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Consiglio dei Ministri - Disegno di Legge Costituzionale
Articolo. 1 Dopo il quarto comma dell’art. 117 della Costituzione è inserito il seguente: "Nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione
e dalle leggi costituzionali, ciascuna Regione può attivare, con
propria legge, la propria competenza legislativa esclusiva per le seguenti
materie:
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