A.G.A.de.C.

Associazione dei Giovani Amministrativisti della Campania

 

 

MASSIME delle ORDINANZE CAUTELARI del TAR CAMPANIA in tema di
Professioni e mestieri - ordini professionali

 

 

Ord. n. 4166 del 26 ottobre 1999; Pres. Damiani; Rel. Morabito
Napolitano Alberto c. Ministero di Grazia e Giustizia.

Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Fumus boni iuris. Non sussiste.

P.I.: Non ammissione alla prova orale esami di avvocato sessione anno 1998.

M.: Considerato che la determinazione dei criteri di valutazione dei lavori dei partecipanti agli esami per l’abilitazione di cui si discute deve essere precedente e non contestuale alla correzione dei lavori degli stessi candidati, eppertanto non deve necessariamente desumersi dal verbale delle operazioni concorsuali esibito dal ricorrente.
Considerato con riferimento alla censura che contesta la brevità del tempo di correzione dei lavori, che su detta tematica la Sezione ha assunto con sentenza n. 72 del 1999 il proprio specifico orientamento e che, nel caso di specie, non si rinvengono, ad una prima pur sommaria delibazione del gravame, elementi di giudizio che inducano ad una rimeditazione del predetto indirizzo.

D.: Respinge.

 

 

Ord. n. 4165 del 26 ottobre 1999; Pres. Damiani; Rel. Morabito
Reccia Filomena c. Ministero di Grazia e Giustizia.

Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte. Fumus boni iuris. Non sussiste.

P.I.: Non ammissione prove orali esami di avvocato sessione anno 1998.

M.: Considerato in merito alla prima delle censure interposte col gravame in epigrafe, che l’art 22 del r.d.l. n. 1578 del 1933 non esclude che, in caso di impedimento o assenza del Presidente, la commissione esaminatrice sia preceduta da componente supplente;
Considerato, che l’esame dei lavori scritti della ricorrente consente di evidenziare che l’annotazione del voto è seguita da due diverse sigle e non da una sola sottoscrizione;
Considerato con riferimento alla censura che contesta la brevità del tempo di correzione dei lavori, che su detta tematica la Sezione ha assunto con sentenza n. 72 del 1999 il proprio specifico orientamento e che, nel caso di specie, non si rinvengono, ad una prima pur sommaria delibazione del gravame, elementi di giudizio che inducano ad una rimeditazione del predetto indirizzo;

D.: Respinge.

 

 

Ord. n. 4164 del 26 ottobre 1999; Pres. Damiani; Rel. Morabito
Lambitelli Gabriella c. Ministero di Grazia e Giustizia.

Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte. Fumus boni iuris. Non sussiste.

P.I.: Non ammissione prove orali esami di avvocato sessione anno 1998.

M.: Considerato che l’art 22 del r.d. n. 1578 non esclude che, in caso di impedimento o assenza del Presidente, la Sottocommissione sia preceduta da Vice Presidente.
Considerato che, secondo la conforme e pacifica giurisprudenza amministrativa, l’art. 23, ultimo comma, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, nello stabilire che "la commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova", ha da un lato inteso sanzionare un comportamento dei candidati che incide sulla regolarità dell’esame e dall’altro ha tratto le inevitabili conseguenze dalla oggettiva inutilizzabilità dell’elaborato ad essere valutato ai fini dell’accertamento della effettiva capacità e preparazione del candidato. A tal fine, il comportamento dei candidati contrario alla regolarità della prova, come emerge dall’intera normativa in materia, non consiste solo nella copiatura del tema altrui, bensì anche nella tolleranza che altri copi dal proprio elaborato; pertanto è legittima la decisione di annullare entrambi gli elaborati non apparendo essa manifestamente irragionevole o contrastante con i dati di fatto. (Cfr. Cons. St., Sez.IV, sent. N. 785 del 10.10.1994, Sez. IV, sent. N. 627 del 7.8.1991, Sez.IV, sent. N.626 del 27.9.1989, Sez. IV, sent. N. 200 del 19.3.1991, Sez.IV, sent. n. 508 del 24.6.1991).
Considerato che l’art. 24 del r.d. n. 37 del 1934 prescrive che l’annotazione del voto deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario e non anche che, una volta effettuata tale sottoscrizione, debba essere anche risottoscritta la determinazione di annullamento del lavoro corretto.
Considerato, in ogni caso, che la corrente domanda cautelare, ove accolta, non potrebbe importare l’ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali ma imporrebbe l’invalidazione dei lavori di correzione delle proprie prove scritte con riesame delle stesse da parte di altra commissione che, a sua volta, non potrebbe non tenere conto della circostanza che gli elaborati sono "esattamente coincidenti sia nei concetti che nella materiale stesura" a quelli di altri due candidati alla medesima abilitazione.

D.: Respinge.

 

 

Ord. n. 4010 del 26 ottobre 1999; Pres. Damiani; Rel. Morabito
Coppola Carme Maria c. Ministero di Grazia e Giustizia.

Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte. Fumus boni iuris. Non sussiste.

P.I.: Non ammissione prove orali esami di avvocato sessione anno 1998.

M.: Considerato che la simbiotica "simpateticità" ed attitudine a pensare e sentire identicamente, talvolta riscontrabili tra gemelli, non appare possa costituire, ad una prima pur sommaria delibazione del gravame, causa idonea a giustificare l’assoluta similitudine che è riscontrabile nei lavori delle gemelle Coppola;
Considerato che, secondo la conforme e pacifica giurisprudenza amministrativa, l’art. 23, ultimo comma, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, nello stabilire che "la commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova", ha da un lato inteso sanzionare un comportamento dei candidati che incide sulla regolarità dell’esame e dall’altro ha tratto le inevitabili conseguenze dalla oggettiva inutilizzabilità dell’elaborato ad essere valutato ai fini dell’accertamento della effettiva capacità e preparazione del candidato. A tal fine, il comportamento dei candidati contrario alla regolarità della prova, come emerge dall’intera normativa in materia, non consiste solo nella copiatura del tema altrui, bensì anche nella tolleranza che altri copi dal proprio elaborato; pertanto è legittima la decisione di annullare entrambi gli elaborati non apparendo essa manifestamente irragionevole o contrastante con i dati di fatto. (Cfr. Cons. St., Sez.IV, sent. N. 785 del 10.10.1994, Sez. IV, sent. N. 627 del 7.8.1991, Sez.IV, sent. N.626 del 27.9.1989, Sez. IV, sent. N. 200 del 19.3.1991, Sez.IV, sent. n. 508 del 24.6.1991).

D.: Respinge.

 

 

Ord. n. 4000 del 19 ottobre 1999; Pres. Damiani; Rel. Morabito
Sica Donatella c. Ministero di Grazia e Giustizia.

Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte. Fumus boni iuris. Sussiste.

P.I.: Non ammissione prove orali esami di avvocato sessione anno 1998.

M.: Considerato che l’art 22 del r.d. n. 1578 del 1933 – così come modificato dalla legge n. 242 del 1988 – prevede che la Commissione per l’esame di avvocato (nominata dal Ministro di grazia e giustizia), presso ogni Corte di Appello, può essere integrata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell’espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto;
Visti i decreti ministeriali:
- in data 11.11.1998, di nomina dei componenti della Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno, che individua il Presidente nella persona dell’ avv. Negri ed il Vice Presidente nella persona dell’avv. Errico;
- in data 10.12.1998, di integrazione della Commissione di cui al punto 1), che prevede due sottocommissioni entrambe presiedute dall’avv. Negri, con Vice Presidente, rispettivamente, l’avv. Senatore e l’avv. Oliva;
- in data 22.1.1999;
Visto il verbale in data 01.02.1999, unito in atti e specificamente impugnato da parte ricorrente, col quale sono stati stabiliti, per la revisione degli elaborati scritti, quattro gruppi di lavoro, il primo dei quali, presieduto dall’avv. Negri (che veniva a riunirsi ogni mercoledì alle ore 16,30), e gli altri tre presieduti, rispettivamente dai Vice Presidenti Errico, Senatore e Oliva (con riunione prevista per tutti e tre i gruppi allo stesso giorno di ogni lunedì ed alla stessa ora delle 16.00);
Considerato, pertanto, che tale contestata modalità organizzativa dei lavori di correzione, appare, ad una prima pur sommaria delibazione del gravame, porsi in contrasto col disposto del citato art. 22 nonché col d.m. 10.12.1998 (come specificamente censurato da parte ricorrente) in quanto si è consentito che la presidenza di tre dei quattro costituiti gruppi di lavoro venisse stabilmente assegnata a persona diversa dall’avv Negri e ciò indipendentemente dal verificarsi di ogni circostanza eventualmente determinativa di uno stato di assenza o impedimento di costui;
Considerato, ancora, che la circolare ministeriale 23.11.1995, unita in atti, ove, alla propria pag. 9, rappresenta che le sottocommissioni "potranno essere presiedute dal presidente o dal vice presidente della commissione principale ovvero da un componente……omissis", non autorizza una sua interpretazione che ammetta il conferimento della presidenza de qua a soggetto diverso dal presidente della commissioni principale anche nel caso in cui non risulti una sua assenza o impedimento verificatasi anteriormente all’inizio dei lavori di revisione ovvero nel corso degli stessi;
Considerato che unico strumento utilizzabile, ai fini dell’invocata tutela cautelare, è la revisione congiunta dell’elaborato del ricorrente da parte di commissione differente da quella che ha proceduto all’iniziale separata valutazione composta nel rispetto dei criteri come sopraenunciati indicati dall’art. 22 e dai dd.mm. citati

D.: Accoglie.

 

 

Ord. n. 3773 del 5 ottobre 1999; Pres. Gaviano; Rel. Morabito
Sfera Marcello c. Ministero di Grazia e Giustizia.

Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte. Fumus boni iuris. Sussiste.

P.I.: Non ammissione alla prova orale esami di avvocato sessione anno 1998.

M.: Considerato che, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del r.d. 22.1.1934 n. 37, "la commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell’art.22 comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell’articolo 17-bis" e che nel caso di specie – per effetto delle anomalie verificatesi, in sede concorsuale, con riferimento alle operazioni di consegna e raggruppamento degli elaborati, - la correzione e votazione, come contestato e documentato dall’interessato, si è verificata dopo la lettura di ogni singola prova, con violazione della norma sovraindicata.
Considerato che unico strumento utilizzabile, ai fini dell’invocata tutela cautelare, è la revisione congiunta dei lavori della ricorrente da parte di commissione differente da quella che ha preceduto all’iniziale separata valutazione.

D.: Accoglie.

 

 

 

Ord. n. 3675 del 21 settembre 1999; Pres. Damiani; Rel. Morabito
Rizzo Vittorio c. Ministero di Grazia e Giustizia.

Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte. Sottoscrizione del Presidente e del Segretario della Commissione. Art. 24 comma 1 del R.D. n. 37 del 1934. Inadempimento. Fumus boni iuris. Sussiste. Danno grave ed irreparabile. Sussiste.

P.I.: Non ammissione alla prova orale esami di avvocato sessione anno 1998.

M.: Considerato che le prove scritte sostenute dal candidato – allegate agli atti con corredo di certificazione di conformità all’originale – risultano sottoscritte dal solo presidente e non anche, in violazione dell’art. 24 comma 1 del R.D. n. 37 del 1934, dal segretario della Commissione.
Richiamata sul punto in questione – oggetto di apposita censura da parte del ricorrente – la decisione n. 122571997 di questa Sezione.
Ritenuto che al danno derivante dall’impugnato provvedimento di esclusione possa ovviarsi disponendo una nuova revisione delle prove in questione da parte di commissione diversa da quella che ha proceduto alla revisione contestata col ricorso in epigrafe.

D.: Accoglie.

 

 

Ord. n. 3682 del 21 settembre 1999; Pres. Damiani; Rel. Morabito
D’Auria Francesca c. Ministero di Grazia e Giustizia.

Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte. Punteggio numerico. Motivazione. Non occorre. Fumus boni iuris. Non sussiste.

P.I.: Non ammissione alla prova orale esami di avvocato sessione anno 1998.

M.: Considerato quanto alla doglianza relativa alla valutazione con apposizione di voto numerico che il Consiglio di Stato, come riportato sul precedente del T.A.R. per la Lombardia allegato dallo stesso ricorrente, ha costantemente ribadito il proprio orientamento secondo cui in sede di valutazione delle prove concorsuali e d’esame il giudizio espresso in forma esclusivamente numerica non contrasta con l’art. 3 della L. 241 del 1990.
Considerato quanto alla censura relativa alla Presidenza della Sottocommissione che vanno verbalizzati i fatti accaduti una volta attivate le operazioni di revisione e non quelli antecedenti e che parte ricorrente ha omesso di allegare ogni elemento sia pure indiziario che consentisse di desumere che contemporaneamente alle operazioni di revisione compiute dalla Sottocommissione il Presidente " Negri" presiedesse altro collegio.
Considerato, con riferimento alla lamentata mancata verbalizzazione delle dichiarazioni singole di voto, che lo stesso ricorrente ha allegato precedente giurisprudenziale (nella specie T.A.R. Lazio , I, n. 265/94 che, a sua volta, richiama altri precedenti del Consiglio di Stato) affermativo del principio che "i verbali delle operazioni concorsuali non devono indicare analiticamente tutte le operazioni della Commissione, ma solo i momenti fondamentali e giuridicamente rilevanti".

D.: Respinge