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Scioglimento o Cessazione
degli effetti Civili del Matrimonio
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COS'E'
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Lo scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio è quello che generalmente si
chiama Divorzio.
Si ha scioglimento quando si tratta di matrimonio celebrato con rito civile.
Si ha cessazione degli effetti civili quando si tratta di matrimonio
concordatario (celebrato dal Parroco o Ministro di Culto)
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CHI PUO'
RICHIEDERLO
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La richiesta per
lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere
richiesta da entrambi i coniugi o, se in disaccordo, da uno di essi.
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DOVE
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La domanda va
proposta al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o
domicilio, oppure, nel caso di irreperibilità o residenza all'estero, al
Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente e, nel caso di
residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque Tribunale della
Repubblica.
La domanda congiunta può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza
o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
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QUANDO
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La domanda per
ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
può essere proposta se:
- E' stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione
giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale
, ovvero è intervenuta separazione di fatto.
- Quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in
precedenza, all'ergastolo, a qualsiasi pena detentiva relativa a costrizione,
sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.
- Per tentato omicidio a danno del coniuge o figlio.
Per tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni dalla comparizione dei
coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nelle procedure di separazione
personale.
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DOCUMENTI
DA PRESENTARE
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Per lo
svolgimento della pratica, è necessario allegare alla domanda i seguenti
documenti:
- Copia della sentenza o del verbale di separazione con relativa
omologazione.
- Estratto dell'atto di matrimonio
- Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia di entrambi i
coniugi.
Per
quanto riguarda la somma dell'eventuale assegno di mantenimento che uno dei
due coniugi dovrà devolvere a favore dell'altro, è richiesta ogni
documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e
comune.
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ITER
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Il Presidente del Tribunale , fissa con decreto
in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria,
la data dell' udienza di comparizione dei coniugi innanzi a se e il termine
per la notificazione del ricorso e del decreto.
I coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale personalmente,
salvo gravi e comprovati motivi.
Il Presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente
tentando di conciliarli; se questa riesce o il coniuge istante dichiara di
non proseguire la domanda, il Presidente fa redigere verbale della
conciliazione o della rinuncia all'azione.
Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il
Presidente qualora lo ritenga necessario ascolta i figli minori , dà anche
d'ufficio i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni
nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il Giudice istruttore e
fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. Nel caso in cui
il processo debba continuare per la determinazione dell'assego di
mantenimento, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti
alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in
camera di Consiglio. Il Tribunale stesso, verificata l'esistenza dei
presupposti, decide con sentenza.
Il medesimo Tribunale, accertata la sussistenza di tale richiesta, pronuncia
con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio ed ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove venne
trascritto il matrimonio, di procedere alla annotazione della sentenza.
Il Tribunale, pronunciata la sentenza, dispone l'obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni
oggettive.
La sentenza sarà esecutiva a trenta giorni dalla notifica ed efficace a tutti
gli effetti civili dal giorno in cui viene annotata a margine dell'atto di
matrimonio.
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NOTE
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E' necessaria
l'assistenza di un legale nel caso in
cui i coniugi non siano consensuali alla proposta.
L'obbligo di corresponsione
dell'assegno cessa, se il coniuge al quale deve essere corrisposto, passa a
nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Rimane comunque l'obbligo
di mantenere ed educare i figli
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni
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RECLAMI
RICORSI ED OPPOSIZIONI
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Avverso la
sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio è ammesso solo appello immediato; L'appello è deciso in Camera di
Consiglio.
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