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Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo
1957, n 361 e successive modifiche (elezione Camera dei deputati)
Art. 4
b) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato. |
Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo
1957, n 361 e successive modifiche (elezione Camera dei deputati)
Art. 18 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dalla accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. |
Il comma, tranne un unico rinvio all'art. 1 che verrà approfondito
più avanti, è sufficientemente chiaro. Ma vale qui la pena
approfondirlo proprio perché è soltanto da questo comma
che debbono giungere le indicazioni utili ai fini dell'individuazione dei
contrassegni che compariranno sulla scheda, visto il richiamo imperativo
dell'art. 4 allo stesso (altrimenti si sarebbe rinviato ad altri articoli
e commi).
In primo luogo è bene notare che soltanto in un caso si parla
di contrassegni: Nell'ipotesi di collegamento con più liste,
il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno
o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda
elettorale.
Tutto ciò potrebbe sembrare, a prima vista, quanto mai curioso,
visto che è proprio dalla lettura di questo comma che si dovrebbe
rispondere alla questione "di quali contrassegni?" posta all'art. 4.
Ma non ci troviamo affatto di fronte ad una formulazione strana.
Il comma, molto semplicemente, non si pone particolari problemi da
risolvere perché, secondo quella che è la logica che sottende
ogni competizione elettorale e la ratio che sottende una legge impostata
sullo scorporo, non c'è nessun problema da risolvere.
Per cui, nel caso di più collegamenti, tanto più che
sulla scheda non potrebbero comparire più di cinque contrassegni,
si pone l'esigenza di prevedere e risolvere i problemi dei candidati facenti
riferimento ad una coalizione. Ma al di là di questa specifica ipotesi,
nulla si aggiunge perché non c'è nulla da dover prevedere
per i candidati collegati ad una sola lista: per quale motivo, infatti,
permettere di collegarsi ad una sola lista per poi concorrere con un diverso
contrassegno?
Tanto più che, per la logica dello scorporo, l'impianto del
comma 1 art. 18 è finalizzato proprio a costringere i candidati
al collegamento, e questo al fine di riequilibrare, in parte, nella competizione
di tipo proporzionale, i vantaggi della legge elettorale maggioritaria
ottenuti dalle forze politiche con candidati uninominali risultati eletti.
Diversamente, permettendo altro, ma per l'appunto il comma non
permette altro oltre il caso specifico che si premura di circoscrivere
e regolare, si renderebbe la vita facile proprio a quelle forze politiche
che potrebbero essere intenzionate ad aggirare i meccanismi dello scorporo.
A quale contrassegno dovranno quindi far riferimento i candidati ad
una sola lista?
A quello che, evidentemente, non è nella loro facoltà
poter scegliere visto che il comma 1 art. 18 nulla dice al riguardo.
Unica possibilità d'individuazione dei contrassegni, in via
generale, rimane allora la previsione del collegamento dei candidati a
liste di cui all'art. 1 comma 4:
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1957, n 361 e successive modifiche (elezione Camera dei deputati)
Art. 1 4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84. |
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e successive modifiche (elezione Camera dei deputati)
Art 14
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Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo
1957, n 361 e successive modifiche (elezione Camera dei deputati)
Art. 18 2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. |
Il comma 2 art. 18, nel regolare questioni formali sul come debbano
essere presentate le candidature, né più e né meno
di come si farebbe per indicare un modello da compilare per la partecipazione
ad un concorso, finisce con il dire, apparentemente, più di quanto
dovrebbe.
L'elenco dei requisiti indispensabili per presentare le candidature
e per impedire violazioni in materia di applicazione dello scorporo, infatti,
ad una prima lettura finisce per divenire qualcosa di diverso.
Per presentare la candidatura, ovviamente, oltre al nome ed al cognome
e quant'altro, c'è l'oggettiva necessità di conoscere il
contrassegno che contraddistinguerà il candidato. Ma per la determinazione
del contrassegno si deve far riferimento al comma 1 art. 18. Il fatto che
si dica, nel comma 2, del contrassegno o dei contrassegni che contraddistingueranno
il candidato, indicato tra tutti quelli depositati presso il Ministero
dell'Interno, altro non significa che dire che si deve compilare per intero
la domanda.
Certo, c'è un s'intende "di troppo".
Ma è anche vero che all'art. 4 c'è un comma 2
in "di meno", e qualcosa vorrà pur dire nel senso di non poter attribuire
a questo comma criteri di determinazione validi ai fini richiesti dall'art.
4.
Vedere, quindi, un di più in questo comma, significa
soltanto mettere in dubbio che sia il comma 1 art. 18 a regolare, secondo
quanto imperativamente previsto dall'art. 4, i criteri di determinazione
dei contrassegni che dovranno comparire sulla scheda. E questo, decisamente,
non può essere concesso.
Altresì, continuando nella lettura del comma 2 art. 18, ha addirittura
del paradossale che interpretando in un certo modo la norma si agevoli,
di fatto, proprio quello che la norma fa di tutto per impedire: individuare
i mancati collegamenti al fine di applicare correttamente il meccanismo
dello scorporo.
Nell'affermare, infatti, che in presenza di contrassegni per il maggioritario
uguali a quelli presenti nel proporzionale il collegamento si applica d'ufficio,
indirettamente si avrebbe la conferma della possibilità, per i candidati
collegati ad una sola lista, di potersi presentare con un diverso contrassegno.
Come dire, dopo il danno la beffa, perché è proprio attraverso
questa interpretazione che si sta cercando di aggirare il meccanismo dello
scorporo senza la necessità, da parte delle forze politiche e dei
candidati interessati a questo fenomeno di mal costume politico, di assumersi
la responsabilità della scelta.
Molto più conformemente alla ratio della legge, l'interpretazione
della norma va ricondotta agli obiettivi che con questa s'intendono raggiungere,
senza con ciò trasformare una non felice formulazione nel suo esatto
contrario, tanto più visto quanto prescritto dal più volte
richiamato art. 4.
Per gli stessi motivi, perdono di significato altri eventuali riferimenti
impropri di altri articoli ai fini della determinazione dei contrassegni
che gli elettori hanno il diritto di trovare stampati sulle schede elettorali.
Per concludere, la legge è sin troppo chiara per essere male
interpretata e male applicata: se da un lato, infatti, nulla può
per impedire ai candidati di collegarsi alle cosiddette liste civetta;
dall’altro lato è sin troppo chiara nell’imporre l’assunzione della
piena responsabilità di tale scelta, con l’obbligo dell’uso del
contrassegno della lista civetta collegata.
Franco Ragusa
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