del Consorzio medesimo non contenga specifiche previsioni sul punto.