Riforme Istituzionali
 
Regione Veneto
Proposte di deliberazione e progetti di legge per l'indizione di referendum consultivi
Proposta di legge n. 32: presentata alla Presidenza del Consiglio il 17 luglio 2000 dai consiglieri regionali Tosi F., Bozzolin F., Marangon R., Piccolo F., Scaravelli P.
 
Proposta di legge n. 46: presentata alla Presidenza del Consiglio il 4 settembre 2000 dai consiglieri regionali Cacciari, Variati, Zanonato, Galante e Bettin
  

 

Proposta di legge n. 32
presentata alla Presidenza del Consiglio il 17 luglio 2000 dai consiglieri regionali
Tosi F., Bozzolin F., Marangon R., Piccolo F., Scaravelli P.
 
Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge per il trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione, polizia locale
 
RELAZIONE
 
La recente promulgazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha disposto l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e, fatto ancor più rilevante, ha finalmente sancito, con maggior forza, l'autonomia statutaria della Regione che ora potrà darsi regole non soltanto per delineare la propria organizzazione interna ma bensì anche per dotarsi di una nuova legge elettorale regionale e soprattutto per determinare la propria forma di governo.

È pertanto, innegabile che il processo di riforma dello Stato in senso federale, è oggi più che mai assolutamente irreversibile per ammissione dello stesso potere centrale.

Ed è proprio in quest'ottica e nelle more dell'approvazione del nuovo statuto, che la presente proposta di legge si colloca, riproponendo il tema della centralità del ruolo della Regione, ruolo che dovrà prevedere maggiori poteri e funzioni diverse.

Si vogliono qui, infatti, trasferire e non tanto delegare, in capo alla Regione, le funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione nonché di polizia locale.

La presente proposta di legge si prefigge di proporre una modifica della Costituzione per cambiare la rilevanza delle competenze della Regione soltanto in determinate materie peraltro già ricomprese nell'articolo 117 della Costituzione.

Si intende, infatti, evitare la censura di illegittimità già espressa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 470/1992 per violazione dell'articolo 138 della Costituzione nel giudizio promossa dal Governo della Repubblica per incostituzionalità della deliberazione legislativa veneta del 1991 concernente l'indizione di un referendum consultivo dei cittadini del Veneto. Si ricorda, inoltre, che anche recentemente il Governo ha promosso analogo giudizio avverso la deliberazione legislativa di questo Consiglio del 23 aprile 1998 riapprovata l'8 ottobre 1998 che prevedeva una diversa proposta di indizione di un referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla Regione del Veneto di forme a condizioni particolari di autonomia.

Perfettamente coscienti che proprio in virtù di tali difficoltà e del comportamento quantomeno “ostruzionistico” del Governo si è optato per una soluzione graduale, vogliamo ribadire che tale proposta di legge vuole essere solo l'inizio di un processo che preveda un più ampio trasferimento di funzioni statali e risorse finanziarie alla Regione.

Pur consapevoli della mutata situazione, ora più favorevole ad una concezione federalista dello Stato, riteniamo comunque di sottoporre al vaglio preventivo di tutte le genti venete la nostra proposta con l'indizione di un referendum consultivo ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto e nel rispetto della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.

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REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE PER IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE VENETO DELLE FUNZIONI STATALI IN MATERIA DI SANITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE, POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Oggetto del referendum.
1. È promosso, a norma dell'articolo 47 dello Statuto, un referendum consultivo a carattere regionale in merito alla presentazione, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, di una proposta di legge per il trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione, polizia locale.

2. Il referendum interessa la popolazione residente nella Regione ed è disciplinato dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , salvo quanto stabilito dalla presente legge.
 
Art. 2 - Procedimento.
1. Il Presidente della Giunta regionale indice con proprio decreto il referendum consultivo tra gli elettori residenti nei comuni della Regione sul seguente quesito: “Siete favorevoli alla presentazione da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione di una proposta di legge che preveda il trasferimento alla Regione delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione, polizia locale?”.
 
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificabile in lire 10.000.000.000 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002, approvato con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 .

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
   


 
Proposta di legge n. 46
presentata alla Presidenza del Consiglio il 4 settembre 2000 dai consiglieri regionali
Cacciari, Variati, Zanonato, Galante e Bettin
 
Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge per il trasferimento alla regione di funzioni statali

Relazione
La proposta legislativa in oggetto si richiama alla previsione dell'articolo 47, primo comma dello Statuto regionale, secondo cui "il Consiglio Regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati", disposizione che ha trovato attuazione nell'articolo 24 della Legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante norme in materia di iniziativa di referendum consultivi regionali.
Il provvedimento d'iniziativa legislativa statale, aggravato dal procedimento del referendum consultivo, ripercorre la strada di precedenti iniziative legislative regionali, interrotta dal veto governativo e dalla successiva sentenza negativa della Corte Costituzionale.
D'altra parte potrà apparire inutile e del tutto pleonastico chiedere all'elettore veneto di consentire al Consiglio Regionale di adottare provvedimenti di iniziativa legislativa statale quando già tale potere è previsto dall'articolo 121 della Costituzione che testualmente recita: "il Consiglio Regionale... può fare proposte di legge alle Camere".
Riteniamo comunque che la Regione, soggetto politico esponenziale degli interessi della collettività regionale, sia pienamente legittimata a ricorrere al referendum consultivo non inteso come strumento di "pressione" sul Parlamento, ma quale momento qualificante di partecipazione popolare del procedimento di formazione della proposta di legge statale e pertanto come mero atto di forte valenza politico-amministrativa attraverso il quale si giunge al convincimento di dar vita all'atto di iniziativa.
La presente proposta di legge, che amplia e completa la proposta referendaria del PDL 32, si colloca tra i tentativi parziali per accompagnare e sostenere il processo di riforma dello Stato. Per questo ancora una volta siamo costretti ad intervenire per ampliare gli orizzonti di una miope cultura politica pseudo-federalista che ha contribuito, attraverso il fallimento della Bicamerale, all'arresto del processo di riforma complessiva dello Stato in senso federale.
Non condividendo tale uso strumentale del potere di iniziativa legislativa che ha (palese ma inconfessato) l'obiettivo di sollevare uno sterile ed inconcludente scontro politico-istituzionale con lo Stato di rilanciare una campagna propagandistica pre-elettorale, abbiamo cercato, con il presente progetto di legge, di dare sostanza e qualità al quesito posto dal PDL 32, troppo limitato nei contenuti che, per quanto riguarda gli ambiti della loro attuazione in uno Stato federale, appaiono assolutamente contraddittori.
In particolare si ritiene opportuno evidenziare che in materia di istruzione l'intervento legislativo non può che riguardare l'attuale ordinamento scolastico fino alla scuola media superiore escludendo, pertanto, qualsiasi interferenza sull'ordinamento autonomo delle Università.
La competenza regionale in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province (competenza già prevista nel testo licenziato dalla Bicamerale) viene ampliata fino a consentire alla Regione di prevedere e concedere "forme e condizioni particolari di autonomia" per la tutela e la valorizzazione delle peculiarità delle genti e dei territori provinciali.
Si ritiene poi fondamentale per l'attuazione di un vero federalismo fondato sui principi di sussidiarietà e di differenziazione stabilire in modo inequivocabile che le funzioni amministrative e di gestione spettano alle autonomie locali e funzionali salvaguardando la Regione da ogni tentazione di ricreare un neo-centralismo regionale.
Anche per questo è indispensabile sia istituita, quale organo della Regione, la Conferenza Regionale delle Autonomie e Poteri Locali. Tale presenza istituzionale degli Enti Locali avrà carattere di co-decisione legislativa nelle materie che direttamente interessano gli ambiti di loro competenza.
E' di tutta evidenza, inoltre, che non vi può essere attuazione di un vero federalismo se non si interviene a livello di autonomia finanziaria della Regione. Poichè il termine federalismo implica la presenza di altri soggetti paritari coerentemente la sua attuazione comporta la creazione di un sistema finanziario caratterizzato dalla solidarietà e, per questo, si dovrà stabilire una compartecipazione al gettito dei tributi erariali che tenga conto delle necessità delle altre Regioni al fine di creare uno Stato federato equo e solidale.
Da ultimo si prevede l'istituzione della Forza di Polizia Regionale che potrà assumere funzioni di polizia amministrativa, la cui attività sarà tesa ad attuare misure preventive e funzioni di polizia di sicurezza, il cui compito fondamentale è il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. La delicatezza di tale materia comporterà senz'altro un intervento legislativo attento ed accurato atto ad evitare duplicazioni di funzioni e contrasti nelle materie di competenza delle Forze di Polizia di Stato.
Come fase del procedimento è previsto che l'adozione del decreto presidenziale di indizione del referendum consultivo avvenga dopo il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR di una proposta di testo legislativo che definisce i termini e gli ambiti del trasferimento alla Regione delle funzioni statali previste nell'articolato che il presente PDL e il PDL 32 intendono sottoporre all'elettorato veneto. Altrimenti facendo chiederemmo ai cittadini veneti una sorta di mandato ampio e preventivo senza alcun impegno di verifica da parte loro.
 



 
Art. 1 - Oggetto del referendum.
1. È promosso, a norma dell'articolo 47 dello Statuto, un referendum consultivo a carattere regionale in merito alla presentazione, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, di una proposta di legge per il trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione, polizia, mutamento delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove province, attribuzione alle province di forme e condizioni particolari di autonomia, attribuzione di tutte le funzioni amministrative regionali agli Enti Locali, l'attuazione del federalismo fiscale nonchè l'istituzione della Conferenza Regionale delle Autonomie e Poteri Locali.
2. Il referendum interessa la popolazione residente nella Regione ed è disciplinato dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, salvo quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 2 - Procedimento.
1. Il Presidente della Giunta regionale indice con proprio decreto il referendum consultivo tra gli elettori residenti nei Comuni della Regione sul seguente quesito: "Siete favorevoli alla presentazione da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione di una proposta di legge che preveda:

  • il trasferimento alla Regione delle funzioni statali in materia di sanità, di formazione professionale e istruzione scolastica, di mutamento delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove Province, di attribuzione alle Province di forme e condizioni particolari di autonomia per la valorizzazione di proprie specialità;
  • il trasferimento agli Enti Locali di tutte le funzioni amministrative regionali nel superamento di ogni forma di centralismo regionale e in applicazione dei principi di sussidiarietà e di differenziazione;
  • l'attribuzione alla Regione del potere di istituire la Conferenza Regionale delle Autonomie e Poteri Locali quale organo della Regione;
  • la determinazione dell'autonomia finanziaria della Regione e la sua compartecipazione al gettito dei tributi erariali;
  • l'attribuzione alla Regione del potere di istituire la Forza di Polizia Regionale?"
  • 2. Il decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum consultivo potrà essere adottato a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del progetto di legge attuativo del dispositivo referendario formalmente presentato in Consiglio regionale.

    Art. 3 - Norma finanziaria.
    1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificabile in lire 10.000 milioni si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002, approvato con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6.

    Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.
    1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


    Indice "Normativa di riferimento"