A.G.A.de.C.

Associazione dei Giovani Amministrativisti della Campania

 

 

MASSIME delle ORDINANZE CAUTELARI del TAR CAMPANIA in tema di
Atti dei Prefetti, dei Questori e di altre Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di polizia e di prevenzione - guardie giurate

 

 

Ord. n. 4171 del 26 ottobre 1999; Pres. De Leo; Rel. Scudeller
Diana Bernardo c. Questore di Caserta.

Autorizzazione e concessione. Autorizzazione di polizia. Porto d’armi. Rinnovo. Diniego. Fumus boni iuris. Sussiste.

P.I.: Decreto Div. Pass. Prot. 6 F del 17.2.99, di diniego rinnovo licenza porto d’armi.

M.: Considerato che da una prima sommaria delibazione il ricorso appare assistito dal prescritto "fumus", potendosi nel caso rilevare l’eccessività delle conseguenze privative di una facoltà rispetto alla esiguità e databilità della circostanza presupposta.

D.: Accoglie.

 

 

Ord. n. 4169 del 26 ottobre 1999; Pres. De Leo; Rel. Scudeller
Mirat Mohamed c. Questura di Caserta.

Straniero. Permesso di soggiorno. Rinnovo. Diniego. Fumus boni iuris. Non sussiste.

P.I.: Decreto del Questore di Caserta Div. Amm. Categ. A Str. 99 del 17.5.99 di rigetto richiesta rinnovo permesso di soggiorno.

M.: Considerato che il ricorso ad una prima sommaria delibazione non appare assistito dal prescritto "fumus", anche perché la documentazione prodotta dal ricorrente non depone per l’esistenza di un rapporto di lavoro.

D.: Respinge.

 

 

Ord. n. 4162 del 26 ottobre 1999; Pres. De Leo; Rel. Morabito
Jouini Hassen Ben Boujema c. Ministero dell’Interno.

Straniero. Permesso di soggiorno. Rinnovo. Diniego. Fumus boni iuris. Sussiste. Danno grave ed irreparabile. Sussiste.

P.I.: Decreto del Questore di Caserta del 22.4.99 di rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno.

M.: Considerato che il Questore di Caserta trae elementi a sostegno della negativa determinazione assunta (e cioè che il ricorrente viva abitualmente col provento di attività illecite) dalla sola circostanza della denuncia per concorso in furto sporta nei confronti dell’extracomunitario ricorrente.
Considerato che a tale determinazione consegue, ex lege, l’applicazione di misura espulsiva dal territorio dello Stato eppertanto essa comporta, per il ricorrente, un danno grave irreparabile, difficilmente rimediabile nell’ipotesi in cui l’A.G.O. competente venga a disporre l’archiviazione del relativo procedimento penale ovvero escluda il rinvio a giudizio dello stesso straniero.
Tenuto conto che non è precluso all’autorità amministrativa il rilascio di un permesso per il tempo strettamente limitato ad appurare l’esito del procedimento penale n. 2560/98 presso il Tribunale di Ferrara, sincerandosi che lo stesso non venga definito secondo le modalità indicate al periodo precedente.

D.: Accoglie.

 

 

Ord. n. 4161 del 26 ottobre 1999; Pres. De Leo; Rel. Morabito
Chirico Gerardo Antonio c. Prefetto di Salerno.

Autorizzazione e concessione. Autorizzazione di polizia. Porto d’armi. Rinnovo. Diniego. Fumus boni iuris. Non sussiste.

P.I.: Decreto prefettizio prot. N. 189/99/6G SEZ. II /P.A. di rinnovo licenza porto d’armi.

M.: Ritenuto che l’autorizzazione di polizia denegata non appare realisticamente indispensabile alla professione di perito balistico esercitata dal ricorrente.

D.: Respinge.

 

 

Ord. n. 3781 del 5 ottobre 1999; Pres. De Leo; Rel. Morabito
Russo Biagio c. Questura di Caserta

Autorizzazione e concessione. Autorizzazione di polizia. Porto d’armi. Revoca. Danno grave ed irreparabile. Non sussiste.

P.I.: Decreto prot. 6 F/ P.A.S. del 13.8.99, notif. Il 25.8.99, emesso dal Questore di Caserta, di revoca licenza porto di fucile

M.: Considerato che l’istanza di sospensione interinale degli effetti derivanti dall’atto impugnato è carente di qualsivoglia motivazione in relazione al profilo del danno grave ed irreparabile di cui all’art. 21 della legge n.1034 del 1971

D.: Respinge

 

 

Ord. n. 3777 del 5 ottobre 1999; Pres. De Leo; Rel. Morabito
Sarno Sabino Antonino c. Prefetto di Napoli.

Autorizzazione e concessione. Autorizzazione di polizia. Porto d’armi. Rinnovo. Diniego. Fumus boni iuris. Sussiste.

P.I.: Decreto Prot. 2086/12B16/1° Sett. II Sez. del 12.3.98 emesso dal Questore di Napoli, di diniego rinnovo porto di fucile.

M.: Considerato che il provvedimento di base impugnato, e cioè il decreto del Questore di Napoli in data 12.3.98, si basa sul richiamo ai precedenti penali che già alla data di adozione dello stesso atto, risultavano definiti con formula assolutoria nei riguardi del ricorrente.

D.: Accoglie.

 

 

Ord. n. 3676 del 21 settembre 1999; Pres. Damiani; Rel. Morabito
Vacca Pasquale c. Prefetto di Napoli.

Autorizzazione e concessione. Autorizzazione di polizia. Porto d’armi. Rinnovo. Diniego. Fumus boni iuris. Non sussiste.

P.I.: Decreto prefettizio n.1128/6G 1 sett. Del 2.2.99 di diniego rinnovo porto di pistola.

M.: Considerato che il provvedimento impugnato interdice al ricorrente non la legale detenzione ma il porto di pistola per difesa personale e che le censure interposte non appaiono, pur ad una prima sommaria valutazione del gravame, adeguatamente sorrette dal prescritto fumus boni iuris.

D.: Respinge.

 

 

Ord. n. 3671 del 21 settembre 1999; Pres. De Leo; Rel. Morabito
Osadolor Sandra c. Ministero dell’Interno.

Straniero. Permesso di soggiorno. Rinnovo. Diniego. Per mancanza del requisito richiesto dall’art. 4 L. n. 40/98. Fumus boni iuris. Non sussiste.

P.I.: Decreto del Questore di Caserta del 17.5.99 di diniego permesso di soggiorno.

M.: Considerato che il provvedimento impugnato dispone la reiezione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, eppertanto, in quanto seguente a procedimento attivato su istanza di parte, non pare, ad una prima pur sommaria valutazione cautelare, potersi ritenere viziato da violazione dell’art.7 della L. n.241 del 1990.
Considerato che tra i requisiti richiesti dall’art.4 comma 3 della legge n.40 del1998 per l’ingresso in Italia si annovera, fra l’altro, il possesso di documentazione "atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno in Italia" e che la sopravvenuta carenza di tali requisiti consente, ai sensi del successivo art. 5 comma 5, il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
Considerato che la ricorrente, contrariamente a quanto assunto in gravame, si è limitata a documentare l'attività lavorativa, quale domestica, per un periodo di soli mesi sei decorrenti dal 19.11.1995 e che è stata successivamente sorpresa nell’esercizio dell’attività in atto indicata.

D.: Respinge.

 

 

Ord. n. 3500 del 7 settembre 1999; Pres. Damiani; Rel. Morabito
Salzillo Antonio c. Questore di Caserta.

Autorizzazione e concessione. Autorizzazione di polizia. Porto d’armi. Revoca. Danno grave ed irreparabile. Non sussiste.

P.I.: Decreto DIV. P.A.S.- CAT. 6F del 30.4.99 del Questore della Provincia di Caserta di revoca licenza porto di fucile.

M.: Considerato, inoltre, che l’istanza di cui in epigrafe appare carente del requisito della irreparabilità e gravità del danno derivante dall’impugnato provvedimento.

D.: Respinge.

 

 

Ord. n. 3499 del 7 settembre 1999; Pres. Damiani; Rel. Morabito
Iacono Salvatore c. Prefetto di Napoli.

Autorizzazione e concessione. Autorizzazione di polizia. Porto d’armi. Revoca. Danno grave ed irreparabile. Non sussiste.

P.I.: Decreto prot. n. 11385/12B16/CONT P.A. del 23.2.99 del Prefetto della Provincia di Napoli di revoca licenza porto di fucile.

M.: Considerato che il provvedimento impugnato, di fatto, non contiene un riesame della posizione del ricorrente limitandosi alla constatazione che la precedente determinazione amministrativa è stata adottata in quanto il ricorrente "risulta denunciato… per omessa custodia di armi".
Considerato inoltre che l’istanza di cui in epigrafe appare carente del requisito della irreparabilità e gravità del danno derivante dall’impugnato provvedimento.

D.: Respinge

 

 

Ord. n. 3496 del 7 settembre 1999; Pres. Damiani ; Rel. Morabito
Rosati Antonio c. Prefettura di Napoli.

Autorizzazione e concessione. Patente guida. Revoca. Avvio del procedimento. Comunicazione. Impugnazione. Danno grave ed irreparabile. Non sussiste.

P.I.: Procedimento ex art. 7 L.241/90 così come avviato dalla Prefettura di Napoli, avente ad oggetto la revoca della patente di guida.

M.: Considerato che la comunicazione impugnata non ha efficacia provvedimentale, eppertanto nessun danno dalla stessa deriva al ricorrente.

D.: Respinge.

 

 

Ord. n. 3490 del 7 settembre 1999; Pres. Damiani; Rel. Scudeller
D’angelo Stanislao c. Ministero dell’Interno.

Autorizzazione e concessione. Agenzia di informazione ed investigazione. Richiesta licenza esercizio di attività. Rigetto. Fumus boni iuris. Sussiste.

 P.I.: Decreto prot. N. 3707/16c/P.A. del 7.4.99 emesso dal prefetto di Caserta col quale veniva respinta la richiesta di rilascio licenza per attivazione di una agenzia di informazioni ed investigazioni

M.: Considerato che il provvedimento richiama quale motivo di reiezione quello per il quale l’introduzione di un nuovo operatore importerebbe un abbassamento dei corrispettivi ed un conseguente scadimento della qualità dei servizi.
Ritenuto che un siffatto argomentare non appare supportabile alla luce dell’art.136 c. 2 TIULPS che, nell’ammettere la possibilità di negare le licenze in ragione del numero, dell’importanza degli istituti, non legittima conclusioni reiettive fondate su elementi (qualità della prestazione/corrispettivi) da ascriversi esclusivamente alla logica imprenditoriale che presiede allo svolgimento dell’attività economica.
Constatato che siffatte indicazioni risultano oggetto di particolari direttive ministeriali (circ. 28.9.98 – G.U. 248 -23.10.98) che, pur se inerenti gli istituti di vigilanza, appaiono nel caso pertinenti.

D.: Accoglie

 

 

Ord. n. 3131 del 27 luglio 1999; Pres. De Leo; Rel. Guerriero
Abdrahamane Toure c. Questura di Caserta.

Straniero. Permesso di soggiorno. Rinnovo. Diniego. Fumus boni iuris. Sussiste.

P.I.: Decreto del Questore di Caserta del 19.1.99 di diniego rinnovo permesso di soggiorno.

M.: Ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso appare assistito dal necessario "fumus boni iuris".

D.: Accoglie.

 

 

Ord. n. 3130 del 27 luglio 1999; Pres. De Leo; Rel. Guerriero
De Micco Domenico c. Ministero dell’Interno.

Autorizzazione e concessione. Autorizzazione di polizia. Porto d’armi. Revoca. Fumus boni iuris. Sussiste.

P.I.: Decreto prot. n. 6F Div. PAS. dell’8.3.99 di revoca licenza porto di fucile.

M.: Ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso appare assistito dal necessario "fumus boni iuris".

D.: Accoglie.

 

 

Ord. n. 3127 del 27 luglio 1999; Pres. De Leo; Rel. De Leo
Del Ninno Maurizio c. Prefetto di Napoli

Autorizzazione e concessione. Agenzia di investigazione. Licenza esercizio di attività. Revoca. Danno grave ed irreparabile. Sussiste.

P.I.: Decreto del Prefetto di Napoli prot. CAT.13/D/2° set.A del 3.5.99 di revoca licenza investigazione

M.: Considerato che il provvedimento impugnato provvede alla revoca delle autorizzazioni, di cui il ricorrente è titolare, senza aver provocato la sua partecipazione al procedimento.
Ritenuto che la detta circostanza colori di buon fondamento il ricorso.
Considerato che la disposta revoca, incidendo sulla possibilità del ricorrente di gestire la propria attività economica, è fonte di danno grave ed irreparabile.

D.: Accoglie

 

 

Ord. n. 2832 del 6 luglio 1999; Pres. De Leo; Rel. Gaviano
Notari Pacifico c. Prefetto di Napoli.

Autorizzazione e concessione. Patente guida. Revoca. Fumus boni iuris. Non sussiste. Danno grave ed irreparabile. Non sussiste.

P.I.: Decreto prefettizio n. 1796/2° Sett.B del 22.5.96 con la quale è stata disposta la revoca della patente di guida.

M.: Ritenuto che il ricorso si presenta, almeno prima facie, sprovvisto del necessario fumus boni iuris.
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, che oggettivamente costituiva un atto dovuto risulta adeguatamente motivato.
Rilevato, infine, che non è stata dimostrata l’esistenza di un danno grave ed irreparabile.

D.: Respinge.

 

 

Ord. n. 2950 del 13 luglio 1999; Pres. De Leo; Rel. Morabito
Khana Khalid c. Questura di Caserta.

Straniero. Permesso di soggiorno. Rinnovo. Diniego. Danno grave ed irreparabile. Non sussiste.

P.I.: Decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del 23.2.99.

M.: Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della L. 6.12.1971,n.1034.

D.: Respinge.