È pertanto, innegabile che il processo di riforma dello Stato in senso federale, è oggi più che mai assolutamente irreversibile per ammissione dello stesso potere centrale.
Ed è proprio in quest'ottica e nelle more dell'approvazione del nuovo statuto, che la presente proposta di legge si colloca, riproponendo il tema della centralità del ruolo della Regione, ruolo che dovrà prevedere maggiori poteri e funzioni diverse.
Si vogliono qui, infatti, trasferire e non tanto delegare, in capo alla Regione, le funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione nonché di polizia locale.
La presente proposta di legge si prefigge di proporre una modifica della Costituzione per cambiare la rilevanza delle competenze della Regione soltanto in determinate materie peraltro già ricomprese nell'articolo 117 della Costituzione.
Si intende, infatti, evitare la censura di illegittimità già espressa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 470/1992 per violazione dell'articolo 138 della Costituzione nel giudizio promossa dal Governo della Repubblica per incostituzionalità della deliberazione legislativa veneta del 1991 concernente l'indizione di un referendum consultivo dei cittadini del Veneto. Si ricorda, inoltre, che anche recentemente il Governo ha promosso analogo giudizio avverso la deliberazione legislativa di questo Consiglio del 23 aprile 1998 riapprovata l'8 ottobre 1998 che prevedeva una diversa proposta di indizione di un referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla Regione del Veneto di forme a condizioni particolari di autonomia.
Perfettamente coscienti che proprio in virtù di tali difficoltà e del comportamento quantomeno “ostruzionistico” del Governo si è optato per una soluzione graduale, vogliamo ribadire che tale proposta di legge vuole essere solo l'inizio di un processo che preveda un più ampio trasferimento di funzioni statali e risorse finanziarie alla Regione.
Pur consapevoli della mutata situazione, ora più favorevole ad una concezione federalista dello Stato, riteniamo comunque di sottoporre al vaglio preventivo di tutte le genti venete la nostra proposta con l'indizione di un referendum consultivo ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto e nel rispetto della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.
REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE PER IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE VENETO DELLE FUNZIONI STATALI IN MATERIA DI SANITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE, POLIZIA LOCALE
Art. 1 - Oggetto del referendum.
1. È promosso, a
norma dell'articolo 47 dello Statuto, un referendum consultivo a carattere
regionale in merito alla presentazione, ai sensi dell'articolo 121 della
Costituzione, di una proposta di legge per il trasferimento alla Regione
Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale
e istruzione, polizia locale.
2. Il referendum interessa
la popolazione residente nella Regione ed è disciplinato dalla legge
regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , salvo quanto stabilito dalla presente
legge.
Art. 2 - Procedimento.
1. Il Presidente della Giunta
regionale indice con proprio decreto il referendum consultivo tra gli elettori
residenti nei comuni della Regione sul seguente quesito: “Siete favorevoli
alla presentazione da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo
121 della Costituzione di una proposta di legge che preveda il trasferimento
alla Regione delle funzioni statali in materia di sanità, formazione
professionale e istruzione, polizia locale?”.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge quantificabile in lire 10.000.000.000 si fa fronte
con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3210 dello stato di previsione
della spesa del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002, approvato
con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 .
Art. 4 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto.
Relazione
La proposta legislativa
in oggetto si richiama alla previsione dell'articolo 47, primo comma dello
Statuto regionale, secondo cui "il Consiglio Regionale può deliberare
l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti
determinati", disposizione che ha trovato attuazione nell'articolo 24 della
Legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante norme in materia di iniziativa
di referendum consultivi regionali.
Il provvedimento d'iniziativa
legislativa statale, aggravato dal procedimento del referendum consultivo,
ripercorre la strada di precedenti iniziative legislative regionali, interrotta
dal veto governativo e dalla successiva sentenza negativa della Corte Costituzionale.
D'altra parte potrà
apparire inutile e del tutto pleonastico chiedere all'elettore veneto di
consentire al Consiglio Regionale di adottare provvedimenti di iniziativa
legislativa statale quando già tale potere è previsto dall'articolo
121 della Costituzione che testualmente recita: "il Consiglio Regionale...
può fare proposte di legge alle Camere".
Riteniamo comunque che la
Regione, soggetto politico esponenziale degli interessi della collettività
regionale, sia pienamente legittimata a ricorrere al referendum consultivo
non inteso come strumento di "pressione" sul Parlamento, ma quale momento
qualificante di partecipazione popolare del procedimento di formazione
della proposta di legge statale e pertanto come mero atto di forte valenza
politico-amministrativa attraverso il quale si giunge al convincimento
di dar vita all'atto di iniziativa.
La presente proposta di
legge, che amplia e completa la proposta referendaria del PDL 32, si colloca
tra i tentativi parziali per accompagnare e sostenere il processo di riforma
dello Stato. Per questo ancora una volta siamo costretti ad intervenire
per ampliare gli orizzonti di una miope cultura politica pseudo-federalista
che ha contribuito, attraverso il fallimento della Bicamerale, all'arresto
del processo di riforma complessiva dello Stato in senso federale.
Non condividendo tale uso
strumentale del potere di iniziativa legislativa che ha (palese ma inconfessato)
l'obiettivo di sollevare uno sterile ed inconcludente scontro politico-istituzionale
con lo Stato di rilanciare una campagna propagandistica pre-elettorale,
abbiamo cercato, con il presente progetto di legge, di dare sostanza e
qualità al quesito posto dal PDL 32, troppo limitato nei contenuti
che, per quanto riguarda gli ambiti della loro attuazione in uno Stato
federale, appaiono assolutamente contraddittori.
In particolare si ritiene
opportuno evidenziare che in materia di istruzione l'intervento legislativo
non può che riguardare l'attuale ordinamento scolastico fino alla
scuola media superiore escludendo, pertanto, qualsiasi interferenza sull'ordinamento
autonomo delle Università.
La competenza regionale
in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione
di nuove Province (competenza già prevista nel testo licenziato
dalla Bicamerale) viene ampliata fino a consentire alla Regione di prevedere
e concedere "forme e condizioni particolari di autonomia" per la tutela
e la valorizzazione delle peculiarità delle genti e dei territori
provinciali.
Si ritiene poi fondamentale
per l'attuazione di un vero federalismo fondato sui principi di sussidiarietà
e di differenziazione stabilire in modo inequivocabile che le funzioni
amministrative e di gestione spettano alle autonomie locali e funzionali
salvaguardando la Regione da ogni tentazione di ricreare un neo-centralismo
regionale.
Anche per questo è
indispensabile sia istituita, quale organo della Regione, la Conferenza
Regionale delle Autonomie e Poteri Locali. Tale presenza istituzionale
degli Enti Locali avrà carattere di co-decisione legislativa nelle
materie che direttamente interessano gli ambiti di loro competenza.
E' di tutta evidenza, inoltre,
che non vi può essere attuazione di un vero federalismo se non si
interviene a livello di autonomia finanziaria della Regione. Poichè
il termine federalismo implica la presenza di altri soggetti paritari coerentemente
la sua attuazione comporta la creazione di un sistema finanziario caratterizzato
dalla solidarietà e, per questo, si dovrà stabilire una compartecipazione
al gettito dei tributi erariali che tenga conto delle necessità
delle altre Regioni al fine di creare uno Stato federato equo e solidale.
Da ultimo si prevede l'istituzione
della Forza di Polizia Regionale che potrà assumere funzioni di
polizia amministrativa, la cui attività sarà tesa ad attuare
misure preventive e funzioni di polizia di sicurezza, il cui compito fondamentale
è il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
La delicatezza di tale materia comporterà senz'altro un intervento
legislativo attento ed accurato atto ad evitare duplicazioni di funzioni
e contrasti nelle materie di competenza delle Forze di Polizia di Stato.
Come fase del procedimento
è previsto che l'adozione del decreto presidenziale di indizione
del referendum consultivo avvenga dopo il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione sul BUR di una proposta di testo legislativo che definisce
i termini e gli ambiti del trasferimento alla Regione delle funzioni statali
previste nell'articolato che il presente PDL e il PDL 32 intendono sottoporre
all'elettorato veneto. Altrimenti facendo chiederemmo ai cittadini veneti
una sorta di mandato ampio e preventivo senza alcun impegno di verifica
da parte loro.
Art. 2 - Procedimento.
1. Il Presidente
della Giunta regionale indice con proprio decreto il referendum consultivo
tra gli elettori residenti nei Comuni della Regione sul seguente quesito:
"Siete favorevoli alla presentazione da parte del Consiglio regionale ai
sensi dell'articolo 121 della Costituzione di una proposta di legge che
preveda:
2. Il decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum consultivo potrà essere adottato a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del progetto di legge attuativo del dispositivo referendario formalmente presentato in Consiglio regionale.il trasferimento alla Regione delle funzioni statali in materia di sanità, di formazione professionale e istruzione scolastica, di mutamento delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove Province, di attribuzione alle Province di forme e condizioni particolari di autonomia per la valorizzazione di proprie specialità; il trasferimento agli Enti Locali di tutte le funzioni amministrative regionali nel superamento di ogni forma di centralismo regionale e in applicazione dei principi di sussidiarietà e di differenziazione; l'attribuzione alla Regione del potere di istituire la Conferenza Regionale delle Autonomie e Poteri Locali quale organo della Regione; la determinazione dell'autonomia finanziaria della Regione e la sua compartecipazione al gettito dei tributi erariali; l'attribuzione alla Regione del potere di istituire la Forza di Polizia Regionale?"
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge quantificabile in lire 10.000 milioni
si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3210 dello stato
di previsione della spesa del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale
2000-2002, approvato con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6.
Art. 4 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge
è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.