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- Matrimonio -
Regime Patrimoniale dei Beni
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COS'E'
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E' il regime
legale dei beni che i futuri sposi concordano all'atto del matrimonio o
successivamente davanti a un notaio
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COME
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Il matrimonio
instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni a
meno che i futuri coniugi, con dichiarazione verbale resa all'Ufficiale dello
Stato Civile, se trattasi di matrimonio civile, o al Parroco o altro Ministro
di Culto, se trattasi di matrimonio concordatario, non optino per la
separazione.
Se all'atto del matrimonio gli sposi non hanno scelto il regime della
separazione dei beni, possono successivamente farlo con atto notarile. La
variazione sarà comunicata dal Notaio all'Ufficiale dello Stato Civile, che
provvederà alla dovuta annotazione a margine dell'atto di matrimonio una
volta ottenuta autorizzazione della Procura della Repubblica.
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COMUNIONE
DEI BENI
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Costituiscono
oggetto della comunione dei beni:
- Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.
- I proventi derivanti dall'attività lavorativa separata di ciascun coniuge.
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio
(se trattasi di aziende gestite da ambedue i coniugi, ma appartenenti ad uno
solo di essi prima delle nozze, la comunione concerne solo gli utili e gli
incrementi dell'azienda).
- I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi.
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BENI
PERSONALI
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Non costituiscono
oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
- I beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto
ai quali era titolare di un diritto reale di godimento.
- I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o
successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è
specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
- I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori.
- I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione
attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
- I beni acquistati con il ricavato della vendita di un bene personale (es.
computer acquistato con la vendita di una pelliccia).
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SCIOGLIMENTO
DELLA COMUNIONE
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La comunione si
scioglie: per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei
coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione
giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per
fallimento di uno dei coniugi.
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SEPARAZIONE
DEI BENI
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Con la
separazione dei beni ciascun coniuge conserva la proprietà esclusiva dei beni
acquistati durante il matrimonio, oltre a quelli di sua proprietà prima dello
stesso.
In regime di separazione dei beni ciascun coniuge può disporre autonomamente
del proprio patrimonio, gli spettano il godimento e l'amministrazione dei
beni di cui è titolare esclusivo.
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FONDO
PATRIMONIALE
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Ciascuno o ambedue
i coniugi per atto pubblico, o un terzo anche per testamento, possono
costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni immobili o
mobili, iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai
bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto fra vivi, effettuata dal
terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può
essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta
anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con
annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i
coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i
bisogni della famiglia.
Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo
scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti
raggiunto la maggiore età. In caso diverso, il vincolo dura fino al
compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.
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NOTE
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Il minore
ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per
tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è
assistito dai genitori esercenti la patria potestà su di lui o dal tutore o
dal curatore speciale nominato dal Tribunale o dalla Corte d'Appello.
Le convenzioni matrimoniali
debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime della separazione dei beni può anche essere richiesta
nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo.
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NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
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- R.D. 9 Luglio
1939 - Ordinamento dello Stato Civile -
- Legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni
- Legge 19 Maggio 1975 n. 151 - Riforma del diritto di famiglia -
- Codice Civile, art. 143 e successivi
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RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
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I procedimenti
comunali inerenti alla scelta del regime patrimoniale dei coniugi sono svolti
dall'Ufficio di Stato Civile
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