MATRIMONIO CONCORDATARIO CATTOLICO

COS'E'

E' il Matrimonio celebrato dal Sacerdote o Ministro di Culto, con il rito che prevede effetti sia civili che religiosi.
Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello Stato Civile, previa pubblicazione nella Casa Comunale 

CHI PUO' RICHIEDERLO

- I cittadini italiani e stranieri maggiorenni di stato libero e cioè non legati da precedente matrimonio religioso civile o religioso con effetti civili;
- I minorenni che hanno compiuto i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei minori;
- I cittadini già coniugati con cerimonia religiosa cattolica che hanno ottenuto l'annullamento del precedente matrimonio.
Oltre ai requisiti di cui sopra, occorre che fra le persone che intendono sposarsi, non vi siano impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione ai termini dell'articolo 87 del codice civile.

DOVE RICHIEDERLO

La richiesta va fatta alla Parrocchia di residenza. Se i futuri sposi risiedono in Comuni diversi, di norma viene rivolta a quella dove gli stessi intendono contrarre matrimonio.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Oltre alla documentazione prevista per le pubblicazioni di Matrimonio sono richiesti dall'autorità ecclesiastica i seguenti documenti:
- Certificati di Battesimo e Cresima (vanno richiesti presso le Parrocchie dove sono stati celebrati)
- Se si è vissuti fuori dalla Diocesi, occorre presentare il certificato di stato libero (rilasciato dal parroco dell'ultimo domicilio)
- occorre inoltre frequentare un corso di preparazione al sacramento del matrimonio presso la parrocchia scelta per la celebrazione.

TEMPI

Il Parroco, esaminati tutti i documenti, rilascerà ai futuri sposi una richiesta di Pubblicazione che gli stessi dovranno consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile per le Pubblicazioni Civili.
Eseguite le Pubblicazioni i futuri sposi dovranno consegnare al Parroco il relativo certificato e concordare con lo stesso la data del matrimonio che dovrà essere celebrato entro 180 giorni dalle pubblicazioni stesse.

ITER SUCCESSIVO

Celebrato il matrimonio ed entro 5 giorni, il Parroco trasmette l'atto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove lo stesso è avvenuto per la trascrizione nei relativi registri al fine degli effetti civili del matrimonio stesso.
La trascrizione avviene entro 24 ore e, se uno o entrambi gli sposi  non risiedono nel Comune ove si è verificato l'evento, l'Ufficiale dello Stato Civile trasmette copia autentica dell'atto stesso ai relativi Comuni per la trascrizione ai fini delle relative certificazioni. Il medesimo Ufficiale dà  avviso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune ove ciascuno degli sposi è nato o dove fu trascritto l'atto di nascita, per la relativa annotazione.

CONTRIBUZIONE

La pubblica amministrazione non richiede contribuzioni.

NOTE

Al momento del matrimonio i coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni, se tale scelta non viene effettuata vige automaticamente la comunione dei beni (Vedi scheda sul regime patrimoniale dei beni).

Se i futuri sposi intendono celebrare il matrimonio in luogo diverso da quello di residenza, devono richiedere il nullaosta alla parrocchia di appartenenza.

Il matrimonio assume effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'Ufficiale dello Stato Civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

RECLAMI, RICORSI E OPPOSIZIONI

Reclami possono essere presentati presso l'U.R.P.- se istituito-  o per iscritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere o i diritti che si ritengono violati.  Avverso il provvedimento finale può essere proposto ricorso al Procuratore della Repubblica

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La celebrazione del matrimonio ed il relativo atto competono al Parroco o altro Ministro di Culto.
La trascrizione dell'atto di matrimonio nei relativi registri di Stato Civile spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente - Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo (il procedimento è istruito a cura del responsabile dell'ufficio di Stato Civile)