Riforme istituzionali: 
Schede informative sui referendum
   

 
Finanziamenti pubblici: rimborsi elettorali
 
Quesito:
Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999 n°157, recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", limitatamente alle seguenti parti: -art.1; -art.2; -art.3?
 
Prima di procedere con l'esame degli effetti concreti prodotti dall'abrogazione di questi tre articoli, è il caso di leggere alcune considerazioni fatte dai promotori per spiegare gli obiettivi del referendum.

Dal sito dei radicali:
Con il referendum, invece, verrà meno ogni forma di rimborso, e i partiti dovranno necessariamente  "rassegnarsi" a non pesare più sul bilancio dello Stato e a raccogliere finanziamenti privati e, soprattutto,  volontari.
 
Come si vede, i radicali continuano con la loro campagna demagogica, strumentalmente rivolta contro la partitocrazia intesa nel senso peggiore del termine, per rafforzare un sistema partitocratico ancora peggiore perché indissolubilmente legato alle lobby economiche.
Il quesito, infatti, anziché cercare di dare modo a tutti i soggetti politici di poter avere le risorse indispensabili per promuovere l'iniziativa politica, togliendo il "di troppo" ai soggetti politici che, forti della loro posizione nell'attuale assetto partitocratico, sono in grado di condizionare la destinazione di gran parte delle risorse di finanziamento pubblico disponibili, peggiora ulteriormente le cose, togliendo qualsiasi possibilità di finanziamento pubblico alle forze politiche che rappresentano gl'interessi dei soggetti più deboli, di quei soggetti, cioè, non in grado di finanziare la politica.
Ma al di là dell'aspetto politico del quesito, palesemente improntato in una concezione della democrazia nella quale gli unici soggetti autorizzati a fare politica possono essere soltanto quelli in grado di raccogliere i finanziamenti volontari (chi, in altre parole, rappresenta gl'interessi del potere economico), c'è un aspetto inquietante proprio sotto il profilo della legittimità costituzionale, in quanto non è affatto vero che con il quesito in questione venga abolito il finanziamento pubblico a carico dello Stato.
Per niente affatto. Le norme attraverso le quali è possibile destinare risorse altrimenti destinate ad essere incassate dallo Stato non vengono toccate dal referendum. Con un'"ovvietà" tipica dei radicali, si accetta come normale e lecito che le risorse dello Stato possano essere invece distribuite secondo l'arbitrario principio che la competenza a decidere spetti, in ordine ai beneficiari di queste risorse, al singolo contribuente.
Gli effetti del referendum, infatti, sono quelli di mantenere in vita le sole destinazioni di risorse verso i soli soggetti politici in grado di attivare le cosiddette erogazioni liberali in denaro, come stabilito dall'art 13 del Dpr 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni (Testo unico imposte sui redditi):
 
Art. 13 comma 1-bis 
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale. 
 
Ma non solo, l'art. 4 della legge sottoposta a referendum, del quale non si chiede l'abrogazione (il quesito chiede l'abrogazione soltanto dei primi tre articoli), ha il "pregio" di avere innalzato il tetto massimo di contribuzione rispetto al quale far scattare le detrazioni, elevandolo da 50 a 200 milioni.
Art. 4 L. 3 giugno 1999 n°157 - Erogazioni liberali 

1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire".

 
Chiamando quindi le cose con il loro vero nome, non si abolisce affatto il finanziamento pubblico dei partiti, visto che non s'interviene anche sulle erogazioni liberali che sottraggono risorse alla fiscalità generale.
Viene soltanto rafforzato il principio che i soggetti politici non sono tutti uguali di fronte allo Stato, visto che quote non indifferenti di fiscalità possono essere attribuite, nella più totale discrezionalità, soltanto ad alcuni soggetti; discrezionalità che appare in netto contrasto con quanto affermato dall'art. 3 della Costituzione.
 
Comma 2, art. 3 della Costituzione 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto al libertà e l'euguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
 
Oltre, quindi, a non prevedere alcuna forma di attuazione dell'art. 3, la legislazione residua permetterebbe forme arbitrarie di destinazione di risorse pubbliche, prevedendo una sottrazione di risorse non destinata in astratto a tutti i soggetti, bensì ad un solo soggetto, attraverso le erogazioni liberali.
Per concludere, è abbastanza curioso che non venga affatto abolito il finanziamento pubblico, bensì che si accetti la logica di poter finanziare arbitrariamente questo o quel soggetto con dei soldi che appartengono a tutti i cittadini.




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