Tizio e Caia, coniugi in regime di comunione legale dei beni, si separano con sentenza passata in giudicato nel luglio del 2002. Trascorso circa un anno, Tizio e Caia si riconciliano e riprendono a vivere insieme, restando tuttavia ignoto allo scrivente se la detta riconciliazione sia avvenuta anche con dichiarazione espressa.
Nell’aprile 2002
Tizio acquista un immobile con atto cui non partecipa Caia. Successivamente
Tizio, sempre senza interventi di Caia, aliena il medesimo immobile a Sempronio.
Subentrate
nuovamente ragioni che rendono intollerabile la convivenza, Tizio e Caia
decidono di separarsi per la seconda volta. Caia si rivolge allo scrivente, suo
legale di fiducia, per essere assistita nel procedimento di separazione e, in
particolare, per sapere se e quali diritti ella possa vantare sull’immobile
acquisisto da Tizio e successivamente alienanato in costanza di matrimonio.
Appare opportuno
premettere alcune considerazioni teoriche sugli istituti coinvolti nella vicenda
de qua. La comunione legale, come è noto, è il regime patrimoniale legale della
famiglia previsto dal Legislatore, ai sensi degli articoli 159 e seguenti c.c.,
in assenza di una diversa convenzione matrimoniale ex articolo 162 e seguenti
c.c.. Si tratta di un particolare regime di comunione dei beni, che presenta
caratteristiche peculiari, che lo differenziano dalla ordinaria comunione,
disciplinata nel libro terzo del codice civile agli articoli 1100 e seguenti.
In questa sede è
possibile solo evidenziare alcuni dei tratti salienti dell’istituto in esame.
Il regime di comunione legale dei beni, infatti, è caratterizzato dalla
presenza di pregnanti limiti all’autonomia dei coniugi, che non possono, ad
esempio, alterare – neppure consensualmente – le norme relative
all’amministrazione dei beni in comunione (amministrazione che spetta ad
entrambi i coniugi disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione, ad
entrambi congiuntamente per quelli di straordinaria nonché per la stipula dei
contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento)
né possono derogare all’uguaglianza delle quote della comunione. Essi
potrebbero, tuttavia, secondo una corrente giurisprudenziale di recente abbandonata
dalla Suprema Corte, escludere che un dato bene cada in comunione con
dichiarazione espressa, anche se il detto bene non rientri tra quelli per cui
il legislatore ha previsto l’esclusione della comunione (cfr. in proposito
l’articolo da me redatto su filodiritto).
Il legislatore
ha predeterminato anche l’oggetto della comunione legale dei beni, stabilendo –
agli articoli 177 e seguenti c.c. – che vi rientrano gli acquisti compiuti dai
due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di
quelli relativi a beni personali, oltre ai frutti dei beni propri di ciascun
coniuge ed ai proventi dell’attività separata dei medesimi se esistenti al
momento dello scioglimento della comunione; rientrano inoltre nella comunione
anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio
e gli utili e gli incrementi di quelle di proprietà di uno solo (perché
costituite anteriormente al matrimonio) ma gestite da entrambi.
Le cause di
scioglimento della comunione legale dei beni sono previste dall’articolo 191
c.c. e, tra di esse, per quanto qui di interesse, è prevista la separazione personale.
Prima di procedere all’analisi del caso in esame è ancora opportuno accennare
brevemente all’istituto della riconciliazione, disciplinato dall’articolo 157
c.c. Con esso il legislatore ha inteso offrire ai coniugi separati uno
strumento agile e veloce per prre fine alla separazione stessa, ove ne siano
scomparsi i presupposti, senza dover ricorrere nuovamente all’intervento
dell’autorità giudiziaria. Appare evidente la finalità di favorire il
mantenimento in vita del matrimonio, senza frapporvi ostacoli procedurali,
anche a costo – come si vedrà in seguito – di creare alcuni problemi nei
rapporti con i terzi.
La
riconciliazione fa dunque cessare gli effetti della separazione con una
espressa dichiarazione dei coniugi o con un loro comportamento concludente, che
sia incompatibile con la volontà di mantenere lo stato di separazione.
Nel caso in esame Tizio e Caia hanno certamente posto in essere quanto meno un comportamento incompatibile con la volontà di mantenere lo stato di separazione, dal momento che sono tornati a vivere insieme. In proposito è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per essere efficace ai fini della riconciliazione non è sufficiente che si verifichino “saltuari ritorni del marito nel luogo di residenza della moglie” né sporadici rapporti sessuali avvenuti in tali occasioni ma è necessario che si ricostituisca “ il consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi”.
Nella
fattispecie in esame, ad ogni modo, non sembra che si possa negare che
riconciliazione (nel senso supra delineato) vi sia stata, dal momento che si
parla di ripresa di una vita in comune.
E’ opportuno
tuttavia sottolineare che si discute in dottrina se la riconciliazione produca
tra i suoi effetti anche quello di far, per così dire, rinascere la comunione
legale scioltasi al momento della separazione. Si possono individuare tre
distinte correnti: alcuni sostengono che la comunione si ricostituisce con
effetto ex tunc; altri negano che la riconciliazione,
priva di pubblicità legale, abbia effetti sul regime di separazione dei beni
instauratosi con la separazione legale, in quanto i terzi sarebbero privi della
possibilità di conoscere il mutamento della situazione (per la posizione sul
punto della giurisprudenza cfr. anche infra); altri
ancora ritengono che la cessazione degli effetti della separazione, conseguente
alla riconciliazione, faccia nascere una nuova comunione legale dal momento in
cui la riconciliazione medesima è avvenuta (in questo senso anche la
giurisprudenza: cfr. Cass. N. 11418 del
1998).
A parere dello
scrivente la soluzione preferibile è quella adottata anche da parte della
giurisprudenza (cfr. infra per la tutela dei terzi in questo
caso). Ciò posto, si deve dunque ritenere che, ai sensi dell’articolo 157 c.c.,
siano cessati gli effetti della separazione quanto meno alla data in cui i
coniugi hanno ripreso a vivere insieme e si sia così ripristinato il regime di
comunione legale, in assenza di convenzioni matrimoniali che diversamente
dispongano.
L’acquisto del
bene immobile sembra essere stato realizzato da Tizio con modalità tali da
farlo ricadere in regime di comunione legale, dal momento che, ai fini
dell’esclusione dalla comunione medesima, il legislatore richiede che dall’atto
di acquisto risulti trattarsi di bene di uso strettamente personale o destinato
all’esercizio della professione dell’acquirente o pagato con il prezzo di altri
beni personali (o con il loro scambio), purchè compaia anche l’altro coniuge e
non si opponga. Nel caso di specie, dal momento che Caia non è intervenuta
nell’atto di acquisto dell’immobile, il bene rientra a norma di legge nella
comunione, anche se – per ipotesi – Tizio avesse inserito nell’atto una
dichiarazione nel senso supra detto.
Tuttavia
è presumibile che la difesa di Tizio richiami l’orientamento giurisprudenziale
della Suprema Corte secondo cui la “riconciliazione avvenuta tra i coniugi …
non determina automaticamente il ripristino dell’antecedente regime di
comunione legale, ostandovi esigenze di tutela dei terzi, i quali non possono
certamente acquisire contezza certa di un fatto così personale ed intimo qual è
la riconciliazione”. La Corte di Cassazione fa così proprie le preoccupazioni
di parte della dottrina come supra evidenziate e si
preoccupa di tutelare coloro che abbiano contrattato con uno dei coniugi,
facendo affidamento sul fatto che i
beni fossero di proprietà esclusiva. Per questa ragione la
Suprema Corte precisa che “qualora in seno ad un atto di acquisto concluso dopo
la riconciliazione il coniuge stipulante dichiari espressamente di trovarsi in
regime di comunione legale, regime da lui voluto, non v’è ragione per escludere
che tale regime sia stato reinstaurato”. Questa precisazione consente di
ritenere che il regime di comunione legale dei beni possa intendersi “
reinstaurato” a seguito della riconciliazione, fatti salvi gli eventuali
diritti dei terzi in buona fede che abbiano acquistato la proprietà o altro
diritto sui beni in questione.
Resta tuttavia
un margine di dubbio, dovendosi stabilire se sia sufficiente, ai fini
dell’opponibilità ai terzi, che la dichiarazione di trovarsi in regime di
comunione legale sia contenuta in un qualsiasi “atto di acquisto concluso dopo
la riconciliazione” oppure proprio e necessariamente nell’atto di acquisto del
bene di cui si discute la caduta in comunione.
Nel caso di
specie, in ogni caso, a parere dello scrivente, una difesa così formulata poco
gioverebbe a Tizio, perché la Cassazione, quando mette in discussione la
“reinstaurazione” del regime di comunione legale dei beni si riferisce
esclusivamente alla posizione dei terzi. Quanto ai coniugi, si deve ritenere in
ogni caso applicabile il disposto dell’articolo 157 c.c., che stabilisce che i
coniugi possano far cessare gli effetti della separazione senza prevedere
alcuna eccezione, secondo quanto affermato dalla stessa Suprema Corte (cfr. la
già citata Cass. N. 11418 del 1998).
Posto dunque che
l’immobile acquistato da Tizio sia caduto in regime di comunione legale, occorre
ora verificare le conseguenze della cessione del medesimo immobile effettuata
dal solo Tizio a favore di Sempronio. Non vi è dubbuio che l’alienazione di un
bene immobile debba essere effettuata congiuntamente da entrambi i coniugi,
essendo irrilevante il fatto che quel bene sia stata acquistato da uno solo dei
due. L’articolo 184 c.c. prevede che sia possibile chiedere l’annullamento
degli atti compiuti dall’altro coniuge senza il necessario consenso, se si
tratti di atti che riguardano beni immobili, come nel caso di specie. Tuttavia
detta azione può essere proposta solo “entro un anno dalla danta in cui” il
coniuge pretermesso “ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno
dalla data di trascrizione”. Tale termine, che pure è stato qualificato di
prescrizione dalla giurisprudenza, non è tuttavia ritenuto soggetto alla
sospensione nel rapporto tra coniugi ex articolo 2941 c.c..
Nel caso di
specie dunque occorrerebbe verificare in prima battuta se sia già spirato il
termine prescrizionale suindicato. Ove così non fosse, sarebbe, a parere dello
scrivente, necessario verificare altresì che Sempronio abbia avuto la
possibilità di rendersi conto che acquistava un bene da un soggetto sposato in
regime di comunione legale dei beni. Diversamente, in applicazione del
succitato orientamento giurisprudenziale, è presumibile che Sempronio possa
resistere vittoriosamente all’azione di annullamento.
Appare perciò
necessario che nell’atto di acquisto di Tizio o in quello di cessione a
Sempronio sia stato esplicitamente affermato da Tizio di trovarsi in regime di
comunione legale dei beni oppure che una simile dichiarazione risulti perché la
riconciliazione sia avvenuta con atto espresso, portato alla cognizione dei
terzi con mezzi idonei. Discutibile è, a parere dello scrivente, se una simile
dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto di Tizio di altro bene immobile o
mobile registrato (diverso dall’immobile de quo) possa giovare; propendo per
una soluzione negativa, perché – anch se la dichiarazione risultasse dalla nota
di trascrizione – non si potrebbe addossare all’acquirente l’onere di
verificare se Tizio abbia effettuato un qualsiasi acquisto, risultando detto
onere ictu oculi troppo gravoso.
In assenza di
dichiarazione esplicite, sarà ancora possibile – a parere dello scrivente –
dare la prova che Sempronio era a conoscenza dell’esistenza di un regime di
comunione legale dei beni, anche se si tratta di prova oltremodo complessa (a
meno che Sempronio non sia, in ipotesi, familiare o amico di lunga data di
Tizio).
Se invece
Sempronio può essere definito in buona fede, ma il termine prescrizionale non è
scaduto, è probabile che l’azione di annullamento non venga accolta per le
ragioni anzidette ma si possa ottenere una condanna di Tizio al risarcimento dei
danni ex articolo 2043 c.c. per avere disposto di un bene che gli apparteneva
solo parzialmente.
Ove invece il
termine prescrizionale fosse spirato, la posizione di Caia appare più
complessa. Infatti la Corte Costituzionale ha ritenuto pienamente legittima la
disposizione dell’articolo 184 c.c. in quanto “non derogativa alla regola di
inefficacia dell’atto di disposizione della cosa comune posto in essere da un
comproprietario”. Appare perciò possibile alla difesa di Tizio provare a
sostenere che la mancata proposizione dell’azione di annullamento configuri una
tacita ratifica dell’operato di Tizio e valga ad escludere obblighi di
risarcimento del danno, residuando in capo a Tizio solo gli obblighi di
restituzione ex articolo 192 c.c. qualora abbia prelevato la somma incassata.
E’ indubitabile
che il denaro ricavato dalla cessione dell’immobile, infatti, sia caduto in
comunione non appena incassato da Tizio, trattandosi di provento della cessione
di un bene comune. Pertanto, ove il denaro risultasse ancora presente all’epoca
dello scioglimento della comunione, anche su di esso a Caia spetterebbe la
quata del 50%.
Se invece detta
somma fosse stata impiegata da Tizio per fini diversi da quelli previsti
dall’articolo 186 c.c. e cioè per far fronte ad obbligazioni non contratte
nell’interesse dalla famiglia o ad obbligazioni in ogni modo non contratte da
entrambi i coniugi congiuntamente, Tizio sarebbe tenuto, ai sensi dell’articolo
192 c.c., a rimborsare alla comunione la somma prelevata.
Potrebbe però
sottrarsi a questo obbligo dimostrando di avere impiegato il denaro
nell’interesse familiare e cioè, più precisamente, per far fronte “ai carichi
dell’amministrazione” dei beni comuni o alle spese per il mantenimento della
famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figlia secondo un’elencazione
contenuta nell’articolo 186 c.c., elencazione per certo non tassativa perché il
legisltaore ha previsto una clausola generale, facendo esplicito riferimento ad
“ogni obbligazione contratta dai coniugi anche separatamente nell’interesse
della famiglia”.
Va da sé che
Tizio sarebbe egualmente liberato dall’obbligo di restituzione alla comunione
della somma de qua se provasse di averla impiegata per far fronte ad una
obbligazione contratta congiuntamente a Caia.