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PROGETTO DI LEGGE

XIII Legislatura

Atto Camera 7034

Modifica all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità

Testi disponibili:

Scheda Camera Lavori Preparatori C. 7034

31 Maggio 2000:

da assegnare a commissioni

Iter:

C. 7034

da assegnare a commissioni

31 Maggio 2000

Iniziativa Parlamentare:

On. Pietro Fontanini (Lega Nord Padania)

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 31 Maggio 2000; annunciato nella seduta n.731 del 1 Giugno 2000

Classificazione TESEO:

APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI, VIDEOGIOCHI, GIOCHI
(Classificazione provvisoria)

Scheda lavori preparatori
Atto parlamentare: C. 7034
(Fase iter Camera: 1^ lettura)

FONTANINI Pietro: Modifica all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità



Avvertenza:

quando si consultano i testi dei documenti (stampati, resoconti, leggi, ecc...) si apre una nuova sessione di ricerca che occorre chiudere per ritornare alla scheda dei lavori preparatori



Parte I: Documenti

Stampati

Note

Scheda lavori preparatori

C. 7034

presentato il 1/6/00 (non stampato)

 


 

XIII Legislatura

Atto Camera 6886

Nuove disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità

Testi disponibili:

Scheda Camera Lavori Preparatori C. 6886

27 Aprile 2000:

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iter:

C. 6886

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

27 Aprile 2000

Iniziativa Parlamentare:

On. Cesidio Casinelli (Pop.Dem.-Ulivo)
Cofirmatari
On. Gabriele Frigato (Pop.Dem.-Ulivo)

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 22 Marzo 2000; annunciato nella seduta n.700 del 23 Marzo 2000

Classificazione TESEO:

APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI, VIDEOGIOCHI, GIOCHI D' AZZARDO
(Classificazione provvisoria)
Articoli
MINISTERO DELL' INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO (Art.2), MINISTERO DEL COMMERCIO CON L' ESTERO (Art.2), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.2), DIVIETI (Art.1), PUBBLICA SICUREZZA (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1), LUOGHI E LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1), CONFISCA (Art.1), LICENZE COMMERCIALI (Art.1), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (Art.2), IMPORTAZIONI (Art.2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), REGOLAMENTI (Art.2)

Assegnazione:

Assegnato alla 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente in data 27 Aprile 2000. Assegnazione annunciata nella seduta n.713 del 27 Aprile 2000.
Pareri della 1^ Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e int.; 2^ Giustizia (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera); 6^ Finanze

10^ Attivita'' produttive, commercio e turismo', DATE '2000-04-27');" Desc = "Insert Assegnazione"

Scheda lavori preparatori
Atto parlamentare: C. 6886
(Fase iter Camera: 1^ lettura)

CASINELLI Cesidio e FRIGATO Gabriele: Nuove disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità



Avvertenza:

quando si consultano i testi dei documenti (stampati, resoconti, leggi, ecc...) si apre una nuova sessione di ricerca che occorre chiudere per ritornare alla scheda dei lavori preparatori



Parte I: Documenti

Stampati

Note

Scheda lavori preparatori

C. 6886

iniz. parl. pres. il 22/3/00

 


Fine scheda lavori preparatori

PROGETTO DI LEGGE - N. 6886


PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


1. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 110. - 1. In tutte le sale da bigliardo o da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
4. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del TOTIP.
5. Si considerano leciti gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco da trattenimento, quelli che consentono giochi combinatori sia di alea o abilità o trattenimento, in cui la finalità di trattenimento è determinata dall'assenza di finalità di lucro, come definita nel quarto comma. Essi si dividono in:

a) apparecchi di puro trattenimento il cui risultato dipende dall'abilità fisica o mentale del giocatore e che consentono esclusivamente la possibilità di prolungamento del gioco o di vincita di più partite;

b) apparecchi da gioco che consentono la vincita di un premio consistente in monete o gettoni rimborsabili in denaro o buoni per ricevere consumazioni od oggetti;

c) apparecchi da gioco che consentono la vincita diretta di premi contenuti nell'apparecchio stesso od esposti a parte.

6. Per gli apparecchi di trattenimento a premio, di cui al comma 5, il costo di una singola ed unitaria partita non può superare il valore massimo della moneta metallica corrente nel territorio dell'Unione europea.
7. La finalità di intrattenimento può essere integrata con un premio il cui valore non può mai superare di cento volte il valore del costo della partita, ovvero:

a) cento monete;

b) cento gettoni del valore unitario del costo di ogni singola partita;

c) consumazioni il cui valore non può superare il valore commerciale massimo di cento monete;

d) oggetti il cui valore non può superare il valore commerciale massimo di cento monete.

8. Per gli apparecchi a premio, con le caratteristiche descritte ai commi 5, 6 e 7, la percentuale di vincita del premio non può essere regolata né regolabile al di sotto del 65 per cento in favore del giocatore.
9. All'esercente di un pubblico esercizio, bar, pub tematico, ristorante, pizzeria, tabaccheria, discoteca, totoricevitoria, sala corse e scommesse, circolo privato, sala attrazione, club o circolo sportivo, luna park sia fisso che itinerante, ambiente ludico presso centro commerciale, autogrill, spaccio di caserma, pubblico esercizio presso aeroporto o stazione ferroviaria, sala gioco presso parrocchia, centro sociale o culturale, parco acquatico, ludico o tematico, bowling, sala da biliardo, albergo, sala Bingo, nel quale sono istallati gli apparecchi a premio di cui al comma 5, lettere b) e c), è consentito cambiare in denaro il premio oggetto della vincita non ritirato dal giocatore, fino al valore massimo, in valuta, di cento volte il costo della partita.
10. Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
11. In caso di recidiva la sanzione di cui al comma 10 è raddoppiata.
12. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616".

Art. 2.


1. La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati negli articoli 718 e seguenti del codice penale.
2. L'attività di produzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, di cui all'articolo 110, comma 5, lettere a), b) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, può essere svolta previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o del congegno al gioco d'azzardo.
3. Le attività di introduzione dai Paesi membri dell'Unione europea e di importazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'articolo 110, comma 5, lettere a), b) e c), del citato testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, possono essere svolte previa comunicazione al Ministero del commercio con l'estero, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.
4. Alla autocertificazione deve essere allegata, a spese del produttore, introduttore od importatore, l'omologazione attestata da bollino di liceità da apporre in modo ben visibile ed inamovibile su ogni apparecchio o congegno di esso, prodotto, introdotto da Paesi membri dell'Unione europea od importato, previa perizia e verifica tecnica, su istanza del produttore, introduttore od importatore, del prodotto, eseguita da una apposita Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero delle finanze e da rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
5. L'attività di installazione e gestione degli apparecchi da trattenimento a premio di cui all'articolo 110, comma 5, lettere b) e c), del citato testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, collocati negli ambienti e pubblici esercizi di cui al comma 9 del medesimo articolo 110, può essere svolta dal gestore che garantisca requisiti personali ed aziendali di moralità, buona gestione, corretta perizia ed assistenza tecnica, nonché fornisca garanzia di inalterabilità dei meccanismi di gioco, e di solvibilità verso l'erario ed i giocatori vincenti.
6. I controlli sul rispetto delle disposizioni relative alla utilizzazione e alla gestione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 5 , lettere a), b) e c), del citato testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono effettuati nei luoghi indicati nel comma 9 dello stesso articolo 110; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 718 e seguenti del codice penale e 110 del medesimo testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931.
7. In aggiunta alle pene previste per il gioco d'azzardo dagli articoli 718 e seguenti del codice penale e 110 del citato testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, agli importatori ed ai gestori che violano le disposizioni della presente legge si applica la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

PROGETTO DI LEGGE - N. 6886


Relazione


Onorevoli Colleghi! - L'emanando regolamento di attuazione della legge n. 425 del 1995 mette dei rigidi "paletti" produttivi e gestionali, che per la prima volta delimitano il confine tra gioco a premio lecito e gioco d'azzardo. A nostro parere questo è sicuramente utile, ma ormai non più sufficiente, pur considerando la delicatezza del tema.
In Italia la tendenza degli utenti a cambiare in denaro le consumazioni vinte con apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità si è, ormai, incrementata e consolidata, e più che provare inutilmente ad impedirla, pare opportuno limitarla e regolamentarla.
In Olanda, Germania, Belgio, Spagna ed Inghilterra, ad esempio, i giocatori possono vincere piccole somme di denaro; così potrebbe essere anche in Italia. Pertanto, la proposta di legge stabilisce che il valore della vincita derivante dall'utilizzazione di un apparecchio a premio lecito non può mai eccedere le cento monete (oggi pari a lire 100 mila). La soglia delle 100 mila lire è in linea con quanto avviene in Europa, perché è inferiore alle 600 mila lire consentite in Spagna anche se superiore alle 60 mila lire consentite in Inghilterra.
La proposta di legge prevede, altresì, che produttori ed importatori siano obbligati ad autocertificare la liceità e, soprattutto, l'immodificabilità del proprio prodotto: dal software alle parti meccaniche. Una Commissione interministeriale (costituita da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, nonché da rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative) verificherà periodicamente a campione le macchine prodotte o importate ai fini del rispetto della normativa anti-gioco di azzardo, a spese delle medesime aziende.
E' prescritto il rilascio di un bollino di liceità che garantirà:

1) il rispetto dei parametri che "blindano" una corretta percentuale di vincita;

2) una adeguata durata della partita;

3) l'inalterabilità del programma;

4) la non modificabilità del costo della partita (mai superiore a lire 2.000);

5) una vincita di cento monete come limite massimo;

6) la certezza che il giocatore percepirà sempre correttamente le piccole somme erogabili dallo stesso apparecchio come vincita (dieci, trenta, 50 e al massimo cento monete), tramite congegni inalterabili.

Lo Stato e le regioni potrebbero trarre un notevole gettito fiscale con la vendita delle concessioni annuali dei bollini di liceità.
Riteniamo che in questo modo, nella logica del possibile, possa essere regolato tassativamente e inderogabilmente il fenomeno del gioco automatico pubblico in Italia, ponendo sullo stesso piano i nostri pubblici esercizi gestori con quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea.
D'altronde i settori del terziario commerciale, della ristorazione pubblica, del pubblico esercizio si sono certamente sviluppati anche attraverso giochi e lotterie quali il "Gratta e vinci", il Lotto e il Superenalotto, il TOTIP, la Tris, le sale scommesse autorizzate, le sale per il gioco del Bingo, il Totocalcio, il Totogol, eccetera.


 

XIII Legislatura

Atto Camera 5863

Norme per la regolamentazione degli apparecchi elettrici ed elettronici, automatici e semiautomatici, per il gioco di fortuna a vincita controllata denominato " videopoker "

Testi disponibili:

Scheda Camera Lavori Preparatori C. 5863

16 Marzo 2000:

in corso di esame in commissione

Iter:

C. 5863

in corso di esame in commissione
(esame in comitato ristretto)

16 Marzo 2000

Iniziativa Parlamentare:

On. Antonio Saia (Comunista)
Cofirmatari
On. Franco Gerardini (Dem.Sin.-Ulivo)

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 26 Marzo 1999; annunciato nella seduta n.514 del 6 Aprile 1999

Classificazione TESEO:

VIDEOGIOCHI, GIOCHI D' AZZARDO, APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI
Articoli
DIVIETI (Art.1), DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Art.1), MINORI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1, 2), IMPORTAZIONI (Art.2), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.2,), CONFISCA (Art.2)

Relatori:

Alla Commissione nominato in data 23 Febbraio 2000 On. Antonio Saia (Comunista).

Assegnazione:

Assegnato alla 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente in data 27 Aprile 1999. Assegnazione annunciata nella seduta n.526 del 27 Aprile 1999.
Pareri della 1^ Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e int.; 2^ Giustizia (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera); 6^ Finanze

Trattazione in Commissione

SEDUTA

ATTIVITA' (ESITO)

INTERVENUTI

Commissione 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente

Seduta pom.
23 Febbraio 2000

Discusso congiuntamente: C. 207, C. 3982, C. 5611, C. 5863

Interventi On. Antonio Saia (Comunista) (interv. come relatore)
On. Nerio Nesi (Comunista) (come presidente)
Sottosegretario di Stato per l' industria, commercio e artigianato Gianfranco Morgando (Governo D'Alema-II)
On. Aldo Rebecchi (Dem.Sin.-Ulivo)

Seduta pom.
16 Marzo 2000

Costituito comitato ristretto

Interventi On. Franco Gerardini (Dem.Sin.-Ulivo)
On. Antonio Saia (Comunista) (interv. come relatore)
On. Gaetano Rasi (AN) (come presidente)

10^ Attivita'' produttive, commercio e turismo', DATE '1999-04-27');" Desc = "Insert Assegnazione"

PROGETTO DI LEGGE - N. 5863


PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


1. Si definiscono giochi di fortuna quegli apparecchi elettrici ed elettronici, automatici e semiautomatici, a vincita lecita controllata, secondo probabilità condizionata da percentuale programmata, non abilitati a prevedere e a consentire un premio superiore a quanto stabilito per legge. Tali apparecchi, vietati ai minori di anni diciotto, nel cui gioco sono presenti con l'alea, l'elemento dell'abilità e quello del trattenimento, devono consentire, per ogni partita, un tempo di gioco formato da dieci possibilità, prove o tentativi di realizzazione ed altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere abilitati a prevedere e consentire vincite o perdite puramente aleatorie o possedere un elemento aleatorio preponderante rispetto a quello dell'abilità o avere, insiti nei meccanismi, elementi capaci di dare luogo a scommesse;

b) erogazione di monete, le stesse occorrenti per la giocata, non oltre le dieci previste e consentite, di importo figurativo unitario fissato in lire 500, valore variabile secondo indicazioni del Ministero delle finanze;

c) non avere congegni di qualsiasi natura capaci di intervenire, sia dall'interno che dall'esterno del gioco e in qualunque modo, sui meccanismi dell'apparecchio e connessa componentistica elettronica, allo scopo di variare dati del programma e dati ottenuti in corso di gioco;

d) essere vincolati ad una partita formata da dieci prove a fronte di una sola moneta introdotta e non cumulabile; il premio massimo raggiunto, che non può interrompere la serie delle prove, è concesso al termine della decima prova tramite una sola prova di abilità mentale o fisica il cui fallimento annulla il premio raggiunto;

e) il premio o la restituzione delle monete non devono essere inferiori al 75 per cento del valore introdotto; tale percentuale di restituzione deve essere posta in risalto per facilitarne la conoscenza da parte del giocatore;

f) il gioco deve riportare all'esterno del mobile una targhetta amovibile per la identificazione del costruttore e dell'importatore, nonché gli estremi del modello di gioco stesso;

g) è consentito l'uso di lettore di banconote regolato fino a lire 10 mila, esclusivamente quale cambia monete in metallo.

Art. 2.


1. La produzione e l'importazione di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco di fortuna denominato "videopoker ", o gioco di cinquantaquattro elementi combinabili in cinque posti, a vincita controllata o di componenti caratteristiche dell'apparecchio sono soggette alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 6 ottobre 1995, n. 425. La commercializzazione degli apparecchi è consentita a decorrere dal novantunesimo giorno dall'invio, da parte del costruttore o dell'importatore al Ministero interessato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 ottobre 1995, n. 425, di autocertificazione attestante la non abilitazione, a mezzo di qualsiasi combinazione palese o occulta, dell'apparecchio e connesso computergame al gioco d'azzardo. Il garante di tale rispondenza è perseguito in caso di dichiarazione infedele quale organizzatore di gioco d'azzardo ed assoggettato a sequestro, confisca e distruzione degli apparecchi e congegni, ovunque e per qualsiasi titolo allocati.
2. La verifica delle parti componentistiche del gioco, ovunque allocato, deve essere consentita in qualsiasi momento agli organi preposti. L'impedimento è sanzionato in via amministrativa per lire 1.200.000 per ogni apparecchio, che è sottoposto a sequestro cautelativo.
3. L'esercizio è ammesso solo dietro specifica licenza come "videopoker gioco fortuna a vincita controllata in denaro" e come tale contraddistinto. In difetto di tale specifica licenza, si procede come esercizio abusivo di apparecchio d'azzardo.
4. Eccetto il computergame, denominato "videopoker", sono proibite tutte le altre tipologie di gioco, quali roulette e slot machine, che sono comunque considerati giochi d'azzardo.
5. Nessuna combinazione di gioco può consentire e prevedere un premio superiore a dieci monete.
6. Nessuna combinazione premio può essere accantonata, ossia posta in memoria, per essere riutilizzata, anche parzialmente, durante partite successive.
7. Circoli privati e associazioni autorizzati all'uso di apparecchi, ai sensi delle disposizioni della presente legge, sono considerati esercizi pubblici in relazione alla verifica degli apparecchi, di cui al comma 2.

 

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE - N. 5863



Onorevoli Colleghi! - Si va diffondendo sempre più nel Paese l'esercizio - all'interno di bar, discoteche, sale giochi e di altri locali di svago aperti al pubblico - di apparecchi elettronici ed elettrici, automatici e semiautomatici che, dietro l'aspetto apparente di semplici videogiochi, nascondono l'insidia del gioco d'azzardo. Esempio più classico di tali apparecchi è il gioco denominato "videopoker". L'insidia si nasconde nel fatto che tali apparecchi consentono, attraverso meccanismi più o meno chiari, di monetizzare i risultati del gioco spingendo gli avventori ad un vero e proprio gioco d'azzardo mascherato. Sono ormai molti, in Italia, i casi di persone che hanno subìto gravi perdite economiche e che si sono rovinate a causa di tali giochi. E' altrettanto noto che i soggetti più esposti sono i giovani ed i giovanissimi.
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di fare chiarezza definendo, all'articolo 1, quali debbano essere le caratteristiche dei videogiochi ammessi in tutti i locali pubblici ed, in particolare, quali debbano essere i limiti e le modalità dei premi e quali i divieti e le eventuali sanzioni per i trasgressori.
All'articolo 2 si stabilisce quali debbano essere i requisiti e le modalità "specifici" per ottenere, nella chiarezza, la licenza all'esercizio del gioco denominato "videopoker" che, come si è detto, costituisce una sorta di gioco d'azzardo.


 

XIII Legislatura

Atto Camera 5611

Modifiche all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita'

Testi disponibili:

Scheda Camera Lavori Preparatori C. 5611

16 Marzo 2000:

in corso di esame in commissione

Iter:

C. 5611

in corso di esame in commissione
(esame in comitato ristretto)

16 Marzo 2000

Iniziativa Parlamentare:

On. Francesco (Franco) Ferrari (Pop.Dem.-Ulivo)
Cofirmatari
On. Adria Bartolich (Dem.Sin.-Ulivo), On. Emilio Delbono (Pop.Dem.-Ulivo), On. Gerardo Mario Oliverio (Dem.Sin.-Ulivo), On. Giuseppe Niedda (Pop.Dem.-Ulivo), On. Luigi Giacco (Dem.Sin.-Ulivo), On. Giuseppe Molinari (Pop.Dem.-Ulivo), On. Salvatore Giacalone (Pop.Dem.-Ulivo), On. Ruggero Ruggeri (Pop.Dem.-Ulivo), On. Giuseppe Fioroni (Pop.Dem.-Ulivo)

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 27 Gennaio 1999; annunciato nella seduta n.473 del 28 Gennaio 1999

Classificazione TESEO:

VIDEOGIOCHI, GIOCHI D' AZZARDO, APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI
Articoli
DIVIETI (Art.1), DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Relatori:

Alla Commissione nominato in data 23 Febbraio 2000 On. Antonio Saia (Comunista).

Assegnazione:

Assegnato alla 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente in data 25 Febbraio 1999. Assegnazione annunciata nella seduta n.493 del 25 Febbraio 1999.
Pareri della 1^ Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e int.; 2^ Giustizia

Trattazione in Commissione

SEDUTA

ATTIVITA' (ESITO)

INTERVENUTI

Commissione 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente

Seduta pom.
23 Febbraio 2000

Discusso congiuntamente: C. 207, C. 3982, C. 5611, C. 5863

Interventi

On. Antonio Saia (Comunista) (interv. come relatore)
On. Nerio Nesi (Comunista) (come presidente)
Sottosegretario di Stato per l' industria, commercio e artigianato Gianfranco Morgando (Governo D'Alema-II)
On. Aldo Rebecchi (Dem.Sin.-Ulivo)

Seduta pom.
16 Marzo 2000

Costituito comitato ristretto

Interventi

On. Franco Gerardini (Dem.Sin.-Ulivo)
On. Antonio Saia (Comunista) (interv. come relatore)
On. Gaetano Rasi (AN) (come presidente)

10^ Attivita'' produttive, commercio e turismo', DATE '1999-02-25');" Desc = "Insert Assegnazione"

PROGETTO DI LEGGE - N. 5611


PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


1. I commi quarto e quinto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che consentono vincite esclusivamente aleatorie di premi in denaro o in natura che concretizzino lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Totogol, del Totosei, del Totoscommesse, del Lotto, dell'Enalotto, del Super Enalotto, del Totip e della Tris.
Non si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo gli apparecchi a premio che in una singola giocata danno vincite anche aleatorie, ma di valore non superiore a dieci volte il costo della giocata stessa e comunque di dieci monete metalliche correnti o di un premio equivalente erogato al termine di ogni vincita massima.
Il valore del costo della partita per gli apparecchi a premio non può superare il valore massimo della moneta metallica corrente nel territorio della Repubblica italiana".

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE - N. 5611



Onorevoli Colleghi! - La riforma introdotta dalla legge 6 ottobre 1995, n. 425, che ha modificato il quarto e il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha rappresentato un dato giuridico di rilievo per il settore degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità. Con l'innovazione introdotta, infatti, il legislatore italiano ha dimostrato di voler superare le obsolete categorie concettuali che avevano - fino a quel momento - improntato la regolamentazione relativa all'utilizzazione degli apparecchi elettronici, esprimendo così una prospettiva più articolata dei termini e dei parametri distintivi della liceità/illiceità delle tipologie degli apparecchi stessi.
Con la legge n. 425 del 1995, finalmente, i due tradizionali elementi antagonisti dell'abilità e dell'alea, ovvero i referenti giuridici (e giuridico-culturali) che fungono da indice "storico" per l'attribuzione o l'esclusione della natura del gioco d'azzardo a qualsivoglia competizione o meccanismo ludico, hanno acquisito una maggiore certezza, in sintonia, fra l'altro, con un clima culturale nazionale e soprattutto europeo, ormai insensibile ai divieti ed agli stereotipati proibizionismi del passato. Di questo "clima", peraltro, si è resa testimone anche la Corte di cassazione, la quale, in una recente pronuncia (sentenza n. 1625 del 6 maggio 1998), ha fortemente ridimensionato la stessa nozione di "fine di lucro" (essenziale per la connotazione tecnica del gioco d'azzardo), che è così esclusa ove la "posta sia talmente esigua da non configurare un guadagno economicamente apprezzabile". Il vecchio impianto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ne risulta, in base agli interventi del legislatore ed alla giurisprudenza di legittimità, trasformato su due linee fondamentali: a) una più precisa individuazione dei rapporti intercorrenti tra le qualità ludiche del giocatore (abilità) e l'aleatorietà della procedura e del meccanismo di gioco, sulla scorta di un'accertata preponderanza delle prime sulla seconda; b) la determinazione di un "tetto" di valore inerente la posta in gioco e la sua effettiva e concreta entità, al di sotto del quale la scommessa resta lecita.
Nondimeno, a più di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 425 del 1995 non sono mancate numerose incertezze interpretative ed applicative della nuova normativa, anche in relazione all'esistenza di molti retaggi e di molte resistenze, in senso restrittivo e sanzionatorio, peculiari di una materia, quale il gioco d'azzardo, che continua, per diversi profili, ad essere "incandescente". Non può negarsi che proprio la nozione di "preponderanza" o, meglio, il corrispondente aggettivo impiegato al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per discriminare l'elemento abilità e trattenimento rispetto all'elemento aleatorio abbia provocato, e continui a provocare, interventi di polizia, sequestri e provvedimenti amministrativi a danno di apparecchi la cui natura (cioè conformazione tecnica, procedimentale, eccetera) sia (o possa essere) suscettibile di attribuzioni controverse, quanto a liceità o meno. Ciò, del resto, poteva già essere prevedibile al varo della riforma: una doviziosa esperienza giuridica (e giurisprudenziale) insegna, ormai senza riserve, come e in quale misura la sussistenza e la centralità di definizioni o aggettivazioni eccessivamente "aperte" sul piano concettuale determinino, prima o poi, discrasie interpretative e vizi logici che sfociano poi, immancabilmente, in discriminazioni applicative e violazioni della par condicio a seconda dell'indirizzo o del mero convincimento del singolo operatore, funzionario di polizia o giudice che possa essere. Se è stato un merito incontestabile della legge n. 425 del 1995 aver consentito, per la prima volta, l'introduzione di un parametro (la "preponderanza", di cui sopra) indispensabile a gettare un ponte verso una diversa concezione (e consapevolezza) dell'aleatorietà e dell'azzardo, depurandoli dalle incrostazioni più inique della vecchia regolamentazione del gioco, è egualmente necessario, attualmente, affrontare queste problematiche con criteri di maggiore certezza, in nome di quella tassatività della norma che rappresenta il pilastro fondamentale dello stesso ordinamento giuridico. Certezza e tassatività corrispondono all'ulteriore superamento di nozioni "aperte" e, tutto sommato, a rischio di abusi di discrezionalità interpretativa, con conseguente introduzione di parametri oggettivi, quali il costo massimo della giocata (valore massimo della moneta metallica corrente nel territorio della Repubblica italiana) e la fissazione del valore massimo (tetto) del premio conseguibile ("10 volte il costo della giocata e comunque di 10 monete metalliche correnti o un premio equivalente erogato al termine di ogni vincita massima") devono considerarsi l'unica, autentica ed efficace soluzione per dipanare ogni possibile controversia in merito. Parallelamente, con il conforto della citata sentenza della Corte di cassazione sui livelli di ammissibilità del lucro legittimo, può ben abbandonarsi ogni disputa sulla "preponderanza" o meno dell'abilità sull'alea e viceversa giacché, con precise e certe delimitazioni dell'entità della giocata e del premio, anche la pura aleatorietà del gioco e del relativo apparecchio non è più in grado di suscitare alcun allarme sociale, ovvero pericolo di turbative dell'ordine pubblico e di depauperamenti economici del giocatore. Ne risultano pertanto disinnescati tutti quei pericoli che il legislatore ha costantemente voluto combattere con la proibizione dell'"azzardo" più o meno integrale.
Ad integrazione delle innovazioni, peraltro suggerite insistentemente dalle associazioni di categoria, giustamente preoccupate dalla situazione di incertezza provocata dal testo dei commi quarto e quinto dell'articolo 110 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si dovrà infine stabilire, che per "vincite aleatorie" vanno intese quelle esclusivamente tali (insufficiente sarebbe dire "puramente" o, peggio, ripristinare il "preponderante") dove, cioè, l'abilità del giocatore sia realmente ed assolutamente mancante, senza possibilità di equivoci, commistioni o ipotetici rapporti di prevalenza.


 

XIII Legislatura

Atto Camera 4886

Abrogazione del comma 3 dell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, in materia di esercizio del gioco d' azzardo a bordo di navi passeggeri al di fuori del mare territoriale

Testi disponibili:

Scheda Camera Lavori Preparatori C. 4886

2 Giugno 1998:

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iter:

C. 4886

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

2 Giugno 1998

Iniziativa Parlamentare:

On. Sergio Mattarella (Pop.Dem.-Ulivo)
Cofirmatari
On. Fabio Mussi (Dem.Sin.-Ulivo), On. Marco Boato (Misto, verdi-l'Ulivo), On. Gianclaudio Bressa (Pop.Dem.-Ulivo), On. Lapo Pistelli (Pop.Dem.-Ulivo), On. Paolo Palma (Pop.Dem.-Ulivo), On. Antonio Giuseppe (Antonello) Soro (Pop.Dem.-Ulivo), On. Maria Rita Lorenzetti (Dem.Sin.-Ulivo), On. Giuseppe Fioroni (Pop.Dem.-Ulivo), On. Maria Pia Valetto Bitelli (Pop.Dem.-Ulivo), On. Giorgio Pasetto (Pop.Dem.-Ulivo), On. Francesco Merloni (Pop.Dem.-Ulivo), On. Fabio Ciani (Pop.Dem.-Ulivo), On. Gloria Buffo (Dem.Sin.-Ulivo), On. Sergio Sabattini (Dem.Sin.-Ulivo), On. Rosa Jervolino Russo (Pop.Dem.-Ulivo), On. Emilio Delbono (Pop.Dem.-Ulivo), On. Salvatore Giacalone (Pop.Dem.-Ulivo), On. Giovanni Risari (Pop.Dem.-Ulivo), On. Giovanni Saonara (Pop.Dem.-Ulivo), On. Gianfranco Morgando (Pop.Dem.-Ulivo), On. Fulvia Bandoli (Dem.Sin.-Ulivo), On. Giuseppe Molinari (Pop.Dem.-Ulivo), On. Francesco Monaco (Pop.Dem.-Ulivo)

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 15 Maggio 1998; annunciato nella seduta n.356 del 18 Maggio 1998

Classificazione TESEO:

GIOCHI D' AZZARDO, NAVI E NATANTI, CASE DA GIOCO
Articoli
ABROGAZIONE DI NORME (Art.1)

Assegnazione:

Assegnato alla 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente in data 2 Giugno 1998. Assegnazione annunciata nella seduta n.365 del 2 Giugno 1998.
Pareri della 1^ Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e int.; 2^ Giustizia (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera); 5^ Bilancio, tesoro e programmazione; 9^ Trasporti, poste e telecomunicazioni

10^ Attivita'' produttive, commercio e turismo', DATE '1998-06-02');" Desc = "Insert Assegnazione"

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 4886


PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è abrogato.

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE - N. 4886



Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, prevede, al comma 3 dell'articolo 5, che: "le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale".
La formulazione criptica della norma in questione autorizza, in realtà, qualunque nave passeggeri - sia essa di linea sia essa di crociera - a predisporre, far funzionare e gestire a bordo una casa da gioco, sia pure fuori delle acque territoriali.
E' del tutto agevole rendersi conto che la norma, pertanto, consente a chiunque di attrezzare e gestire un casinò a bordo di una nave. E', di fatto, assai facile, salpando da uno qualunque dei tanti porti del nostro Paese, giungere in brevissimo tempo oltre il limite delle acque territoriali, mettere in funzione il casinò e, quindi, rientrare, a tarda notte, nel porto di partenza. In tal modo chiunque potrà porre in essere, aprire e gestire case da gioco.
La norma va urgentemente abrogata prima che la sua applicazione inizi a produrre danni irreparabili.
Si tratta di un segnale del tutto negativo che le istituzioni inviano alla società sul piano del costume. La norma riflette la concezione di un modello di vita che moltiplica occasioni di facili arricchimenti e di facili impoverimenti. A nessuno sfugge, inoltre, che, sovente, la gestione delle case da gioco ha costituito uno spazio individuato e utilizzato dalla criminalità. Da ultimo va aggiunto - ed è il rilievo meno importante - come ne conseguano effetti negativi anche sulle entrate fiscali dello Stato.
Con la presente proposta di legge si chiede, pertanto, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.


 

XIII Legislatura

Atto Senato 4189

Nuove norme sugli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita'

Testi disponibili:

Testo DDL 4189

23 Settembre 1999:

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iter:

S. 4189

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

23 Settembre 1999

Iniziativa Parlamentare:

Sen. Paolo Giaretta (PPI)
Cofirmatari
Donato Tommaso Veraldi (PPI), Stelio De Carolis (Dem.Sin.-Ulivo), Bruno Erroi (PPI), Mario Crescenzio (Dem.Sin.-Ulivo), Tino Bedin (PPI), Cesare Marini (Misto, SDI), Gerardo Agostini (PPI), Giovanni Polidoro (PPI), Francesco Bosi (CCD), Pierluigi Castellani (PPI), Antonio Michele Montagnino (PPI), Tarcisio Andreolli (PPI), Giancarlo Zilio (PPI), Guido Dondeynaz (Misto)

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 29 Luglio 1999; annunciato nella seduta n.666 del 29 Luglio 1999

Classificazione TESEO:

APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI, VIDEOGIOCHI, GIOCHI D' AZZARDO
Articoli
MINISTERO DELL' INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO (Art.2, 3), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.3), MINISTERO DEL COMMERCIO CON L' ESTERO (Art.2, 3), AUTORIZZAZIONI (Art.2), PRODOTTI INDUSTRIALI (Art.2), IMPORTAZIONI (Art.2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.3)

Assegnazione:

Assegnato alla 10^ Industria, commercio, turismo in sede referente in data 23 Settembre 1999. Assegnazione annunciata nella seduta n.676 del 23 Settembre 1999.
Pareri della 1^ Affari Costituzionali; 2^ Giustizia; 6^ Finanze e tesoro; Giunta per gli affari delle Comunita' Europee

10^ Industria, commercio, turismo', DATE '1999-09-23');" Desc = "Insert Assegnazione"

N. 4189
SENATO DELLA REPUBBLICA -
DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIARETTA, VERALDI, DE CAROLIS, ERROI, CRESCENZIO, BEDIN, MARINI, AGOSTINI, POLIDORO, BOSI, CASTELLANI Pierluigi, MONTAGNINO, ANDREOLLI, ZILIO e DONDEYNAZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1999

Nuove norme sugli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità

RELAZIONE

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Art. 2.




ONOREVOLI SENATORI. - Sono trascorsi poco piú di quattro anni dalla promulgazione della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sugli apparecchi di trattenimento, che già si sono appalesati tutti i limiti di un intervento dimostratosi nella sua concreta attuazione inidoneo a perseguire le finalità che si era prefisso di raggiungere. La legge, infatti, si proponeva di:

1) adeguare le nostra legislazione a quella degli altri Stati comunitari;
2) superare la crisi che aveva colpito la categoria, stimata in circa 40.000 addetti, dei produttori e gestori di apparecchi da trattenimento (apparecchi e congegni elettronici, automatici e semiautomatici che consentono al giocatore di manovrare figure rappresentanti persone, o cose in generale, impegnate nelle situazioni e condizioni piú varie quali ad esempio calcio, basket, guerra, corse automobilistiche, eccetera: cosiddetti giochi di azione), crisi determinata dall'utilizzo di massa di computer ed internet che consente di praticare gli stessi tipi di giochi a casa;
3) contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo che era praticato in bische o circoli clandestini;
4) superare l'irregolarità compiuta giornalmente da oltre 100.000 pubblici esercenti, i quali spesso tramutano in danaro il valore della consumazione o degli oggetti vinti da giocatori: tale fenomeno é divenuto, persino nelle ricevitorie e nelle tabaccherie oltre che negli usuali pubblici esercizi, di tale vastità e portata che si pose l'esigenza di regolarlo ed eventualmente tassarlo.

Il legislatore con la disciplina in questione ha perseguito tali obiettivi introducendo nel mercato italiano la tipologia degli apparecchi a premio (apparecchi e congegni elettronici, automatici e semiautomatici con cui si praticano giochi combinatori di carte o rulli e con i quali il giocatore con una puntata prefissata cerca di conseguire una delle combinazioni vincenti che gli permettono di moltiplicare la puntata stessa); per la liceità di tali giochi la legge impone che essi:

1) siano dotati di un coefficiente di abilità;
2) consentano al giocatore un apprezzabile tempo di intrattenimento;
3) diano luogo ad un premio dal contenuto tassativamente prefissato e tale da escludere qualsiasi finalità di lucro.

Questa nuova tipologia di giochi, da molto tempo presente e regolamentata all'estero, é senza dubbio piú concorrenziale del videogioco da divertimento classico rispetto ai giochi da casa praticati con il computer , ed ha portato un notevole incremento degli investimenti nel settore dei videogiochi in genere e piú in particolare in quello degli apparecchi a premio, con benefiche ricadute occupazionali.
L'aumento, infatti, del parco macchine installate - caratterizzate da una forte componente elettronica - ha comportato da parte delle ditte di produzione e gestione una grossa richiesta di manodopera per far fronte alle esigenze di mercato, rivitalizzato dalla nuova opportunità.
Secondo stime attendibili, nei primi mesi del 1999 l'occupazione é sicuramente attorno ai 100.000 addetti, mentre a fine 1997 l'occupazione era di 50.000-60.000. Né va trascurata l'importanza dell'indotto, sia in termini di imprese di manutenzione, che di benefici apportati a piú di 100.000 esercizi pubblici fruitori di questo tipo di apparecchi.
In termini di tendenza occupazionale del settore, inoltre, valgono alcuni valori dei Paesi dove la tipologia degli apparecchi a premio é compiutamente regolamentata da tempo:

1) Spagna 150.000;
2) Germania 150.000;
3) Inghilterra 120.000.

Se, quindi, come dimostrano le considerazioni suddette, si é risposto alla seconda finalità indicata in premessa, l'attuale sistema normativo, lungi dal raggiungere il terzo obiettivo ha paradossalmente aggravato la situazione.
L'apparecchio a premio, infatti, era stato inteso, anche, come un prodotto alternativo ai congegni elettronici per il gioco d'azzardo. Invero, il primo consente di praticare un gioco sostanzialmente simile e tuttavia, per effetto della inesistenza della finalità di lucro, cioé della possibilità di conseguire grosse vincite, non aggressivo sul piano sociale come i secondi, poiché all'assenza di aspettative di vincite rilevanti corrisponde una tendenza del giocatore a non impegnare grosse somme di danaro e quindi a perdere poco, anche in considerazione dell'alta percentuale di restituzione che caratterizza l'apparecchio a premio.
Purtroppo tre fattori hanno vanificato questa possibilità:

a) il mancato coordinamento dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della citata legge n. 425 del 1995, con le disposizioni che regolano la materia (articoli 718 e seguenti del codice penale);
b) la ritardata (ben 4 anni) emanazione del regolamento attuativo della legge n. 425 del 1995;
c) una certa ambiguità della legge, complessa e di difficile interpretazione, come rilevato da numerosissimi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. In relazione a quest'ultimo punto, occorre osservare che l'attuale normativa dopo quattro anni di applicazione ha generato migliaia di procedimenti penali, che vanno ad aggravare il già collassato sistema processuale.

Queste circostanze hanno determinato una situazione di grande incertezza in ordine ai criteri di differenziazione dell'apparecchio lecito da quello illecito; ció impedisce non solo la repressione del gioco d'azzardo ma penalizza gli operatori onesti, i quali, pur cercando di operare nella legalità attenendosi ai parametri legislativi, vedono costantemente in pericolo i propri investimenti per il rischio di sequestri indiscriminati, a tutto vantaggio degli operatori piú spregiudicati, che installano apparecchi che consistono in veri e propri congegni per il gioco d'azzardo in quanto caratterizzati da forti aspettative di vincite.
Consegue da quanto detto che, perdurando l'attuale stato di fatto, il bene giudirico protetto dalla normativa in discorso (difesa dell'ordine pubblico e del buon costume) appare sempre piú in pericolo.
Va, da ultimo, rilevato come una regolamentazione piú razionale ed avanzata, non solo eliminerebbe i problemi sin qui esposti ma potrebbe garantire, analizzando le potenzialità del mercato in Italia e tenendo conto dei risultati ottenuti in altri Paesi dove il fenomeno é stato già affrontato, un gettito diretto (tassa sugli apparecchi) di oltre 500.000.000.000 cui bisogna aggiungere il gettito fiscale ricavabile dalla tassazione sui redditi.
Il presente disegno di legge si ispira a tale finalità nel rispetto dei principi di moralità e correttezza gestionali per il gioco a premio.
La determinazione dei criteri di moralità, efficienza e correttezza gestionale che devono presiedere all'opera del soggetto "gestore" é di competenza dei Ministri dell'interno e delle finanze.


DISEGNO DI LEGGE

 

 

 

Art. 1.

1. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.
Si considerano leciti gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco da trattenimento, quelli che consentono giochi combinatori sia di alea o abilità o trattenimento, in cui la finalità di trattenimento é determinata dall'assenza di finalità di lucro, cosí come specificata nel quarto comma. Essi si dividono in:

a) apparecchi di puro trattenimento il cui risultato dipende dall'abilità fisica o mentale del giocatore e che consentono esclusivamente la possibilità di prolungamento del gioco o di vincita di piú partite;
b) apparecchi da gioco che consentono la vincita di un premio consistente in monete o gettoni rimborsabili in denaro o buoni per ricevere consumazioni od oggetti;
c) apparecchi da gioco che consentono la vincita diretta di premi contenuti nell'apparecchio stesso od esposti a parte.

Per gli apparecchi di trattenimento a premio, di cui al quinto comma, il costo di una singola e unitaria partita non puó superare il valore massimo della moneta metallica corrente nel territorio dell'Unione monetaria europea.
La finalità di intrattenimento puó essere integrata con un premio il cui valore non puó mai superare di 100 volte il valore del costo della partita, ovvero:

a) 100 monete;
b) 100 gettoni del valore unitario del costo di ogni singola partita;
c) consumazioni il cui valore non puó superare il valore commerciale massimo di 100 monete;
d) oggetti il cui valore non puó superare il valore commerciale massimo di 100 monete.

Per gli apparecchi a premio, con le caratteristiche descritte ai commi quinto, sesto e settimo, la percentuale di vincita del premio non puó essere regolata né regolabile al di sotto del 65 per cento in favore del giocatore.
All'esercente di un pubblico esercizio, bar, pub tematico, ristorante, pizzeria, tabaccheria, discoteca, totoricevitoria, sala corse e scommesse, circolo privato, sala attrazione, club o circolo sportivo, luna park sia fisso che itinerante, ambiente ludico presso centro commerciale, autogrill, spaccio di caserma, pubblico esercizio presso aeroporto o stazione ferroviaria, sala gioco presso parrocchia, centro sociale o culturale, parco acquatico, ludico o tematico, bowling, sala da biliardo, albergo, sala Bingo, nel quale sono istallati gli apparecchi a premio di cui al quinto comma, lettere b) e c), é consentito cambiare in denaro il premio oggetto della vincita non ritirato dal giocatore, fino al valore massimo, in valuta, di 100 volte il costo della partita".

 

Art. 2.

1. La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati negli articoli 718 e seguenti del codice penale.
2. L'attività di produzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, di cui all'articolo 110, quinto comma, lettere a), b) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, puó essere svolta previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.
3. Le attività di introduzione dai Paesi dell'Unione europea e di importazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui al citato articolo 110, quinto comma, lettere a), b) e c), del testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, possono essere svolte previa comunicazione al Ministro del commercio con l'estero, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.
4. Alla autocertificazione deve essere allegata, a spese del produttore, introduttore o importatore, l'omologazione per bollino di liceità da apporre in modo ben visibile ed inamovibile su di ogni apparecchio o congegno di esso, prodotto, introdotto da Paesi dell'Unione europea, od importato previa perizia e verifica tecnica, su istanza del produttore od importatore, del proprio prodotto, eseguita da una apposita commissione, regolata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero delle finanze e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
5. L'attività di installazione e gestione degli apparecchi da trattenimento a premio di cui all'articolo 110, quinto comma, lettere b) e c), del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, collocati negli ambienti e pubblici esercizi di cui al nono comma del predetto articolo 110, puó essere svolta dal gestore che garantisca requisiti personali ed aziendali di moralità, buona gestione, corretta perizia ed assistenza tecnica, garanzia di inalterabilità dei meccanismi di gioco, garanzia di solvibilità verso l'Erario e verso i giocatori vincenti.
6. I controlli relativi al rispetto delle prescrizioni relative alla utilizzazione e alla gestione degli apparecchi di cui al citato articolo 110, quinto comma, lettere a), b), c), del testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, sono effettuati nei luoghi indicati nel nono comma dello stesso articolo 110; le relative violazioni sono punite a norma degli articoli 718 e seguenti del codice penale e 110 del predetto testo unico.
7. In aggiunta alle pene previste per il gioco d'azzardo dagli articoli 718 e seguenti del codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ai produttori, agli importatori ed ai gestori che violino la presente legge si applica la sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.
8. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rapresentative, sono stabilite le disposizioni di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla data della sua entra in vigore.

 

_

 

XIII Legislatura

Atto Camera 3982

Modifiche all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all' articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, meccanici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita'

Testi disponibili:

Scheda Camera Lavori Preparatori C. 3982

16 Marzo 2000:

in corso di esame in commissione

Iter:

C. 3982

in corso di esame in commissione
(esame in comitato ristretto)

16 Marzo 2000

Iniziativa Parlamentare:

On. Antonio Saia (Rif.Com.-Progr.)

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 10 Luglio 1997; annunciato nella seduta n.228 del 14 Luglio 1997

Classificazione TESEO:

VIDEOGIOCHI, GIOCHI D' AZZARDO, APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI
Articoli
MINISTERO DELL' INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO (Art.2, 3), DIVIETI (Art.1), DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Art.1), PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE (Art.2), AUTORIZZAZIONI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.3)

Relatori:

Alla Commissione nominato in data 23 Febbraio 2000 On. Antonio Saia (Comunista).

Assegnazione:

Assegnato alla 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente in data 2 Ottobre 1997. Assegnazione annunciata nella seduta n.252 del 2 Ottobre 1997.
Pareri della 1^ Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e int.; 2^ Giustizia (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera)

Trattazione in Commissione

SEDUTA

ATTIVITA' (ESITO)

INTERVENUTI

Commissione 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente

Seduta pom.
23 Febbraio 2000

Discusso congiuntamente: C. 207, C. 3982, C. 5611, C. 5863

Interventi

On. Antonio Saia (Comunista) (interv. come relatore)
On. Nerio Nesi (Comunista) (come presidente)
Sottosegretario di Stato per l' industria, commercio e artigianato Gianfranco Morgando (Governo D'Alema-II)
On. Aldo Rebecchi (Dem.Sin.-Ulivo)

Seduta pom.
16 Marzo 2000

Costituito comitato ristretto

Interventi

On. Franco Gerardini (Dem.Sin.-Ulivo)
On. Antonio Saia (Comunista) (interv. come relatore)
On. Gaetano Rasi (AN) (come presidente)

10^ Attivita'' produttive, commercio e turismo', DATE '1997-10-02');" Desc = "Insert Assegnazione"

PROGETTO DI LEGGE - N. 3982


PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, meccanici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che utilizzano moduli sistema video poker-slot machine, quelli che hanno insita la scommessa o sono abilitati a prevedere o consentire vincite per quantità o valore superiori a quanto stabilito per legge o concesse secondo percentuale comunque programmata o in modo puramente aleatorio o con elemento aleatorio preponderante rispetto all'elemento abilità, di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, meccanici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'abilità è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Detti apparecchi sono considerati comunque d'azzardo se muniti di meccanismi a chiave o ad impulsi o a telecomando atti a caricare o scaricare crediti o intervenire nel programma gioco o se distribuiscono premi non consentiti o ticket o buoni acquisto o gettoni erogati in modo difforme o diversi da quelli utilizzati per la giocata. Sono consentiti i lettori di banconote per la sola erogazione di gettoni fino ad un massimo di dieci. Il premio all'abilità espressa dal giocatore può consistere in una sola delle seguenti possibilità:

a) nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte;
b) in gettoni, gli stessi occorrenti per la giocata, da erogare sfusi in misura non superiore a dieci per ogni partita conclusa a premio raggiunto, rigiocabili anche con gli apparecchi collocati nello stesso locale, non rimborsabili, ma convertibili in una consumazione od in un oggetto del valore massimo pari al costo di dieci gettoni;

c) nel prolungamento di gioco tramite extend-time da proporsi e consumarsi nel corso della stessa partita e all'interno del gioco stesso.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico, mai superiore singolarmente a dieci volte quello occorrente per ottenere il bene, ad evitare il configurarsi l'azzardo tipo pesca, con annesso gioco di abilità e trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo, di fruire gratuitamente dell'annesso gioco non abilitato alla vincita di alcun premio, neppure sotto forma virtuale, ad evitare il configurarsi del gioco d'azzardo".

Art. 2.


1. L'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - 1. La produzione e la commercializzazione, nonché l'importazione di apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo o di componenti caratteristiche degli stessi, ad evitare l'obbligatorio sequestro e relativa distruzione di apparecchi e congegni ovunque allocati, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati nell'articolo 718 del codice penale.
2. Le attività di produzione e di importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, meccanici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità a premio gettoni o di apparecchi distributori di prodotti alimentari o piccola oggettistica con annesso gioco possono essere svolte previa comunicazione diretta, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero, corredata dalla autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo. In caso di falsità dell'autocertificazione, si procede ai sensi delle disposizioni penali vigenti in materia di repressione del gioco d'azzardo a carico dei legali rappresentanti delle imprese produttrici ed importatrici e degli esercenti nel cui pubblico esercizio gli apparecchi sono installati. Gli apparecchi privi dell'autocertificazione prevista dal presente comma o con autocertificazione falsa sono soggetti a sequestro, e, al termine del procedimento penale, confiscati".

Art. 3.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti le disposizioni di attuazione della presente legge ed i requisiti che devono essere posseduti da coloro che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 6 ottobre 1995, n. 425, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE - N. 3982



Onorevoli Colleghi! - L'inquinamento del gioco da trattenimento, stante la enorme diffusione di giochi premio quali tiro gettone, videopoker, videoslot con punteggio virtuale e virtual-game-distributor, di difficilissima identificazione per via della raffinata tecnica computerizzata, come frequentemente riportato dalla cronaca, ha subito con i giochini a ripetizione di partita tramite la concessione esterna al gioco (premio-abilità) di gettoni, un ulteriore aggravamento per la facoltà del gestore-esercente di una impropria attribuzione dei gettoni vinti. Da ciò deriva la incentivazione al vizio e all'azzardo.
Per tale motivo si ravvisa l'opportunità, al fine di conservare tutte le caratteristiche del gioco-passatempo con premio alla abilità espressa, di provvedere ad un riesame di tale situazione.
Le associazioni di categoria osservano la necessità di mantenere l'intrattenimento al di fuori della incentivazione dell'azzardo, affinché gli apparecchi possano indurre una crescita morale della gioventù, favorita dal computer, nell'apprendimento, riequilibrio, socializzazione, per effetto di interattività multimediale capace di stimolare interessi plurimi per canalizzare l'aggressività entro binari di crescita.
La necessità di tenere vivo il rapporto di stimolo-confronto tra giocatore e macchina è stata avvertita da tempo da tutti i costruttori mondiali come Atari, Sega, Namco, SNK Corporation, Konamt, Nintendo, Taito, Midway, Ialeco, che hanno scelto il sistema prolungamento gioco (extend-time) a vincita premio-tempo, accantonando definitivamente il gioco da intrattenimento abilità a vincita premio-natura-gettoni.
Rimarchevoli giudizi in tal senso sono stati espressi da accademici di chiara fama a sostegno del video-intrattenimento, pur- ché però esso venga concesso entro precisi limiti che disincentivino ogni forma di possibile induzione di "dipendenza" dal gioco stesso.
A queste finalità mira la presente proposta di legge, che vieta ogni forma di incentivazione in premi natura o gettoni, mentre mantiene solo la finalità di vincite comportanti il prolungamento del tempo-partita.


 

XIII Legislatura

Atto Camera 1887

Istituzione del registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento e da gioco di abilita' a premio

Testi disponibili:

Scheda Camera Lavori Preparatori C. 1887

1 Ottobre 1997:

in corso di esame in commissione

Iter:

C. 1887

in corso di esame in commissione
(esame in comitato ristretto)

1 Ottobre 1997

Iniziativa Parlamentare:

On. Franco Gerardini (Sin.Dem.-Ulivo)

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 16 Luglio 1996; annunciato nella seduta n.34 del 17 Luglio 1996

Classificazione TESEO:

ALBI ELENCHI E REGISTRI, VIDEOGIOCHI
Articoli
DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Art.2), DIVIETI (Art.7), PENE PECUNIARIE (Art.8), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Art.1, 5, 6)

Assegnazione:

Assegnato alla 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente in data 27 Novembre 1996. Assegnazione annunciata nella seduta n.103 del 27 Novembre 1996.
Pareri della 1^ Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e int.; 2^ Giustizia (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera); 5^ Bilancio, tesoro e programmazione

Trattazione in Commissione

SEDUTA

ATTIVITA' (ESITO)

INTERVENUTI

Commissione 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente

Seduta ant.
1 Ottobre 1997

Costituito comitato ristretto

 

10^ Attivita'' produttive, commercio e turismo', DATE '1996-11-27');" Desc = "Insert Assegnazione"

PROGETTO DI LEGGE - N. 1887


PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del registro dei gestori degli apparecchi

automatici da trattenimento e da gioco di abilità a

premio).


1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro di coloro che svolgono l'attività di gestione di apparecchi automatici da trattenimento e da gioco di abilità a premio.

Art. 2.

(Definizioni).


1. Per apparecchi automatici da trattenimento e da gioco di abilità si intendono:

a) apparecchi o congegni automatici, semiautomatici, meccanici o elettronici da trattenimento finalizzati al puro svago;

b) apparecchi elettrici automatici e semiautomatici da abilità a premio;

c) piccoli apparecchi distributori di beni, i quali dopo l'erogazione di un bene di modesto valore, consentono di esercitarsi in un gioco da trattenimento finalizzato al puro svago, incorporato nell'apparecchio stesso.

2. Per gestore si intende chiunque esercitando unicamente l'attività di gestione collochi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei locali dei circoli o delle associazioni privati gli apparecchi di cui al comma 1 di sua proprietà e ne curi stabilmente la manutenzione.

Art. 3.

(Requisiti per l'iscrizione).


1. Ai fini dell'iscrizione nel registro il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto gli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza dello stesso richiedente.

2. Non possono essere iscritti nel registro, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione coloro che:

a) siano stati dichiarati falliti;

b) abbiano riportato una condanna per delitto non colposo per il quale sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo a due anni;

c) abbiano riportato una condanna per reati contro la fede pubblica, il patrimonio, o per l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici, meccanici o elettronici d'azzardo vietati dalla legge;

d) abbiano riportato la condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese.

3. Devono essere iscritti nel registro il titolare dell'impresa individuale che esercita l'attività di cui all'articolo 1, o in caso di società, associazione o ente, il legale rappresentante.

Art. 4.

(Iscrizione di soggetti di Stati non

appartenenti all'Unione europea).


1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 da parte di società, associazioni o enti di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata alla costituzione in Italia di una sede secondaria alla quale sia preposta una persona iscritta nel registro, nonché al rispetto della condizione di reciprocità.

Art. 5.

(Domanda di iscrizione).


1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 i soggetti sono tenuti a presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una denuncia di inizio attività attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, per l'iscrizione nel registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento, nel quale registro i predetti soggetti vengono iscritti di diritto. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica italiana. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge.
2. La denuncia di inizio di attività è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio è ubicato il comune nel quale il richiedente ha la residenza o, in caso di società, associazione o ente, la sede legale.
3. Per i soggetti non residenti sul territorio nazionale la denuncia è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio è ubicato il comune nel quale il richiedente elegge domicilio.
4. Presentata la denuncia di inizio di attività, i soggetti possono iniziare ad operare.
5. Entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia di iscrizione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento. Qualora rilevi la mancanza di uno o più di tali requisiti, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dispone, con provvedimento motivato da notificare al gestore entro il medesimo termine di sessanta giorni, il divieto di prosecuzione dell'attività e la cancellazione dal registro, ovvero, nei casi in cui ciò sia possibile, invita il gestore a conformare la propria attività alla norma della legge entro il termine fissato dalla stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può in qualsiasi momento verificare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nel registro dei gestori degli apparecchi elettronici da trattenimento. Qualora rilevi la mancanza di uno o più di tali requisiti, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. L'autorizzazione di pubblica sicurezza per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 2 della presente legge, prevista dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere rilasciata all'esercente il pubblico esercizio solo nel caso in cui il gestore sia iscritto nel registro di cui all'articolo 1.

Art. 6.

(Disposizioni concernenti le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura).


1. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sentito l'interessato, dispone la cancellazione dal registro qualora accerti il venire meno dei requisiti per l'iscrizione.
2. Contro i provvedimenti del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di diniego di iscrizione o di cancellazione dal registro, l'interessato può proporre, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al presidente della giunta regionale il quale decide entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso stesso.
3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può intervenire come organo di conciliazione e di arbitrato, ai sensi della lettera a), comma 4, articolo 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nella gestione degli apparecchi di cui all'articolo 1.
4. Alla copertura degli oneri sostenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la tenuta del registro di cui all'articolo 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fissando appositi diritti di segreteria secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 7.

(Divieti).


1. E' fatto divieto a chi non è iscritto nel registro di cui all'articolo 1 di gestire gli apparecchi di cui all'articolo 2.
2. E' vietato a chiunque di stipulare contratti relativi all'esercizio degli apparecchi di cui all'articolo 2, con gestori non iscritti nel registro di cui all'articolo 1; i relativi contratti sono nulli.
3. Gli apparecchi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ovunque collocati, devono recare in modo ben visibile il nome e l'indirizzo del gestore nonché il numero d'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1.
4. Per gli apparecchi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), ovunque collocati, il nome, l'indirizzo e numero d'iscrizione del gestore al registro di cui all'articolo 1 possono essere riportati in una unica tabella riassuntiva ben visibile.

Art. 8.

(Sanzioni).


1. Chiunque esercita l'attività di gestione di apparecchi automatici da trattenimento in violazione della presente legge, fatte salve le ipotesi di reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, e successive modificazioni, sono punite secondo le norme della legge 17 dicembre 1986, n. 904, e successive modificazioni, ed inoltre, con la cancellazione dal registro dei gestori.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie).


1. Le imprese individuali, le società, le associazioni e gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di cui all'articolo 1 devono chiedere entro novanta giorni dalla predetta data, l'iscrizione nel registro del titolare o del legale rappresentante.

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE - N. 1887



Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, già presentata nella precedente legislatura, disciplina la istituzione e la formazione del registro dei gestori di videogiochi. Ciò scaturisce dalla necessità di regolamentare un settore in forte espansione, finora condotto a gestione libera e incontrollata. Attualmente tutti gli operatori (venditori e noleggiatori), partecipano alla gestione in un regime di vera e propria "concentrazione-monopolio" del gruppo importatori-rivenditori; regime monopolistico che deriva dal fatto che occorrono, per avere prodotti d'avanguardia, notevoli risorse economiche, determinando così una sorta di esclusiva nell'importazione di tali apparecchiature. Da tutto ciò deriva poi che coloro che oggi sono gestori di questa concentrazione monopolistica, realizzano un altissimo utile commerciale che contrasta con il principio di equità, democrazia e sviluppo armonico delle attività.
Valore vincolante per la formazione del registro è il rispetto dei ruoli commerciali. Per ordinare il settore secondo le regole del buon commercio, basato su cambi trasparenti e remunerativi, occorre una normativa chiara, capace di sostenere una programmazione razionale del settore "produttivo-distributivo" e di valorizzare nello stesso tempo il settore gestione, infondendo fiducia e impedendo interferenze negative privilegiando, l'aspetto morale dell'intrattenimento-svago giovanile.
A tale fine la gestione di apparecchi rivolti al pubblico giovanile deve essere ispirata a criteri di onestà e trasparenza garantendo l'immissione nel commercio di apparecchi finalizzati allo svago giovanile sano ed utile. A ciò si ispirano le misure previste in questa proposta di legge, finalizzate ad impedire il regime di "concentrazione-monopolio" ed a richiedere ai gestori di macchine requisiti di onestà e di sana condotta morale.
La creazione del registro per i gestori che esercitano tale attività, con esclusione di altri operatori, oltre a bilanciare gli interessi delle parti, crea i presupposti per la responsabile gestione di questa attività ed in caso di inadempienze, questa può essere interdetta.
Auspico un rapido esame del provvedimento.


 

XIII Legislatura

Atto Camera 1303

Istituzione dell' albo professionale dei gestori ed operatori di apparecchi elettronici, automatici e semiautomatici per il trattenimento, il gioco di abilita' e la distribuzione di beni e servizi

Testi disponibili:

Scheda Camera Lavori Preparatori C. 1303

1 Ottobre 1997:

in corso di esame in commissione

Iter:

C. 1303

in corso di esame in commissione
(esame in comitato ristretto)

1 Ottobre 1997

Iniziativa Parlamentare:

On. Maurizio Gasparri (AN)
Cofirmatari
On. Ignazio La Russa (AN), On. Mario Pezzoli (AN)

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 30 Maggio 1996; annunciato nella seduta n.6 del 31 Maggio 1996

Classificazione TESEO:

LIBERI PROFESSIONISTI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI, APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI, VIDEOGIOCHI, GIOCHI D' AZZARDO
Articoli
MINISTERO DELL' INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO (Art.1), GIOCHI (Art.1), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.3, 4), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Art.4), ALBI PROFESSIONALI (Art.1)

Assegnazione:

Assegnato alla 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente in data 29 Ottobre 1996. Assegnazione annunciata nella seduta n.84 del 29 Ottobre 1996.
Pareri della 1^ Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e int.; 2^ Giustizia (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera); 5^ Bilancio, tesoro e programmazione; 11^ Lavoro pubblico e privato

Trattazione in Commissione

SEDUTA

ATTIVITA' (ESITO)

INTERVENUTI

Commissione 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente

Seduta ant.
1 Ottobre 1997

Costituito comitato ristretto

 

10^ Attivita'' produttive, commercio e turismo', DATE '1996-10-29');" Desc = "Insert Assegnazione"

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 1303


PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


1. Lo Stato riconosce la funzione sociale dell'automatico da trattenimento e sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.
2. Per automatico da trattenimento si intende l'attività svolta mediante apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici da trattenimento e da gioco di abilità e per la distribuzione di beni e servizi.
3. E' istituito l'albo professionale dei gestori ed operatori di apparecchi elettronici, automatici e semiautomatici per il trattenimento, il gioco di abilità e la distribuzione di beni e servizi, installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
4. L'albo professionale di cui al comma 3 è istituito presso le regioni ed è strutturato in elenchi organizzati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Gli apparecchi automatici di cui al comma 2, ovunque collocati, devono recare in modo ben visibile il nome del gestore o la denominazione della ditta, nonché il numero di iscrizione all'albo nazionale e nell'elenco camerale.

Art. 2.


1. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1 da parte dei gestori ed operatori di apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono tenuti, nel termine di sei mesi dalla predetta data, a presentare alla regione territorialmente competente la documentazione relativa all'attività svolta, ai fini della valutazione, da parte degli organi competenti, della sussistenza dei requisiti richiesti per l'inserimento negli elenchi camerali e nell'albo nazionale. La documentazione può essere presentata anche per il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, legalmente costituite. Durante detto periodo di sei mesi sono sospese le domande di nuove iscrizioni all'albo professionale nazionale.
3. Al termine del periodo transitorio di cui al comma 2, dopo la formazione dell'albo professionale nazionale e degli elenchi camerali, chiunque intenda esercitare la professione di cui alla presente legge è tenuto a presentare domanda alla regione territorialmente competente corredandola della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale nazionale.
4. L'iscrizione all'albo professionale nazionale abilita all'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Repubblica e, per quanto consentito dalle direttive e dai trattati comunitari, su tutto il territorio della Unione europea.
5. L'iscrizione del gestore all'albo professionale nazionale è condizione affinché all'esercente del pubblico esercizio o della sala attrazioni sia rilasciata l'autorizzazione all'installazione degli apparecchi in cui all'articolo 1. L'iscrizione all'albo professionale nazionale è altresì condizione per l'ottenimento della autorizzazione alla installazione di apparecchi in un pubblico esercizio o della autorizzazione all'esercizio di una sala attrazioni, anche nel caso in cui esercente sia lo stesso gestore.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, adotta il regolamento per la definizione dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'albo professionale nazionale, per la gestione dell'albo presso le regioni, per la formazione degli elenchi presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché per il funzionamento della commissione regionale, di cui all'articolo 3, e delle commissioni camerali, di cui all'articolo 4, responsabili rispettivamente della gestione dell'albo professionale regionale e degli elenchi camerali.

Art. 3.


1. Presso ogni regione è istituita una commissione regionale composta in modo paritetico da un rappresentante della categoria dei gestori ed operatori di apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento, per ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali di settore maggiormente rappresentative, e da rappresentanti, in egual numero, della regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La commissione è presieduta da un delegato della regione, le cui decisioni prevalgono in caso di pareri contrastanti ma paritari fra i membri della commissione stessa.
2. La commissione regionale di cui al comma 1 ha il compito di ricevere le domande di iscrizione all'albo, di valutarle e di esprimersi circa l'ammissione; di decidere in ordine alle revisioni dell'albo professionale, alle cancellazioni, agli eventuali ricorsi degli interessati, trasmettendo gli esiti delle proprie decisioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi camerali.
3. La commissione regionale può esprimere pareri e formulare proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ai provvedimenti che si ritengono opportuni per la tutela della categoria, la valorizzazione dell'attività professionale e la qualificazione del comparto produttivo interessato.
4. La commissione regionale decide in ultima istanza in ordine ad ogni tipo di questione o ricorso sottoposti a valutazione da parte delle commissioni di cui all'articolo 4. Nel regolamento adottato con il decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono indicati i casi in cui la commissione regionale delibera in via definitiva ed i casi in cui deve rimettere le decisioni al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. In sede di adozione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce il codice deontologico cui deve attenersi chi esercita la professione di gestore od operatore di apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento. La vigilanza sulla condotta dei gestori e degli operatori compete alla commissione di cui all'articolo 4. La trasgressione ai princìpi e alle norme del codice deontologico, quando è contestata da specifici richiami e quando assume aspetti di particolare gravità, può determinare la decisione insindacabile di cancellazione dall'albo professionale nazionale da parte della commissione regionale.

Art. 4.


1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è costituita una commissione per la gestione dell'elenco camerale degli iscritti all'albo professionale nazionale.
2. Le commissioni camerali sono composte in modo paritetico da un rappresentante della categoria dei gestori ed operatori di apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento per ciascuna delle organizzazioni sindacali provinciali o interprovinciali maggiormente rappresentative, e da tre rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le commissioni sono presiedute da un segretario nominato direttamente dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al quale spetta la decisione definitiva nel caso che all'interno della commissione emergano pareri contrastanti ma paritari.
3. Nel regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2, sono indicate le condizioni per la nomina dei membri effettivi e supplenti delle commissioni camerali, per il funzionamento delle stesse e per la gestione degli elenchi camerali.
4. Le commissioni camerali hanno il compito di tenere aggiornato l'elenco camerale, di rappresentare alla commissione regionale problemi e questioni relativi alla vita ed allo sviluppo della categoria, di vigilare nel proprio ambito di competenza sul rispetto delle norme, di proporre eventuali cancellazioni dall'albo professionale nazionale alla commissione regionale, di esprimere il parere sui ricorsi, di intervenire come organo di conciliazione e di arbitrato nelle controversie insorte all'interno della categoria, di vigilare sul comportamento morale dei gestori e degli operatori affinché siano rispettati lo spirito e le disposizioni del codice deontologico della categoria professionale.

Art. 5.


1. Per l'iscrizione all'albo professionale nazionale e negli elenchi camerali, unitamente al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 2, il richiedente deve comunque:

a) essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea, o cittadino straniero ma residente in Italia;

b) godere dei diritti civili;

c) non essere interdetto, inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione ovvero per delitti contro l'ordine pubblico o per gravi delitti contro la persona o il patrimonio o per delitti relativi all'uso di apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, salvo i casi in cui sia intervenuta la riabilitazione;

d) dimostrare di aver adempiuto agli obblighi scolastici;

e) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per l'attività definita nella presente legge.

2. Gli iscritti all'albo devono rispettare, nell'esercizio della professione, un comportamento etico che sia coerente con gli indirizzi stabiliti nell'apposito codice deontologico della categoria e comunque improntato a princìpi di assoluta probità, dignità, prestigio, decoro, senso di responsabilità nel rapporto con gli utenti, collaborazione con le autorità locali e nazionali impegnate nella tutela e nella promozione della categoria.
3. Gli interessati devono comunicare entro sessanta giorni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ogni variazione intervenuta negli elementi dichiarati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo professionale nazionale.
4. L'albo nazionale e gli elenchi camerali sono soggetti a revisione ogni tre anni.
5. L'iscrizione all'albo professionale nazionale è incompatibile con l'attività svolta in qualità di lavoratore dipendente.

Art. 6.


1. Qualora la gestione sia esercitata in forma societaria, i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società.
2. Le società sono tenute a comunicare, entro sessanta giorni, alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le variazioni riguardanti i loro rappresentanti.

Art. 7.


1. L'iscrizione all'albo professionale nazionale comporta il pagamento di una tariffa, da corrispondere annualmente, all'atto del rinnovo dell'iscrizione.
2. La morosità nel pagamento della tariffa di cui al comma 1 comporta, trascorsi novanta giorni dalla scadenza, la cancellazione dall'albo professionale.
3. Il pagamento di cui al comma 1 può avvenire per il tramite delle organizzazioni sindacali e di categoria.

Art. 8.


1. E' fatto divieto a chi non è iscritto all'albo professionale di cui alla presente legge di gestire gli apparecchi di cui all'articolo 1.
2. E' vietato a chiunque, a pena di nullità, stipulare contratti, relativi all'esercizio degli apparecchi di cui all'articolo 1, con gestori ed operatori non iscritti all'albo professionale.
3. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con una sanzione pecuniaria il cui importo è definito nel regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 2 e periodicamente aggiornato, nonché con la confisca degli apparecchi.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE - N. 1303



Onorevoli Colleghi! - L'iniziativa legislativa di cui ci stiamo occupando viene qui riproposta per la quarta volta; infatti già nel 1991 nella X legislatura, nel 1992 nella XI legislatura e nel 1994, all'inizio della XII legislatura, il Parlamento italiano è stato investito di questo problema su sollecitazione esterna di una organizzazione di categoria (il SINDAUT-CISL), sollecitazione prontamente raccolta non solo dai firmatari della proposta di legge, ma da molte forze politiche e singoli parlamentari. Del resto il problema del riconoscimento giuridico della attività di gestione di apparecchi da trattenimento e della conseguente istituzione dell'Albo professionale emerge in tutta la sua importanza proprio perché si tratta di attività inserita profondamente nel "sociale", tanto è vero che anche il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) già dal 1991 ha assunto una importantissima iniziativa concretizzatasi nella organizzazione di una serie di Forum che hanno avuto ad oggetto le nuove professioni e la necessità di addivenire ad un riconoscimento giuridico della figura di coloro che ad esse si dedicano. Tra queste nuove professioni fu individuata anche quella di "gestore di apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento", e quindi la nostra iniziativa si colloca perfettamente nel solco tracciato da un organismo - il CNEL appunto - che istituzionalmente si occupa anche di queste problematiche.
Onorevoli colleghi, il riconoscimento giuridico e l'istituzione dell'albo professionale per i gestori di apparecchi automatici da trattenimento si basa, a nostro avviso, su importanti argomentazioni giuridiche e sociologiche che rendono, fra l'altro, urgente un simile provvedimento.
Da tempo sociologi e psicologi hanno rivolto attenzione al problema del tempo libero: per usare una terminologia più recente, del "tempo fuori lavoro".
E' un dato di fatto che nelle moderne società industriali il "tempo fuori lavoro" tende ad un progressivo aumento; altrettanto fondata è la constatazione che esso rappresenta ormai un nuovo stile di vita, per così dire, e cioè un insieme di valori, di simboli, di modelli di comportamento - promossi di frequente da abili aziende pseudo-culturali o addirittura economiche - e diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa e la dinamica delle interrelazioni sociali. Il "tempo fuori lavoro" appare come un tempo di riposo e di svago, diretto tendenzialmente al ristoro delle forze affaticate dal lavoro; ed è diventato un nuovo campo di attività individuale e collettivo, nel quale viene lasciato all'individuo uno spazio più ampio di libertà e spontaneità rispetto alla vita di lavoro.
Probabilmente la migliore definizione del tempo libero è quella formulata dal sociologo francese Joffre Dumazedier, secondo cui esso è un insieme di occupazioni alle quali l'individuo può dedicarsi di buon grado sia per riposarsi sia per divertirsi, sia per sviluppare la sua partecipazione sociale volontaria, la sua formazione disinteressata, dopo essersi liberato da tutti gli obblighi professionali, familiari o sociali. La funzione compensatrice e riequilibratrice del "tempo fuori lavoro" e la sua funzione positiva sono state poste molto bene in luce da un altro sociologo francese, Georges Friedmann, secondo cui, nelle condizioni tecniche e sociali della grande industria, la vera vita di molti lavoratori non può essere vissuta che nelle ore di riposo. Lo svago, in particolare, rappresenta la condizione stessa di uno sviluppo personale, umano. La ricreazione e lo svago si concretano in attività o situazioni che comportano di solito un abbandono temporaneo delle consuete occupazioni ed alle quali l'individuo si dedica per soddisfare il suo bisogno di cambiamento.
Mediante la ricreazione e lo svago, infatti, l'individuo trae sollievo dalla vita quotidiana, dalla noia e dalla fatica, spesso anche psicologica, riacquistando energie fisiche e psichiche utili alla ripresa delle sue attività professionali. Appare evidente, pertanto, il rilievo sociale del tempo "fuori lavoro" ed infatti il diritto dell'individuo alla sua fruizione è affermato, oltre che da numerose carte costituzionali, anche dalla Carta delle Nazioni Unite, secondo la quale "ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendone in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite" (articolo 4).
Passando ora ad esaminare in particolare lo svago è da dire che gli antropologi culturali (vedi ad esempio Catemario) hanno rivolto da tempo la loro attenzione a tale fenomeno, che rappresenta una delle forme in cui si esplica "il tempo fuori lavoro" distinguendo in esso due categorie fondamentali: il gioco ed il divertimento. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo, è stata posta in luce la crisi dei più importanti rami dello spettacolo (cinema, teatro) ed è stato osservato che il "tempo fuori lavoro" si è concentrato verso divertimenti al chiuso, in particolare verso forme di divertimento come i flipper, i videogiochi, il bowling, eccetera, forme che rappresentano un aspetto della mutata struttura socio-economica delle società contemporanee.
E' un dato di fatto che l'uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da gioco e trattenimento, come forma di impiego del "tempo fuori lavoro", si è ormai generalizzato, nel senso che ad essi accedono giovani e non giovani di ogni categoria e ceto sociale con implicazioni rilevanti di natura psico-sociologica ed economica. Alle forme, per così dire, primitive di divertimento automatico (flipper) si sono affiancate forme sempre più nuove ed aggiornate, aventi finalità didattiche ed educative di rilievo (i tele-quiz, le microguide, i computer, i simulatori di volo, i tiri a segno elettronici, eccetera). L'uso sempre più esteso di tali apparecchi è testimoniato dall'accrescersi delle spese del pubblico per il divertimento automatico. Secondo i dati rilevati dalla SIAE, già nel 1977 la spesa è stata di circa lire 27 miliardi, per salire a 375 miliardi nel 1992, il che ha posto il settore al quinto posto nella graduatoria dei modi d'impiego del tempo fuori lavoro, dopo il cinema, la televisione, il ballo e lo sport. Le indagini eseguite a Roma dal Centro italiano femminile hanno accertato, inoltre, che la maggior parte dei giovani utilizza il tempo libero in prevalenza mediante l'uso di apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.
Appare opportuno, a questo punto, esaminare - molto sommariamente - gli aspetti giuridici e psicologici dell'uso degli apparecchi in questione.
In ordine ai primi, c'è da dire che, come è noto, il legislatore, intervenendo nel 1965 nel particolare settore (legge 20 maggio 1965, n. 507), vietò l'uso degli apparecchi automatici e dei congegni semiautomatici da gioco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie, determinando poi quali apparecchi dovessero essere considerati tali (e cioè quelli che potevano dar luogo a scommesse o che consentivano la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione).
Con circolare n. 10.20612/120001 del 10 novembre 1965, il Ministro dell'interno inserì nell'elenco degli apparecchi non consentiti anche i flipper che consentissero il prolungamento della partita.
La maggioranza delle magistrature di merito, soprattutto i pretori, non condivisero tale interpretazione, assolvendo i gestori e gli esercenti denunziati dall'autorità di pubblica sicurezza. La Suprema corte invece eresse, sin dai primi tempi, un vero e proprio "muro" di sentenze favorevoli al contenuto della circolare di cui sopra, "muro" che può dirsi ormai consolidato (vedi, tra le altre, la sentenza della Cassazione penale, Sezione prima, del 13 ottobre 1976). La stessa Corte costituzionale, investita della questione a seguito di ordinanze di rimessione dei giudici di merito, ha ritenuto ragionevole e giustificato il divieto dei flipper che consentono il prolungamento della partita (cfr. sentenza n. 12 del 4 febbraio 1970).
Fino alla promulgazione della legge 17 dicembre 1986, n. 904, dovette ritenersi lecito l'uso di tutti quegli apparecchi che potevano definirsi di "puro divertimento" e che non consentivano quindi in nessuna forma il prolungamento della partita.
In seguito a tale legge il limite del "premio" venne spostato fino alla legittimazione della "vincita massima" di tre partite.
Non vi è dubbio, infatti, che apparecchi del genere non possano non essere definiti di puro trattenimento, inteso quest'ultimo come semplice svago, puro passatempo per l'appagamento di varie esigenze, al di fuori di qualsiasi miraggio di vantaggi economici concreti; ciò perché l'uso di apparecchi del genere esclude la sussistenza degli elementi tipici del gioco: il rischio ed il fine di lucro.
Del resto la elargizione di premi anche di ben altra portata è consentita in tutti i luna park, ed agli operatori dello spettacolo viaggiante, i quali dispongono per la loro attività di una serie infinita di apparecchi che sono perfettamente leciti, che distribuiscono direttamente o comunque consentono di ottenere premi, ma che sono tuttavia ancora vietati agli operatori dell'automatico da trattenimento.
Passando ad esaminare gli aspetti psicologici del problema, occorre porre subito in rilievo che l'uso degli apparecchi in questione non sembra possa ritenersi nocivo dal punto di vista psicologico. Come ha notato esattamente il Fioramonti ("Flippers sì o no?" Roma, 1965, Corsa editore) illustri precettori, autorità ecclesiastiche, istituzioni sportive e ricreative, avendo accertato che nel funzionamento degli apparecchi in questione prevale l'attività dell'agente e che l'uso di essi appare utile per scaricare la tensione nervosa e l'innata competitività di molti soggetti, giovani e non giovani, e che inoltre serve anche ad esercitare il colpo d'occhio dell'agente ed attivare la sua prontezza di riflessi, dopo aver considerato che, in ultima analisi, con modica spesa si riusciva ad intrattenere in svaghi e divertimenti soggetti che diversamente e fatalmente si sarebbero indirizzati verso ambienti traviati e socialmente pericolosi, hanno adottato o consigliato l'adozione degli apparecchi automatici su larga scala.
Del resto le più moderne correnti pedagogiche ritengono che il videogioco debba necessariamente essere inserito in un progetto educativo complessivo (professor Franco Fabbroni, Roma); l'americano Greenfield sostiene che l'uso del videogioco richiede una serie di abilità complesse di tipo visuo-spaziali, quali ad esempio l'integrazione spaziale intesa come capacità di ricostruire mentalmente un ambiente, la rappresentatività dello spazio a tre dimensioni, il ribaltamento dei punti di vista, cioè riuscire a rappresentarsi un oggetto da diverse angolazioni, la memoria relativa allo spazio, l'attenzione e la memoria visiva, il ragionamento induttivo.
Il videogioco deve dunque essere considerato come un moderno strumento conoscitivo a disposizione dei giovani; non vogliamo difenderne l'abuso, naturalmente, bensì il distensivo utilizzo in un clima di sana competizione con la macchina e di confronto con le proprie possibilità: e non ci pare poco. Da questo punto di vista appaiono del tutto anacronistici anche i limiti di età che le amministrazioni comunali impongono; ma questo è un altro discorso.
In questa sede desideriamo sottolineare soltanto che tutti gli argomenti come sopra addotti consigliano di affidare la gestione di videogiochi in genere a persone ed aziende qualificate, che privilegino la professionalità e la serietà.
L'importanza del videogioco e della sala attrazioni nella società moderna assume uno spessore che non possiamo assolutamente trascurare per le varie funzioni che tale strumento assolve.
Da un punto di vista cognitivo, cioè dell'apprendimento, gli studi più moderni ne hanno sottolineato l'importanza; ma è proprio di questi giorni la notizia che un prestigioso laboratorio italiano, e cioè il Dipartimento di scienze sociali presso l'Università di Pisa diretto dal professor Massimo Ampola, ha stipulato e formalizzato con il ricordato SINDAUT-CISL un protocollo di collaborazione che deve tendere, attraverso varie iniziative e sperimentazioni scientifiche, a dimostrare l'opportunità dell'"utilizzo del videogioco quale meccanismo educativo all'interno della scuola e della famiglia". Lo stesso SINDAUT-CISL ha organizzato e gestito direttamente un importantissimo convegno scientifico svoltosi proprio all'interno di Montecitorio il 17 giugno 1993, con la presenza di molti parlamentari ma soprattutto di importanti studiosi nel campo della neuropsichiatria infantile, della sociologia e della tecnica. Né si deve dimenticare che in una società che purtroppo va sempre di corsa non sempre i genitori hanno la possibilità di dedicare ai propri figli tutto il tempo di cui questi avrebbero bisogno; ed in una società che putroppo non ha dedicato molta attenzione ai problemi della gioventù, che spesso è senza riferimenti non solo etici in quanto mancano centri di accoglienza e luoghi di ritrovo, la sala attrazioni si trova necessariamente a svolgere una importante e delicata funzione sociale in quanto molto spesso essa è l'unico punto di incontro, e quindi una occasione di socializzazione.
Ne emerge in maniera prepotente la necessità di regolamentare questa attività assegnando una precisa connotazione, una precisa identità a coloro che ad essa si dedicano e che non è esagerato definire quindi come "operatori sociali".
A questo punto, prima di esaminare il problema relativo al riconoscimento giuridico della categoria professionale di gestori degli apparecchi automatici da trattenimento, occorre premettere alcune considerazioni concernenti più in generale l'intervento dello Stato nel campo dell'esercizio professionale.
Come ha posto in luce uno specialista della materia, B. Cavallo ("Lo status professionale", 1967, vol. 2, Milano), alla base del riconoscimento normativo degli interessi di una determinata categoria di professioni vi è la constatazione che esiste una coincidenza, totale o parziale, tra gli interessi della categoria ed i fini statuali perseguiti nel particolare settore professionale.
Il collegamento tra i fini in questione e gli interessi delle associazioni professionali può essere più o meno intenso, il che dà luogo a due distinte forme di organizzazione. Nel caso di più intenso collegamento, l'intervento dello Stato determina la nascita di uno specifico ente pubblico: il collegio o l'ordine professionale, dotati di ampia autonomia organizzativa. Nel secondo caso l'intervento statuale determina la creazione dell'albo professionale e cioè dà vita alla instaurazione di un apparato amministrativo, che provvede all'organizzazione del gruppo professionale.
Quest'ultima è la forma di organizzazione adottata con maggiore frequenza dal legislatore italiano.
Nel campo del riconoscimento delle categorie professionali devono segnalarsi linee di tendenza di carattere sociologico e linee di tendenza di carattere politico-legislativo.
Dal primo punto di vista, come è stato ripetutamente affermato dai sociologi delle professioni (vedi in Francia M. Chapoulié, G. Latrielle, M. Maurice, ed in Italia, Visentini), nelle società ad elevato grado di industrializzazione, esiste una tendenza quasi naturale delle occupazioni a "professionalizzarsi" e cioè ad organizzarsi secondo i canoni delle professioni tradizionali (cosiddette liberali). L'analisi sociologica nel settore è diretta ad individuare le condizioni che consentono ad una data occupazione di trasformarsi da "mestiere" in "professione".
In ogni caso appare ormai del tutto superato il criterio cosiddetto della intellettualità, tradizionalmente adoperato per distinguere le professioni dai mestieri.
Questa linea di tendenza sociologica viene progressivamente recepita a livello normativo, favorita dall'evoluzione tecnologica e dal sorgere di nuove "professioni" che, con differente rilievo, si inseriscono nei diversi settori di intervento pubblico. Il processo è gradualmente agevolato anche dalla riconosciuta dilatazione dei fini perseguiti dallo Stato nelle moderne società.
Può pertanto affermarsi che specie in Italia esiste un costante indirizzo legislativo diretto ad attribuire, quando si verificano certi presupposti, la dignità di professioni liberali ad attività artigianali, ovvero a tipici mestieri. Ciò mediante la creazione di appositi albi professionali.
L'affermazione di tale politica appare chiaramente ove si esamini la recente legislazione di settore.
Sono state così riconosciute via via le professioni di spedizioniere doganale (legge 22 dicembre 1960, n. 1612), di esportatore di prodotti ortofrutticoli ed agrumi (legge 25 gennaio 1966, n. 31, modificata dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000), di costruttore edile (legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificata dalla legge 29 marzo 1965, n. 203), di agente e rappresentante di commercio (legge 12 marzo 1968, n. 316), di autotrasportatore di cose per conto di terzi (legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145), ed altre ancora.
Ciò premesso, non può non rilevarsi che la categoria professionale dei gestori di apparecchi automatici e semiautomatici da svago e divertimento conta ormai parecchie migliaia di soggetti ed ha assunto una posizione di rilievo dal punto di vista sociale ed economico.
Secondo i dati, quelli sindacalizzati, risultano essere proprietari o gestori di oltre 330.000 apparecchi, e si calcola che abbiano investito nel settore somme ingenti che danno lavoro a circa 80.000 addetti e - particolare non trascurabile - corrispondono al fisco circa 100 miliardi l'anno solo a titolo di imposta spettacoli ed IVA connessa, senza tenere conto del normale assoggettamento fiscale cui sono tenuti gli imprenditori.
D'altro canto, come già detto sopra, il fenomeno del divertimento è diventato socialmente rilevante, interessando sempre più vasti strati sociali e finendo per diventare un fatto collettivo, un modo d'impiego generalizzato del "tempo fuori lavoro" per categorie sempre più ampie di cittadini, tanto da interessare profondamente le autorità amministrative e lo stesso legislatore.
Poiché, come già detto, rientra certamente tra i fini dello Stato sociale la protezione non soltanto del diritto al tempo libero ma anche ai mezzi di impiego di esso, può senz'altro affermarsi che esiste un interesse statuale, sia pure non fondamentale, al riconoscimento giuridico della categoria dei gestori degli apparecchi sopra menzionati, in quanto tali apparecchi costituiscono una delle forme più frequentemente ricorrenti di impiego del "tempo fuori lavoro". Il riconoscimento potrebbe agevolmente attuarsi mediante l'istituzione di un apposito albo professionale tenuto presso ciascuna camera di commercio.
Tale albo garantirebbe, anzitutto, la formazione di una categoria di operatori del settore forniti di specifiche qualità di carattere morale e tecnico e depurerebbe inoltre la categoria dalla presenza degli "infiltrati" e cioè da coloro che occasionalmente e spesso spregiudicatamente gestiscono gli apparecchi in questione (gli "avventurieri dell'automatico"). Il carattere obbligatorio della disciplina professionale, insistentemente richiesto dalla stessa categoria, garantirebbe - in modo incisivo - il controllo e la sanzione per attività svolte in contrasto con la normativa e l'etica professionale, il che coinciderebbe non soltanto con gli interessi professionali ma anche con i fini che lo Stato deve perseguire nel settore.
In definitiva può dirsi che i tempi sono ormai maturi per l'istituzione dell'albo professionale. Peraltro, dobbiamo ricordare che nella maggioranza dei Paesi europei, tale disciplina e tale albo esistono ormai da tempo, per cui gli operatori italiani vengono a trovarsi in uno stato di inferiorità in quanto meno tutelati. La presente proposta di legge verrebbe a creare, quanto meno, una situazione equilibrata a livello europeo anche per questa significativa categoria del lavoro italiano.
E' opportuno fare presente che il testo della proposta di legge che qui presentiamo non solo è stato predisposto con la collaborazione del SINDAUT-CISL, cioè di una qualificata associazione di categoria, il che significa che recepisce le istanze e le esigenze del settore, ma su tale testo già nella scorsa legislatura abbiamo registrato la adesione pressoché totale dell'altra unica organizzazione rappresentativa. Può affermarsi, quindi, che tutti i gestori italiani si riconoscono in questa proposta.
Desideriamo qui segnalare che quello dell'approvazione della legge istitutiva dell'albo professionale dei gestori è, a nostro parere, solo il primo intervento dello Stato italiano nel settore; non c'è dubbio, infatti, che la legge n. 904 del 1986, sopra citata, deve ritenersi non solo superata sul piano del costume e delle affermazioni di principio, ma è anche molto indietro rispetto al tipo di legislazione che è stata adottata nel settore stesso da quasi tutti i Paesi europei. Riteniamo pertanto equo ed importante che lo Stato italiano proceda ad un adeguamento della propria normativa in materia al livello medio europeo.

* * *


La proposta di legge è composta di nove articoli.
Nell'articolo 1 si istituisce l'albo professionale e si individuano gli apparecchi per i quali si esercita la professione in oggetto.
Nell'articolo 2 si individano le condizioni per la formazione dell'albo nazionale e degli elenchi presso le camere di commercio.
Negli articoli 3 e 4 si istituiscono le commissioni incaricate della gestione dell'albo a livello regionale e camerale. E' stato giustamente valorizzato il ruolo delle organizzazioni sindacali di categoria.
Nell'articolo 5 si indicano i requisiti fondamentali per l'iscrizione nell'albo; nell'articolo 6 i requisiti per le società.
Nell'articolo 7 sono previste le disposizioni tariffarie.
Nell'articolo 8 sono indicate alcune situazioni di esclusione dall'esercizio della professione ed alcune sanzioni.


 

XIII Legislatura

Atto Camera 1163

Istituzione del registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento

Testi disponibili:

Scheda Camera Lavori Preparatori C. 1163

1 Ottobre 1997:

in corso di esame in commissione

Iter:

C. 1163

in corso di esame in commissione
(esame in comitato ristretto)

1 Ottobre 1997

Iniziativa Parlamentare:

On. Carlo Carli (Sin.Dem.-Ulivo)
Cofirmatari
On. Francesco Aloisio (Sin.Dem.-Ulivo), On. Salvatore Buglio (Sin.Dem.-Ulivo), On. Grazia Luciana Labate (Sin.Dem.-Ulivo)

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 23 Maggio 1996; annunciato nella seduta n.4 del 29 Maggio 1996

Classificazione TESEO:

LIBERI PROFESSIONISTI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI, APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI, VIDEOGIOCHI
Articoli
MINISTERO DELL' INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO (Art.1), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.1, 4), RICORSI AMMINISTRATIVI (Art.6), DIVIETI (Art.7), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.8), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.9), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Art.4), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1)

Assegnazione:

Assegnato alla 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente in data 29 Ottobre 1996. Assegnazione annunciata nella seduta n.84 del 29 Ottobre 1996.
Pareri della 1^ Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e int.; 2^ Giustizia (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera); 5^ Bilancio, tesoro e programmazione

Trattazione in Commissione

SEDUTA

ATTIVITA' (ESITO)

INTERVENUTI

Commissione 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente

Seduta ant.
1 Ottobre 1997

Costituito comitato ristretto

 

10^ Attivita'' produttive, commercio e turismo', DATE '1996-10-29');" Desc = "Insert Assegnazione"

PROGETTO DI LEGGE - N. 1163


PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del registro dei gestori degli apparecchi

automatici da trattenimento).


1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro di coloro che svolgono l'attività di gestione di apparecchi automatici da trattenimento.

Art. 2.

(Definizioni).


1. Per apparecchi automatici da trattenimento si intendono:

a) apparecchi o congegni automatici, semiautomatici, meccanici o elettronici da trattenimento e da gioco di abilità;

b) piccoli apparecchi distributori di beni, i quali dopo l'erogazione di un bene di modesto valore consentono di esercitarsi in un gioco di abilità o di trattenimento incorporato nell'apparecchio stesso.

2. Per gestore si intende chiunque collochi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei locali dei circoli o delle associazioni privati gli apparecchi di cui al comma 1 di sua proprietà e ne curi stabilmente la manutenzione.

Art. 3.

(Requisiti per l'iscrizione).


1. Ai fini dell'iscrizione nel registro il richiedente deve:

a) avere raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto gli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza dello stesso richiedente.

2. Non possono essere iscritti nel registro, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) siano stati dichiarati falliti;

b) abbiano riportato una condanna per delitto non colposo per il quale sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo a due anni;

c) abbiano riportato una condanna per reati contro la fede pubblica, il patrimonio, o per l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici, meccanici o elettronici d'azzardo vietati dalla legge;

d) abbiano riportato la condanna alla pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese.

3. Devono essere iscritti nel registro il titolare dell'impresa individuale che esercita l'attività di cui all'articolo 1 o, in caso di società, associazione o ente, il legale rappresentante.

Art. 4.

(Iscrizione di soggetti di Stati non appartenenti

all'Unione europea).


1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 da parte di società, associazioni o enti di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata alla costituzione in Italia di una sede secondaria alla quale sia preposta una persona iscritta nel registro, nonchè al rispetto della condizione di reciprocità.

Art. 5.

(Domanda di iscrizione).


1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 gli interessati sono tenuti a presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura una denuncia di inizio attività attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 per l'iscrizione nel registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica italiana. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge.
2. La denuncia di inizio di attività è presentata alla camera di commercio nel cui territorio è ubicato il comune nel quale il richiedente ha la residenza o, in caso di società, associazione o ente, la sede legale.
3. Per i soggetti non residenti sul territorio nazionale la denuncia è presentata alla camera di commercio nel cui territorio è ubicato il comune nel quale il richiedente elegge domicilio.
4. Presentata la denuncia di inizio di attività, i soggetti possono iniziare ad operare.
5. Entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia, la camera di commercio verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento. Qualora rilevi la mancanza di uno o più di tali requisiti, la camera di commercio dispone, con provvedimento motivato da notificare al gestore entro il medesimo termine di 60 giorni, il divieto di prosecuzione dell'attività e la cancellazione dal registro, ovvero, nei casi in cui ciò sia possibile, invita il gestore a conformare la propria attività alle norme di legge entro il termine fissatogli dalla stessa camera di commercio.
6. La camera di commercio può in qualsiasi momento verificare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nel registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento. Qualora rilevi la mancanza di uno o più requisiti, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. L'autorizzazione di pubblica sicurezza per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 2 può essere rilasciata all'esercente del pubblico esercizio solo nel caso in cui il gestore sia iscritto nel registro di cui all'articolo 1.

Art. 6

(Disposizioni concernenti

le camere di commercio e i ricorsi).


1. Il presidente della camera di commercio, sentito l'interessato, dispone la cancellazione dal registro qualora accerti il venire meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
2. Contro i provvedimenti del presidente della camera di commercio, di diniego di iscrizione o di cancellazione dal registro, l'interessato può proporre, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al presidente della giunta regionale il quale decide entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso stesso.
3. La camera di commercio può intervenire come organo di conciliazione e di arbitrato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la risoluzione delle controversie insorte nella gestione degli apparecchi di cui all'articolo 2.
4. Alla copertura degli oneri sostenuti dalle camere di commercio per la tenuta del registro di cui all'articolo 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fissando appositi diritti di segreteria secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 7.

(Divieti).


1. E' fatto divieto a chi non è iscritto nel registro di cui all'articolo 1 di gestire gli apparecchi di cui all'articolo 2.
2. E' vietato a chiunque di stipulare contratti relativi all'esercizio degli apparecchi di cui all'articolo 2 con gestori non iscritti nel registro di cui all'articolo 1. In tal caso i relativi contratti sono nulli.
3. Gli apparecchi di cui all'articolo 2, ovunque collocati, devono recare in modo ben visibile il nome e l'indirizzo del gestore nonchè il numero d'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1.

Art. 8.

(Sanzioni).


1. Chiunque esercita l'attività di gestione di apparecchi automatici da trattenimento in violazione della presente legge, fatte salve le ipotesi di reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie).

Le imprese individuali, le società le associazioni e gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di cui all'articolo 1 devono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data, l'iscrizione nel registro del titolare o del legale rappresentante.

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE - N. 1163



Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende presentare all'esame della Camera dei deputati il testo unificato, elaborato nella XII legislatura, delle proposte di legge concernenti l'istituzione del registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento.
Il primo articolo riguarda l'istituzione del registro apposito presso le camere di commercio, con la previsione di particolari procedure per quanto riguarda l'esame delle domande di iscrizione ed i relativi ricorsi degli interessati. Questa disposizione si collega alla istituzione del registro delle imprese e alla garanzia costituzionale che definisce l'accesso alle attività economiche sulla base di procedure che prevedano adeguati strumenti di tutela e non diano adito a disparità di trattamento tra le diverse categorie di imprenditori.
La necessità di una disciplina giuridica delle attività di gestione degli apparecchi automatici da trattenimento deriva non soltanto da pur legittime richieste di moralizzazione contro l'abusivismo e il gioco d'azzardo, ma anche dalla necessità di dare una regolamentazione ed un sostegno ad una attività professionale in forte evoluzione e crescita.
Per questo motivo l'istituzione del registro dei gestori costituisce un momento importante per la definizione di princìpi di riferimento per questa attività.
La normativa qui proposta intende ricalcare il testo unificato delle proposte di legge esaminate nella XII legislatura per continuare una attività di elaborazione e definizione legislativa iniziata negli anni scorsi e che ha portato ad un sostanziale accordo tra le diverse forze parlamentari.
L'articolo 2 definisce la nozione di apparecchi automatici da trattenimento, ricomprendendovi anche i piccoli apparecchi distributori di beni che consentono al tempo stesso di esercitarsi in un gioco di abilità o di trattenimento incorporato nell'apparecchio stesso.
L'articolo 3 definisce i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1.
L'articolo 4 consente l'iscrizione nel registro di soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea purché abbiano in Italia una sede secondaria a cui sia preposta una persona iscritta nel registro e sussistano condizioni di reciprocità.
L'articolo 5 disciplina la procedura per l'iscrizione nel registro, prevedendo che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura si pronunci entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
L'articolo 6 dispone in ordine ai ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione o di cancellazione dal registro, con la possibilità di ricorrere entro 30 giorni al presidente della giunta regionale.
L'articolo 7 vieta altresì a chiunque di stipulare contratti di esercizio di tali apparecchi con gestori non iscritti nel registro. Prevede inoltre che ogni apparecchio rechi in modo ben visibile il nome e l'indirizzo del gestore.
L'articolo 8 stabilisce le sanzioni, mentre l'articolo 9 definisce il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per chiedere l'iscrizione nel registro.


 

XIII Legislatura

Atto Camera 207

Modifiche alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, meccanici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita'

Testi disponibili:

Scheda Camera Lavori Preparatori C. 207

16 Marzo 2000:

in corso di esame in commissione

Iter:

C. 207

in corso di esame in commissione
(esame in comitato ristretto)

16 Marzo 2000

Iniziativa Parlamentare:

On. Franco Gerardini
Cofirmatari
On. Maria Rita Lorenzetti

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 9 Maggio 1996; annunciato nella seduta n.1 del 9 Maggio 1996

Classificazione TESEO:

APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI, VIDEOGIOCHI, GIOCHI D' AZZARDO
Articoli
MINISTERO DELL' INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO (Art.2, 3), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.3), MINISTERO DEL COMMERCIO CON L' ESTERO (Art.2, 3), AUTORIZZAZIONI (Art.2), PRODOTTI INDUSTRIALI (Art.2), IMPORTAZIONI (Art.2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.3)

Relatori:

Alla Commissione nominato in data 23 Febbraio 2000 On. Antonio Saia (Comunista).

Assegnazione:

Assegnato alla 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente in data 23 Luglio 1996. Assegnazione annunciata nella seduta n.38 del 23 Luglio 1996.
Pareri della 1^ Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e int.; 2^ Giustizia

Trattazione in Commissione

SEDUTA

ATTIVITA' (ESITO)

INTERVENUTI

Commissione 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo in sede referente

Seduta pom.
23 Febbraio 2000

Discusso congiuntamente: C. 207, C. 3982, C. 5611, C. 5863

Interventi

On. Antonio Saia (Comunista) (interv. come relatore)
On. Nerio Nesi (Comunista) (come presidente)
Sottosegretario di Stato per l' industria, commercio e artigianato Gianfranco Morgando (Governo D'Alema-II)
On. Aldo Rebecchi (Dem.Sin.-Ulivo)

Seduta pom.
16 Marzo 2000

Costituito comitato ristretto

Interventi

On. Franco Gerardini (Dem.Sin.-Ulivo)
On. Antonio Saia (Comunista) (interv. come relatore)
On. Gaetano Rasi (AN) (come presidente)

10^ Attivita'' produttive, commercio e turismo', DATE '1996-07-23');" Desc = "Insert Assegnazione"

PROGETTO DI LEGGE - N. 207


PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


1. I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, meccanici ed elettronici per il gioco d'azzardo:

a) quelli che hanno insita la scommessa, ossia che sono muniti di meccanismi atti a registrarla, prevederla o consentirla, in forma reale o puramente virtuale, sia fra due o piu partecipanti che da parte di un solo giocatore nei confronti dell'apparecchio;

b) quelli che prevedono o consentono vincite per quantità o valori superiori a quanto per legge stabilito;

c) quelli che utilizzino moduli d'azzardo tipo videopoker o a tal gioco riconducibili;

d) quelli che prevedono o consentono vincite puramente aleatorie o ad elemento aleatorio preponderante rispetto all'elemento lucro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi del Totocalcio, del Lotto, dell' Enalotto e del Totip;

e) quelli che prevedono o consentono vincite secondo percentuali prestabilite.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, meccanici ed elettronici da puro svago e divertimento quelli che, finalizzati unicamente al trattenimento, possono concedere in premio all'abilità espressa solo il prolungamento del gioco tramite extend-time o la ripetizione di partita da proporsi e consumarsi obbligatoriamente all'interno del gioco stesso. Tali apparecchi non possono registrare il prolungamento del gioco utilizzabile per fini diversi dal prolungamento stesso, con la conseguente classificazione, in caso contrario, dell'apparecchio per il gioco d'azzardo.
Si considerano apparecchi a premio quegli apparecchi e congegni elettronici, automatici e semiautomatici, in cui l'elemento abilità è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi, pur sempre da intrattenimento, denominati AEP (apparecchio elettrico a premio) sono soggetti a specifica autorizzazione di pubblica sicurezza, funzionano obbligatoriamente solo a gettone, possono consentire un premio alla abilità espressa dal giocatore che può consistere nella vincita in gettoni occorrenti per la giocata, in misura non superiore a dieci, erogati dagli apparecchi privi di qualsiasi involucro o contenitore, rigiocabili con lo stesso apparecchio e con gli altri apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili né cumulabili oltre i dieci consentiti. Tali apparecchi, inoltre, non possono consentire la continuità della giocata, espressa in un solo gettone e che deve terminare a premio realizzato, e non devono essere provvisti di telecomando, con la conseguente classificazione, in caso di difformità anche ad uno solo dei requisiti richiesti, dell'apparecchio fra quelli per il gioco d'azzardo.
Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di piccola oggettistica di modesto valore economico, singolarmente mai superiore a dieci volte il valore della giocata, con annesso gioco di abilità e trattenimento che, previa introduzione, di una moneta, o di un gettone distribuiscono un prodotto ben visibile, in contenitori trasparenti perfettamente uguali, per colore, forma e dimensione. Tali apparecchi, mediante gioco finalizzato allo svago, consentono l'intrattenimento che non può prevedere, registrare o consentire vincita d'alcun genere né reale né sotto forma di punteggio virtuale, con la conseguente classificazione, in caso contrario, dell'apparecchio tra quelli per il gioco d'azzardo".

Art. 2.


1. L'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. 1. La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, meccanici ed elettronici per il gioco d'azzardo o di componenti caratteristiche degli stessi sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati dall'articolo 718 del codice penale.
2. Le attività di produzione e di importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità a premio (AEP), possono essere svolte previa comunicazione diretta, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle attività di produzione e di importazione di apparecchi e congegni meccanici ed elettronici, automatici e semiautomatici per il gioco di abilità e intrattenimento finalizzati al puro svago provvisti unicamente della possibilità di prolungamento del gioco".

Art. 3.


1. L'articolo 3 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della presente legge ed i requisiti che devono essere posseduti da coloro che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1".

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE - N. 207



Onorevoli Colleghi! - La legge 6 ottobre 1995, n. 425, ha riconosciuto il gioco automatico da trattenimento come un fenomeno sociale, dettando norme per evitare la diffusione di giochi suscettibili di turbare l'ordine pubblico quali videopoker e moduli di gioco d'azzardo.
La normativa, nel ritenere vietati i giochi d'azzardo a vincita aleatoria, consente l'uso degli apparecchi ad abilità e trattenimento preponderante, con premio in gettoni o in natura, dietro autocertificazione del costruttore o dell'importatore, della inidoneità degli apparecchi al gioco d'azzardo.
La valutazione puramente soggettiva del rapporto alea-abilità, ha permesso, in pochi mesi, la commercializzazione di un consistente numero di apparecchi provvisti di moduli d'azzardo, tipo videopoker, con abilità inconsistente.
Tutto ciò ha allarmato gli organi di categoria Sindaut-Sapar fino al punto di indurli ad istituire propri organi di autocontrollo. Forti perplessità erano state altresì avanzate dai Ministeri interessati durante l'iter parlamentare in merito alle effettive possibilità di evitare la relazione premio-azzardo. La raffinata tecnica computerizzata ha avuto il sopravvento sul sano divertimento finalizzato allo svago. Gli organi di controllo non hanno avuto alcuna possibilità di intervenire in un campo plurifunzionale del tutto sconosciuto. Vanno rimosse le opportunità d'azzardo proprie della vincita tramite ticket e distributori a premio.
La presente proposta di legge nasce dalla necessità di rimuovere le ambiguità, gli equivoci e le incertezze derivanti dall'applicazione della normativa concernente apparecchi e congegni da gioco, normativa da integrare con accorgimenti tecnici atti a definire puntualmente ed esaustivamente il rapporto trattenimento-azzardo.
In ultima istanza si propone di concretizzare le risultanze dell'analisi del relatore di un analogo provvedimento presso la X Commissione della Camera dei deputati, l'onorevole Rebecchi, che nella seduta del 9 marzo 1995 sosteneva: "Le tre categorie nuove che si vogliono costruire nel campo dell'automatico (sono): in primo luogo, apparecchi da trattenimento, in secondo luogo, apparecchi che consentono la vincita di piccoli premi che mai potranno costituire fine di lucro, infine apparecchi per il gioco d'azzardo che non si vogliono per il gioco da trattenimento, ma che si vogliono lasciare di libero utilizzo all'interno del Casinò. Saranno, quindi, da considerare giochi d'azzardo quelli che consentono una vincita superiore ai premi ammessi".
La normativa in vigore, tesa ad evitare qualsiasi azzardo "connesso all'intrattenimento a premio", stabilisce che rientra nell'azzardo stesso la vincita puramente aleatoria, mentre appare pienamente lecita la vincita "ad abilità preponderante".
Resta, però, dubbia la collocazione della vincita "ad alea preponderante" ed è questo il nodo che la presente proposta di legge intende sciogliere in modo definitivo, proponendosi come obiettivo non la riduzione, ma l'annullamento dei margini di abusivismo, andando incontro in modo chiaro e risolutivo alla meritoria azione di controllo svolta dalle forze dell'ordine.
Null'altro, quindi, con la richiesta modifica, che l'inserire nella categoria dei giochi d'azzardo tutti quei giochi a premi che consentono una vincita superiore ai premi ammessi secondo norma, come da vincolante impegno assunto.