A.G.A.de.C.

Associazione dei Giovani Amministrativisti della Campania

 

 

MASSIME delle ORDINANZE CAUTELARI del TAR CAMPANIA intervenute in controversie proposte per l'accesso ai corpi di polizia

 

 

ord. n. 2963 del 13 luglio 1999; Pres. Esposito; Rel. Donandono
I.P. c. Ministero dell’Interno.

Concorso per agenti di Polizia di Stato. Esclusione. Danno. Sussiste. Ammissione con riserva. Pregiudizio dell’interesse pubblico. Non sussite.

P.I. : decreto del Direttore Centrale del personale del Ministero dell’Interno del 9.3.1999, avente ad oggetto: esclusione dal concorso per agenti di Polizia di Stato.

M. : Premesso che il ricorrente ha anticipato la propria adesione alla trasmissione della causa al T.A.R. Lazio, insistendo tuttavia nell’istanza cautelare;
ritenuto che al danno lamentato si possa ovviare, senza pregiudizio per l’interesse pubblico, mediante ammissione con riserva ai soli accertamenti di idoneitā psico – fisica ed attitudinale.

D. : Accoglie, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.

 

 

Sez.III - ord. n. 2840 del 6 luglio 1999
Pres.
Vitellio ; Rel. Pagano; B.S. c. Ministero dell’Interno

Concorso per allievo operatore tecnico della Polizia di Stato. Requisiti psico – fisici. Non idoneitā. Giudizio della Commissione Medica. Logico e razionale. Diagnosi di deficit del visus. Requisiti previsti nel bando. Non rientra. Fumus boni iuris. Non sussiste.

P.I. : giudizio della Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti psico – fisici degli aspiranti al concorso di allievo operatore tecnico della Polizia di Stato, avente ad oggetto: non idoneitā.

M. : Rilevato che non appare – allo stato – sussistente il fumus,
considerato che il giudizio di non idoneitā espresso dalla commissine non risulta palesemente illogico o irrazionale;
rilevato che la commissine ha diagnosticato un deficit del visus;
che tale deficit del visus č stato accertato anche dalla Clinica Universitaria (scheda 1027/99) che ha riscontrato una "miopia dall’etā di 14 anni";
che il bando fa riferimento all’esenzione "da infermitā o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul servizio" fra le quali ben rientra il deficit visivo (di meno 4) anche se correggibile.

D. : Rigetta

 

 

Sez.III - ord. n. 2839 del 6 luglio 1999
Pres.
Vitellio ; Rel. Pagano; G.A. c. Ministero delle Finanze

Arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza. Prove psico – attitudinali. Non idoneitā. Relazione tecnica del colloquiatore. Non contraddetta da accertamenti di parte. Logicitā e congruenza del giudizio. Fumus boni iuris. Non sussiste.

P.I. : verbale del 27.3.1999, avente ad oggetto: dichiarazione di non idoneitā alle prove psico – attitudinali per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza.

M. : Considerato che il giudizio di selezione non appare inficiato da palesi incongruenze e che soprattutto risulta in correlazione logice con la "relazione tecnica del colloquiatore" in atti;
che tale relazione e giudizio non sono peraltro contraddette da accertamenti di parte;
che il rilievo "allo stato attuale", espresso dalla commissione con riferimento alla condizione del ricorrente non vizia di perplessitā il giudizio formulato ma si limita solo a "cristallizzare" la valutazione con riferimento al tempo in cui č espressa (non preclusiva quindi di modificazioni evolutive della personalitā sempre possibili);
considerato pertanto che non appare sussistente, ad un primo esame, il fumus.

D. : Rigetta.