MASSIME delle ORDINANZE CAUTELARI del TAR CAMPANIA in tema di
Professioni e mestieri - ordini professionali
Ord. n. 4166 del 26 ottobre 1999;
Pres. Damiani; Rel. Morabito
Napolitano Alberto c. Ministero di Grazia e Giustizia.
Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Fumus boni
iuris. Non sussiste.
P.I.: Non ammissione alla prova orale esami di avvocato sessione
anno 1998.
M.: Considerato che la determinazione dei criteri di valutazione
dei lavori dei partecipanti agli esami per labilitazione di cui si discute deve
essere precedente e non contestuale alla correzione dei lavori degli stessi candidati,
eppertanto non deve necessariamente desumersi dal verbale delle operazioni concorsuali
esibito dal ricorrente.
Considerato con riferimento alla censura che contesta la brevità del tempo di correzione
dei lavori, che su detta tematica la Sezione ha assunto con sentenza n. 72 del 1999 il
proprio specifico orientamento e che, nel caso di specie, non si rinvengono, ad una prima
pur sommaria delibazione del gravame, elementi di giudizio che inducano ad una
rimeditazione del predetto indirizzo.
D.: Respinge.
Ord. n. 4165 del 26 ottobre 1999; Pres. Damiani;
Rel. Morabito
Reccia Filomena c. Ministero di Grazia e Giustizia.
Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte.
Fumus boni iuris. Non sussiste.
P.I.: Non ammissione prove orali esami di avvocato sessione anno
1998.
M.: Considerato in merito alla prima delle censure interposte col
gravame in epigrafe, che lart 22 del r.d.l. n. 1578 del 1933 non esclude che, in
caso di impedimento o assenza del Presidente, la commissione esaminatrice sia preceduta da
componente supplente;
Considerato, che lesame dei lavori scritti della ricorrente consente di evidenziare
che lannotazione del voto è seguita da due diverse sigle e non da una sola
sottoscrizione;
Considerato con riferimento alla censura che contesta la brevità del tempo di correzione
dei lavori, che su detta tematica la Sezione ha assunto con sentenza n. 72 del 1999 il
proprio specifico orientamento e che, nel caso di specie, non si rinvengono, ad una prima
pur sommaria delibazione del gravame, elementi di giudizio che inducano ad una
rimeditazione del predetto indirizzo;
D.: Respinge.
Ord. n. 4164 del 26 ottobre 1999;
Pres. Damiani; Rel. Morabito
Lambitelli Gabriella c. Ministero di Grazia e Giustizia.
Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte.
Fumus boni iuris. Non sussiste.
P.I.: Non ammissione prove orali esami di avvocato sessione anno
1998.
M.: Considerato che lart 22 del r.d. n. 1578 non esclude che,
in caso di impedimento o assenza del Presidente, la Sottocommissione sia preceduta da Vice
Presidente.
Considerato che, secondo la conforme e pacifica giurisprudenza amministrativa, lart.
23, ultimo comma, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, nello stabilire che "la
commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia tutto o in parte copiato da altro
lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova", ha da un lato inteso sanzionare
un comportamento dei candidati che incide sulla regolarità dellesame e
dallaltro ha tratto le inevitabili conseguenze dalla oggettiva inutilizzabilità
dellelaborato ad essere valutato ai fini dellaccertamento della effettiva
capacità e preparazione del candidato. A tal fine, il comportamento dei candidati
contrario alla regolarità della prova, come emerge dallintera normativa in materia,
non consiste solo nella copiatura del tema altrui, bensì anche nella tolleranza che altri
copi dal proprio elaborato; pertanto è legittima la decisione di annullare entrambi gli
elaborati non apparendo essa manifestamente irragionevole o contrastante con i dati di
fatto. (Cfr. Cons. St., Sez.IV, sent. N. 785 del 10.10.1994, Sez. IV, sent. N. 627 del
7.8.1991, Sez.IV, sent. N.626 del 27.9.1989, Sez. IV, sent. N. 200 del 19.3.1991, Sez.IV,
sent. n. 508 del 24.6.1991).
Considerato che lart. 24 del r.d. n. 37 del 1934 prescrive che lannotazione
del voto deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario e non anche che, una
volta effettuata tale sottoscrizione, debba essere anche risottoscritta la determinazione
di annullamento del lavoro corretto.
Considerato, in ogni caso, che la corrente domanda cautelare, ove accolta, non potrebbe
importare lammissione con riserva della ricorrente alle prove orali ma imporrebbe
linvalidazione dei lavori di correzione delle proprie prove scritte con riesame
delle stesse da parte di altra commissione che, a sua volta, non potrebbe non tenere conto
della circostanza che gli elaborati sono "esattamente coincidenti sia nei concetti
che nella materiale stesura" a quelli di altri due candidati alla medesima
abilitazione.
D.: Respinge.
Ord. n. 4010 del 26 ottobre 1999;
Pres. Damiani; Rel. Morabito
Coppola Carme Maria c. Ministero di Grazia e Giustizia.
Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte.
Fumus boni iuris. Non sussiste.
P.I.: Non ammissione prove orali esami di avvocato sessione anno
1998.
M.: Considerato che la simbiotica "simpateticità" ed
attitudine a pensare e sentire identicamente, talvolta riscontrabili tra gemelli, non
appare possa costituire, ad una prima pur sommaria delibazione del gravame, causa idonea a
giustificare lassoluta similitudine che è riscontrabile nei lavori delle gemelle
Coppola;
Considerato che, secondo la conforme e pacifica giurisprudenza amministrativa, lart.
23, ultimo comma, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, nello stabilire che "la
commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia tutto o in parte copiato da altro
lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova", ha da un lato inteso sanzionare
un comportamento dei candidati che incide sulla regolarità dellesame e
dallaltro ha tratto le inevitabili conseguenze dalla oggettiva inutilizzabilità
dellelaborato ad essere valutato ai fini dellaccertamento della effettiva
capacità e preparazione del candidato. A tal fine, il comportamento dei candidati
contrario alla regolarità della prova, come emerge dallintera normativa in materia,
non consiste solo nella copiatura del tema altrui, bensì anche nella tolleranza che altri
copi dal proprio elaborato; pertanto è legittima la decisione di annullare entrambi gli
elaborati non apparendo essa manifestamente irragionevole o contrastante con i dati di
fatto. (Cfr. Cons. St., Sez.IV, sent. N. 785 del 10.10.1994, Sez. IV, sent. N. 627 del
7.8.1991, Sez.IV, sent. N.626 del 27.9.1989, Sez. IV, sent. N. 200 del 19.3.1991, Sez.IV,
sent. n. 508 del 24.6.1991).
D.: Respinge.
Ord. n. 4000 del 19 ottobre 1999;
Pres. Damiani; Rel. Morabito
Sica Donatella c. Ministero di Grazia e Giustizia.
Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte.
Fumus boni iuris. Sussiste.
P.I.: Non ammissione prove orali esami di avvocato sessione anno
1998.
M.: Considerato che lart 22 del r.d. n. 1578 del 1933
così come modificato dalla legge n. 242 del 1988 prevede che la Commissione per
lesame di avvocato (nominata dal Ministro di grazia e giustizia), presso ogni Corte
di Appello, può essere integrata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da
emanarsi prima dellespletamento delle prove scritte, da un numero di membri
supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tali da permettere,
unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario
aggiunto;
Visti i decreti ministeriali:
- in data 11.11.1998, di nomina dei componenti della Commissione per gli esami di avvocato
presso la Corte di Appello di Salerno, che individua il Presidente nella persona
dell avv. Negri ed il Vice Presidente nella persona dellavv. Errico;
- in data 10.12.1998, di integrazione della Commissione di cui al punto 1), che prevede
due sottocommissioni entrambe presiedute dallavv. Negri, con Vice Presidente,
rispettivamente, lavv. Senatore e lavv. Oliva;
- in data 22.1.1999;
Visto il verbale in data 01.02.1999, unito in atti e specificamente impugnato da parte
ricorrente, col quale sono stati stabiliti, per la revisione degli elaborati scritti,
quattro gruppi di lavoro, il primo dei quali, presieduto dallavv. Negri (che veniva
a riunirsi ogni mercoledì alle ore 16,30), e gli altri tre presieduti, rispettivamente
dai Vice Presidenti Errico, Senatore e Oliva (con riunione prevista per tutti e tre i
gruppi allo stesso giorno di ogni lunedì ed alla stessa ora delle 16.00);
Considerato, pertanto, che tale contestata modalità organizzativa dei lavori di
correzione, appare, ad una prima pur sommaria delibazione del gravame, porsi in contrasto
col disposto del citato art. 22 nonché col d.m. 10.12.1998 (come specificamente censurato
da parte ricorrente) in quanto si è consentito che la presidenza di tre dei quattro
costituiti gruppi di lavoro venisse stabilmente assegnata a persona diversa dallavv
Negri e ciò indipendentemente dal verificarsi di ogni circostanza eventualmente
determinativa di uno stato di assenza o impedimento di costui;
Considerato, ancora, che la circolare ministeriale 23.11.1995, unita in atti, ove, alla
propria pag. 9, rappresenta che le sottocommissioni "potranno essere presiedute dal
presidente o dal vice presidente della commissione principale ovvero da un
componente
omissis", non autorizza una sua interpretazione che ammetta il
conferimento della presidenza de qua a soggetto diverso dal presidente della commissioni
principale anche nel caso in cui non risulti una sua assenza o impedimento verificatasi
anteriormente allinizio dei lavori di revisione ovvero nel corso degli stessi;
Considerato che unico strumento utilizzabile, ai fini dellinvocata tutela cautelare,
è la revisione congiunta dellelaborato del ricorrente da parte di commissione
differente da quella che ha proceduto alliniziale separata valutazione composta nel
rispetto dei criteri come sopraenunciati indicati dallart. 22 e dai dd.mm. citati
D.: Accoglie.
Ord. n. 3773 del 5 ottobre 1999;
Pres. Gaviano; Rel. Morabito
Sfera Marcello c. Ministero di Grazia e Giustizia.
Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte.
Fumus boni iuris. Sussiste.
P.I.: Non ammissione alla prova orale esami di avvocato sessione
anno 1998.
M.: Considerato che, ai sensi dellart. 23 comma 2 del r.d.
22.1.1934 n. 37, "la commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori
raggruppati ai sensi dellart.22 comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le
norme stabilite nellarticolo 17-bis" e che nel caso di specie per
effetto delle anomalie verificatesi, in sede concorsuale, con riferimento alle operazioni
di consegna e raggruppamento degli elaborati, - la correzione e votazione, come contestato
e documentato dallinteressato, si è verificata dopo la lettura di ogni singola
prova, con violazione della norma sovraindicata.
Considerato che unico strumento utilizzabile, ai fini dellinvocata tutela cautelare,
è la revisione congiunta dei lavori della ricorrente da parte di commissione differente
da quella che ha preceduto alliniziale separata valutazione.
D.: Accoglie.
Ord. n. 3675 del 21 settembre 1999; Pres. Damiani; Rel. Morabito
Rizzo Vittorio c. Ministero di Grazia e Giustizia.
Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte.
Sottoscrizione del Presidente e del Segretario della Commissione. Art. 24 comma 1 del R.D.
n. 37 del 1934. Inadempimento. Fumus boni iuris. Sussiste. Danno grave ed irreparabile.
Sussiste.
P.I.: Non ammissione alla prova orale esami di avvocato sessione
anno 1998.
M.: Considerato che le prove scritte sostenute dal candidato
allegate agli atti con corredo di certificazione di conformità alloriginale
risultano sottoscritte dal solo presidente e non anche, in violazione dellart. 24
comma 1 del R.D. n. 37 del 1934, dal segretario della Commissione.
Richiamata sul punto in questione oggetto di apposita censura da parte del
ricorrente la decisione n. 122571997 di questa Sezione.
Ritenuto che al danno derivante dallimpugnato provvedimento di esclusione possa
ovviarsi disponendo una nuova revisione delle prove in questione da parte di commissione
diversa da quella che ha proceduto alla revisione contestata col ricorso in epigrafe.
D.: Accoglie.
Ord. n. 3682 del 21 settembre 1999; Pres.
Damiani; Rel. Morabito
DAuria Francesca c. Ministero di Grazia e Giustizia.
Professioni e mestieri. Avvocato. Esame di abilitazione. Prove scritte.
Punteggio numerico. Motivazione. Non occorre. Fumus boni iuris. Non sussiste.
P.I.: Non ammissione alla prova orale esami di avvocato sessione
anno 1998.
M.: Considerato quanto alla doglianza relativa alla valutazione con
apposizione di voto numerico che il Consiglio di Stato, come riportato sul precedente del
T.A.R. per la Lombardia allegato dallo stesso ricorrente, ha costantemente ribadito il
proprio orientamento secondo cui in sede di valutazione delle prove concorsuali e
desame il giudizio espresso in forma esclusivamente numerica non contrasta con
lart. 3 della L. 241 del 1990.
Considerato quanto alla censura relativa alla Presidenza della Sottocommissione che vanno
verbalizzati i fatti accaduti una volta attivate le operazioni di revisione e non quelli
antecedenti e che parte ricorrente ha omesso di allegare ogni elemento sia pure indiziario
che consentisse di desumere che contemporaneamente alle operazioni di revisione compiute
dalla Sottocommissione il Presidente " Negri" presiedesse altro collegio.
Considerato, con riferimento alla lamentata mancata verbalizzazione delle dichiarazioni
singole di voto, che lo stesso ricorrente ha allegato precedente giurisprudenziale (nella
specie T.A.R. Lazio , I, n. 265/94 che, a sua volta, richiama altri precedenti del
Consiglio di Stato) affermativo del principio che "i verbali delle operazioni
concorsuali non devono indicare analiticamente tutte le operazioni della Commissione, ma
solo i momenti fondamentali e giuridicamente rilevanti".
D.: Respinge