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N. 4334/79 Reg. Gen. &nbs nella causa penale contro
1) CHIARIERI SERGIO, nato a Pescara il 21 Maggio 956, res. a Sasso Ferrato
via Col De Magna n. 20, elett. Dom. presso l’avv. Vittorio D’Aiello,
via Freguglia n. 10;
2) GAMBARDELLA ALBERTO, nato a Napoli il 16/6/1954, res. a Napoli via
Michelangelo Caravaggion. 97/C;
3) GONELLA ALBERTO, nato a Bengasi (Libia) il 1/1/1940, res. in Milano via
Friuli n. 88, anche c/o avv. Armando Cillario, Corso di P.ta Vittoria n.
31 MI;
IMPUTATI
A) del reato p.e p. dagli artt. 113, 589, 61 n. 3 C.P., per aver, in
cooperazione colposa tra di loro, cagionato la morte di Zibecchi Giannino
per colpa aggravata dalla previsione dell’evento: il cap. Gonella,
infatti, quale comandante della colonna inviata dal comando del III Bgt.
CC. verso la caserma di via Fiamma, dove era stato segnalato il pericolo
di un assalto da parte di dimostranti, ordinava ai militari a lui
subordinati di imboccare corso XXII Marzo, effettuando con gli automezzi
una manovra “a sfollagente”, sì da percorrere a ventaglio l’intera
platea stradale e i marciapiedi laterali, manovra non giustificata dalla
situazione di fatto e prevedibilmente pericolosa per l’incolumità di
quanti si trovavano in corso XXII Marzo; il ten. Gambardella, quale
uffp;
RICORSO
Sentenza
1980
Addì 28 Mese di Nov.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano
SEZIONE PENALE 8°
Composto dai Sigg. Magistrati
Dott. FRANCESCO SAVERIO
BORRELLI Presidente
Dott. ROSA IMMANO
Giudice
Dott. GIUSEPPINA D’ANTONIO
Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
iciale capo macchina ed il carabiniere Chiarieri, quale conducente
l’automezzo Fiat CM 52 tg. EI 601206, eseguivano la suddetta manovra
nonostante la situazione di fatto ne dimostrasse l’inutilità e la
pericolosità, conducendo comunque il loro mezzo sulla corsia di sinistra,
contro mano, ad una velocità di circa 35 Kmh., salendo altresì sul
marciapiede affollato di manifestanti i quali per evitare di essere
travolti, o si appiattivano contro i muri degli edifici laterali o si
spostavano, correndo verso la platea stradale, come lo Zibecchi che si
comportava in tal modo proprio nel momento in cui il camion discendeva dal
marciapiede tagliando diagonalmente la strada; lo Zibecchi veniva così
investito dal paraurti anteriore e dalla calandra dell’automezzo e
successivamente, schiacciato dalle ruote decedeva sul colpo.
In Milano, il 17 Aprile 1975
B) Gonella Alberto, inoltre, del reato di cui agli artt. 113, 590, 61 n. 3
C.P., per aver cagionato, in cooperazione colposa, aggravata dalla
previsione dell’evento, con Gambardella Alberto e con Chiarieri Sergio,
nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra e con la
medesima condotta sopra descritta, lesioni personali, guarite in gg.
sette, a Giudice Roberto e una contusione alla faccia laterale della
coscia sinistra a Beltramo Ceppi Fulvio;
per aver, ancora cagionato, per aver cagionato, in cooperazione colposa,
aggravata dalla previsione dell’evento, con Bracaglia Alberto e
Brizzolari Benvenuto, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui
al capo a), lesioni colpose a Signorini Dario, che riportava una frattura
bimalleolare con un periodo di malattia di centoventi giorni e con
l’indebolimento permanente dell’organo della deambulazione: il brig.
Brizzolati, infatti, quale sottufficiale capo-macchina, e il carabiniere
Bracaglia, quale conducente dell’auto Fiat CM 52 tgt. EI 601205, in
seguito all’ordine ricevuto dal Gonella, eseguivano manovre analoghe a
quella descritta nel capo a), nonostante la situazione di fatto ne
dimostrasse l’inutilità e la pericolosità, conducendo il loro mezzo
sulla corsia di destra di corso XXII Marzo, ad una velocità elevata ,
salendo altresì sul marciapiede antistante il bar “Motta”,
marciapiede affollato di manifestanti i quali, per evitare di essere
travolti, si appiattivano contro i muri degli edifici o si spostavano
sulla strada, come il Signorini, che si trovò improvvisamente a dover
divaricare le gambe per evitare di inciampare in altra persona che gli era
caduta davanti e con tale brusco movimento subiva lo schiacciamento del
piede destro, che veniva travolto dalla ruot nella causa penale contro
1) CHIARIERI SERGIO, nato a Pescara il 21 Maggio 956, res. a Sasso Ferrato
via Col De Magna n. 20, elett. Dom. presso l’avv. Vittorio D’Aiello,
via Freguglia n. 10;
2) GAMBARDELLA ALBERTO, nato a Napoli il 16/6/1954, res. a Napoli via
Michelangelo Caravaggion. 97/C;
3) GONELLA ALBERTO, nato a Bengasi (Libia) il 1/1/1940, res. in Milano via
Friuli n. 88, anche c/o avv. Armando Cillario, Corso di P.ta Vittoria n.
31 MI;
IMPUTATI
A) del reato p.e p. dagli artt. 113, 589, 61 n. 3 C.P., per aver, in
cooperazione colposa tra di loro, cagionato la morte di Zibecchi Giannino
per colpa aggravata dalla previsione dell’evento: il cap. Gonella,
infatti, quale comandante della colonna inviata dal comando del III Bgt.
CC. verso la caserma di via Fiamma, dove era stato segnalato il pericolo
di un assalto da parte di dimostranti, ordinava ai militari a lui
subordinati di imboccare corso XXII Marzo, effettuando con gli automezzi
una manovra “a sfollagente”, sì da percorrere a ventaglio l’intera
platea stradale e i marciapiedi laterali, manovra non giustificata dalla
situazione di fatto e prevedibilmente pericolosa per l’incolumità di
quanti si trovavano in corso XXII Marzo; il ten. Gambardella, quale
ufficiale capo macchina ed il carabiniere Chiarieri, quale conducente
l’automezzo Fiat CM 52 tg. EI 601206, eseguivano la suddetta manovra
nonostante la situazione di fatto ne dimostrasse l’inutilità e la
pericolosità, conducendo comunque il loro mezzo sulla corsia di sinistra,
contro mano, ad una velocità di circa 35 Kmh., salendo altresì sul
marciapiede affollato di manifestanti i quali per evitare di essere
travolti, o si appiattivano contro i muri degli edifici laterali o si
spostavano, correndo verso la platea stradale, come lo Zibecchi che si
comportava in tal modo proprio nel momento in cui il camion discendeva dal
marciapiede tagliando diagonalmente la strada; lo Zibecchi veniva così
investito dal paraurti anteriore e dalla calandra dell’automezzo e
successivamente, schiacciato dalle ruote decedeva sul colpo.
In Milano, il 17 Aprile 1975
B) Gonella Alberto, inoltre, del reato di cui agli artt. 113, 590, 61 n. 3
C.P., per aver cagionato, in cooperazione colposa, aggravata dalla
previsione dell’evento, con Gambardella Alberto e con Chiarieri Sergio,
nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra e con la
medesima condotta sopra descritta, lesioni personali, guarite in gg.
sette, a Giudice Roberto e una contusione alla faccia laterale della
coscia sinistra a Beltramo Ceppi Fulvio;
per aver, ancora cagionato, per aver cagionato, in cooperazione colposa,
aggravata dalla previsione dell’evento, con Bracaglia Alberto e
Brizzolari Benvenuto, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui
al capo a), lesioni colpose a Signorini Dario, che riportava una frattura
bimalleolare con un periodo di malattia di centoventi giorni e con
l’indebolimento permanente dell’organo della deambulazione: il brig.
Brizzolati, infatti, quale sottufficiale capo-macchina, e il carabiniere
Bracaglia, quale conducente dell’auto Fiat CM 52 tgt. EI 601205, in
seguito all’ordine ricevuto dal Gonella, eseguivano manovre analoghe a
quella descritta nel capo a), nonostante la situazione di fatto ne
dimostrasse l’inutilità e la pericolosità, conducendo il loro mezzo
sulla corsia di destra di corso XXII Marzo, ad una velocità elevata ,
salendo altresì sul marciapiede antistante il bar “Motta”,
marciapiede affollato di manifestanti i quali, per evitare di essere
travolti, si appiattivano contro i muri degli edifici o si spostavano
sulla strada, come il Signorini, a anteriore dell’autocarro
dei carabinieri, che in quel momento era sul marciapiedi; Signorini, a
causa dello spostamento brusco, onde evitare di essere urtato dalla
fiancata dell’autocarro, riportava la frattura del malleolo peroneale e
di quello tibiale con le conseguenze sopra indicate.
In Milano, il 17 Aprile 1975
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17 aprile 1975, all’indomani dell’omicidio di Claudio Varalli,
giovane appartenente al Movimento studentesco, ad opera di un avversario
politico, la città di Milano fu sconvolta da una serie di episodi di
violenza (aggressioni a privati cittadini, devastazioni di sedi del M.S.I.,
incursioni, vandalismi e incendi in esercizi pubblici e redazioni di
giornali, attacco ad automezzi e reparti delle forze dell’ordine)
verificatisi a margine di una manifestazione di protesta con comizio e
corteo che aveva preso le mosse da piazza Cavour. G1i incidenti di gran
lunga più gravi si verificarono nell’area compresa tra via Mancini;
dove le forze dell’ordine erano schierate a protezione della Federazione
provinciale del M.S.I., corso XXII Marzo, piazza S. Maria del Suffragio e
via Fiamma: qui numerosi automezzi della polizia e dei Carabinieri furono
dati alle fiamme mediante il lancio di bottiglie incendiarie, mentre i
reparti, pressoché esaurite le riserve di candelotti lacrimogeni, sotto
la pressione di consistenti gruppi di dimostranti, erano costretti ad
arretrare. Alle ore 12,45 transitò per corso XXII Marzo, diretta da
piazza 5 Giornate verso piazza S. Maria del Suffragio, una colonna di
automezzi (alcune campagnole A.R., alcuni autocarri leggeri CL-51, alcuni
autocarri pesanti CM-52) inviata d’urgenza dalla caserma dei Carabinieri
di via Lamarmora con un contingente di uomini del III Battaglione Milano
al comando del capitano Alberto Gonella il cui intervento non era stato
programmato in anticipo ma deciso all’ultimo momento per il precipitare
della situazione.
Transitata tra una gragnola di sassi, altri oggetti contundenti e
bottiglie incendiarie la colonna che, salvo la campagnola di testa
allontanatasi per spegnere le fiamme dalle quali era rimasta avvolta, si
arrestò nel tratto di corso XXII Marzo compreso tra via Mancini e piazza
S. Maria del Suffragio, discesi gli uomini ed effettuate da questi e dai
reparti già in luogo alcune cariche valse a disperdere i dimostranti, si
constatò che sulla carreggiata sinistra di corso XXII Marzo,
all’incirca all’altezza della laterale via Cellini, giaceva il corpo
esanime di un giovane, identificato per il ventiseienne Giannino Ribecchi
il quale fino a pochi attimi prima aveva partecipato tra i dimostranti
all’azione contro i reparti attestati in via Mancini. Era accaduto che
uno degli autocarri pesanti della colonna, un CM-52, targa E.I. 601206,
guidato dal carabiniere diciottenne Sergio Chiarirei alla cui sinistra era
seduto come capomacchina il sottotenente Alberto Gambardella,
nell’imboccare corso XXII Marzo anziché immettersi subito – come gli
automezzi che lo precedevano – nella corsia centrale riservata ai mezzi
pubblici e delimitata dal cosiddetto serpentone, aveva percorso qualche
decina di metri completamente spostato sulla sinistra, salendo ad un certo
punto sul marciapiede gremito di dimostranti. Discesone, mentre
diagonalmente si dirigeva verso la corsia centrale (nella quale era poi
rientrato saltando il “serpentone”) aveva investito e sbalzato in
avanti lo Zibecchi, che fuggiva dal marciapiede verso il centro della
strada, e lo aveva quindi sorpassato, con la ruota anteriore sinistra
schiacciandogli il cranio. Lo stesso autocarro aveva anche urtato,
all’incirca nel medesimo contesto di manovra, altre due persone –
Roberto Giudici e Fulvio Beltramo Ceppi – provocando loro lesioni. A
pochi secondi di distanza un altro autocarro pesante, il CM-52, targa E.I.
601205, guidato dal carabiniere Alberto Bracaglia con il brig. Benvenuto
Brizzolati come capomacchina, che nella colonna seguiva quello del
Chiarieri, aveva a sua volta tagliato, salendovi, l’angolo destro del
marciapiede del corso XXII Marzo su piazza 5 Giornate, dove si trovavano
pure numerosi dimostranti, e aveva provocato una frattura bimalleolare a
Dario Signorini, costretto a un brusco spostamento per evitare di venire
investito. L’automezzo era poi entrato anch’esso nella corsia
centrale.
A conclusione di una laboriosa indagine, nel corso della quale vennero
acquisite fotografie e pellicole cinematografiche di privati operatori,
vennero ascoltati numerosi testimoni civili e militari, venne eseguito un
complesso esperimento giudiziale nei medesimi luoghi dei fatti, e vennero
eseguite una perizia tecnica e varie perizie medico legali anche sulla
persona del carabiniere Chiarieri il quale asseriva di aver perduto il
controllo dell’autocarro per essere stato colpito da oggetti contundenti
al volto e al collo, il Giudice istruttore con ordinanza-sentenza del 22
Giugno 1979 – oltre prosciogliere numerosi soggetti da imputazioni
attinenti alla partecipazione ai disordini, e a prosciogliere per
intervenuta amnistia il Gambardella, il Chiarirei, il Bracaglia e il
Brizzolari da imputazioni di lesioni colpose in danno di coloro che
avevano riportato fratture e contusioni per effetto delle manovre dei due
autocarri – rinviò il Gonella (che aveva rinunziato all’amnistia
quanto ai reati di lesioni colpose), il Gambardella e il Chiarieri al
giudizio del Tribunale di Milano perché rispondessero dei reati loro
rispettivamente ascritti come in epigrafe. Il Giudice istruttore, in
particolare, disattendendo – in conformità delle richieste del Pubblico
Ministero – la tesi secondo cui il carabiniere Chiarieri aveva perduto
il controllo dell’autocarro a causa delle lesioni riportate (e
oggettivamente constatate dalla perizia medico-legale), ritenne che fosse
stata attuata da tutta l’autocolonna una preordinata manovra a
“sfollagente”, inopportuna sia perché la condizione della piazza era
in quella fase già in via di decongestionamento, sia perché gli
autocarri non si prestavano comunque per la loro pesantezza e scarsa
manovrabilità a un uso siffatto. Donde la responsabilità
dell’ufficiale capocolonna (il Gonella), dell’autista (il Chiarieri) e
dell’ufficiale capomacchina (il Gambardella).
Un primo dibattimento venne celebrato davanti alla IV sezione penale del
Tribunale di Milano nelle udienze del 15 Ottobre 1979 e seguenti.
All’esito della discussione il Tribunale pronunziò ordinanza in data 27
Ottobre 1979 con la quale, ritenuto in fatto che gli imputati avevano
ricevuto l’ordine da ufficiali superiori dell’Arma di recarsi a
prestare rinforzi non già alla caserma di via Fiamma (Compagnia Monforte)
bensì ai reparti attaccati dai dimostranti in via Mancini, e di
disperdere la folla caricandola con gli automezzi – ordine che il
Tribunale “al di là dell’inadeguatezza dei mezzi impiegati…”
reputava “… di per sé legittimo” – osservò che il fatto così
accertato era diverso da quello contestato, e che in relazione ad esso non
poteva definirsi la posizione degli imputati, vuoi perché l’azione
penale era stata promossa su altri presupposti, vuoi perché l’azione
penale si sarebbe, diversamente, vincolata l’attività del Pubblico
Ministero conseguente all’invio degli atti al suo ufficio per
l’indagine sulle eventuali responsabilità dei superiori degli attuali
imputati. Pertanto, ai sensi dell’art. 477, comma 2°, c.p.p., restituì
gli atti al Pubblico ministero per l’ulteriore attività di sua
competenza.
L’Ufficio del Pubblico Ministero non condivise la deliberazione del
Tribunale, e con atto del 10 gennaio 1980 elevò conflitto, osservando che
la supposta diversità del fatto non sussisteva, che il Tribunale avrebbe
potuto e dovuto giudicare in ordine alle imputazioni ascritte ai tre
prevenuti, che così facendo in nessun caso il Tribunale arabiniere diciottenne Sergio Chiarirei alla cui sinistra era
seduto come capomacchina il sottotenente Alberto Gambardella,
nell’imboccare corso XXII Marzo anziché immettersi subito – come gli
automezzi che lo precedevano – nella corsia centrale riservata ai mezzi
pubblici e delimitata dal cosiddetto serpentone, aveva percorso qualche
decina di metri completamente spostato sulla sinistra, salendo ad un certo
punto sul marciapiede gremito di dimostranti. Discesone, mentre
diagonalmente si dirigeva verso la corsia centrale (nella quale era poi
rientrato saltando il “serpentone”) aveva investito e sbalzato in
avanti lo Zibecchi, che fuggiva dal marciapiede verso il centro della
strada, e lo aveva quindi sorpassato, con la ruota anteriore sinistra
schiacciandogli il cranio. Lo stesso autocarro aveva anche urtato,
all’incirca nel medesimo contesto di manovra, altre due persone –
Roberto Giudici e Fulvio Beltramo Ceppi – provocando loro lesioni. A
pochi secondi di distanza un altro autocarro pesante, il CM-52, targa E.I.
601205, guidato dal carabiniere Alberto Bracaglia con il brig. Benvenuto
Brizzolati come capomacchina, che nella colonna seguiva quello del
Chiarieri, aveva a sua volta tagliato, salendovi, l’angolo destro del
marciapiede del corso XXII Marzo su piazza 5 Giornate, dove si trovavano
pure numerosi dimostranti, e aveva provocato una frattura bimalleolare a
Dario Signorini, costretto a un brusco spostamento per evitare di venire
investito. L’automezzo era poi entrato anch’esso nella corsia
centrale.
A conclusione di una laboriosa indagine, nel corso della quale vennero
acquisite fotografie e pellicole cinematografiche di privati operatori,
vennero ascoltati numerosi testimoni civili e militari, venne eseguito un
complesso esperimento giudiziale nei medesimi luoghi dei fatti, e vennero
eseguite una perizia tecnica e varie perizie medico legali anche sulla
persona del carabiniere Chiarieri il quale asseriva di aver perduto il
controllo dell’autocarro per essere stato colpito da oggetti contundenti
al volto e al collo, il Giudice istruttore con ordinanza-sentenza del 22
Giugno 1979 – oltre prosciogliere numerosi soggetti da imputazioni
attinenti alla partecipazione ai disordini, e a prosciogliere per
intervenuta amnistia il Gambardella, il Chiarirei, il Bracaglia e il
Brizzolari da imputazioni di lesioni colpose in danno di coloro che
avevano riportato fratture e contusioni per effetto delle manovre dei due
autocarri – rinviò il Gonella (che aveva rinunziato all’amnistia
quanto ai reati di lesioni colpose), il Gambardella e il Chiarieri al
giudizio del Tribunale di Milano perché rispondessero dei reati loro
rispettivamente ascritti come in epigrafe. Il Giudice istruttore, in
particolare, disattendendo – in conformità delle richieste del Pubblico
Ministero – la tesi secondo cui il carabiniere Chiarieri aveva perduto
il controllo dell’autocarro a causa delle lesioni riportate (e
oggettivamente constatate dalla perizia medico-legale), ritenne che fosse
stata attuata da tutta l’autocolonna una preordinata manovra a
“sfollagente”, inopportuna sia perché la condizione della piazza era
in quella fase già in via di decongestionamento, sia perché gli
autocarri non si prestavano comunque per la loro pesantezza e scarsa
manovrabilità a un uso siffatto. Donde la responsabilità
dell’ufficiale capocolonna (il Gonella), dell’autista (il Chiarieri) e
dell’ufficiale capomacchina (il Gambardella).
Un primo dibattimento venne celebrato davanti alla IV sezione penale del
Tribunale di Milano nelle udienze del 15 Ottobre 1979 e seguenti.
All’esito della discussione il Tribunale pronunziò ordinanza in data 27
Ottobre 1979 con la quale, ritenuto in fatto che gli imputati avevano
ricevuto l’ordine da ufficiali superiori dell’Arma di recarsi a
prestare rinforzi non già alla caserma di via Fiamma (Compagnia Monforte)
bensì ai reparti attaccati dai dimostranti in via Mancini, e di
disperdere la folla caricandola con gli automezzi – ordine che il
Tribunale “al di là dell’inadeguatezza dei mezzi impiegati…”
reputava “… di per sé legittimo” – osservò che il fatto così
accertato era diverso da quello contestato, e che in relazione ad esso non
poteva definirsi la posizione degli imputati, vuoi perché l’azione
penale era stata promossa su altri presupposti, vuoi perché l’azione
penale si sarebbe, diversamente, vincolata l’attività del Pubblico
Ministero conseguente all’invio degli atti al suo ufficio per
l’indagine sulle eventuali responsabilità dei superiori degli attuali
imputati. Pertanto, ai sensi dell’art. 477, comma 2°, c.p.p., restituì
gli atti al Pubblico ministero per l’ulteriore attività di sua
competenza.
L’Ufficio del Pubblico Ministero non condivise la deliberazione del
Tribunale, e con atto del 10 gennaio 1980 elevò conflitto, osservando che
la supposta diversità del fatto non sussisteva, che il Tribunale avrebbe
potuto e dovuto giudicare in ordine alle imputazioni ascritte ai tre
prevenuti, che così facendo in nessun caso il Tribunale avrebbe vincolato
il Pubblico ministero nell’eventuale esercizio dell’azione penale
contro gli ufficiali superiori. La Corte di cassazione, risolvendo il
conflitto con sentenza del 14 aprile 1980, accolse i rilievi del Pubblico
ministero, annullò l’ordinanza 27 ottobre 1979 e trasmise gli atti al
Tribunale di Milano per l’ulteriore corso. Il Presidente del tribunale
in un primo tempo assegnò il processo alla stessa IV sezione già a suo
tempo investita; con successivo decreto del 6 giugno 1980, peraltro, preso
atto che il Presidente della IV sezione ravvisava “motivi di opportunità
per l’assegnazione ad altra sezione in seguito al provvedimento della
Corte di cassazione”, assegnò il processo alla VIII sezione penale.
Fissato nuovamente per il 12 novembre 1980, il dibattimento è stato
celebrato davanti a questa sezione alla presenza degli imputati Chiarieri
e Gonella, nella contumacia dell’imputato Gambardella, e nel
contradditorio con le parti civili Carlo Ziabecchi, Fulvio Beltramo Ceppi,
Roberto Giudici e Dario Signorini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'ordinanza pronunziata il 27 ottobre 1979 dall'altra sezione di
questo Tribunale traspare con sufficiente chiarezza - pur attraverso la
prudenziale fraseologia che è d'obbligo quando il giudice per ragioni di
rito non ritenga di poter definire il merito dalla causa - un
apprezzamento della fattispecie concreta orientato a valorizzare, nei
riflessi favorevoli alla posizione degli imputati derivanti
dall'applicazione dell'art. 5l c.p., la sostanziale o apparente legittimità
dell'ordine di carica "a sfollagente" che, nella situazione di
"vera e propria guerriglia urbana certamente da non equipararsi alle
normali turbolenze di una folla di dimostranti" (pag.9), altrove
definita "gravissima" (pag.13) per il massiccio attacco subito
dalle forze dell'ordine, si ipotizzava fosse stato impartito dai vertici
della catena gerarchica dell'Arma.
All'esito del dibattimento integralmente rinnovato e su qualche punto
ampliato, questo Tribunale ritiene di dover giungere egualmente
all'assoluzione degli imputati, ma per motivi radicalmente diversi.
Incertezze, lacune mnemoniche, contraddizioni sono state a più riprese
constatate nelle varie fasi del processo e contestate a imputati e
testimoni. Senza volerne negare l'esistenza, e senza poter escludere che
in parte siano riconducibili a intenti e talora a eccessi difensivi,
reputa il Tribunale che esse interessino aspetti marginali e comunque non
essenziali alla valutazione giuridica dei fatti. Un esempio per tutti è
offerto dalla controversia sul parallelepipedo di metallo nel quale alcuni
hanno creduto di individuare l'oggetto che colpì allo zigomo il
carabiniere Chiarieri e ai cui discussi passaggi da una mano e da una
tasca all'altra si è attribuita un'irragionevole importanza, posto che la
lesione ossea patita dal Chiarieri era stata, in sé, irrefutabilmente
accertata dal perito recatosi in ospedale a esaminare il militare e la
documentazione clinica a pochissimi giorni di distanza dall'episodio.
D'altronde dalle 1acune, dalle incertezze, dalle contraddizioni - se
ingiustificabili - possono ricavarsi talvo1ta elementi di rafforzamento di
prove fondate altrove, non certo ragioni per dare corpo a congetture
costruite aprioristicamente. Soltanto, poi, un grezzo semplicismo ignaro,
o volutamente dimentico della complessa problematica psicologica della
percezione, della memorizzazione e della riproduzione dei dati, che non
solo nei laboratori sperimentali ma nell'esperienza giudiziaria accade
quotidianamente di dover affrontare, potrebbe condurre a generalizzare
accuse di falsità, quando si sollecitino e si ricevano con contrastanti
risultati dalla memoria di protagonisti e testimoni informazioni su
avvenimenti precipitosi e dispersivi, investiti di forti cariche di
emotività, concentrati in brevissimi segmenti temporali. E, sempre a
titolo di esempio, potrebbero qui ricordarsi le testimonianze di
Mariangela Scozzaro, commessa del negozio GAP, secondo la quale
l'autocarro di Chiarieri marciava lungo corso XXII Marzo verso piazza 5
Giomate (C/4, f. 48), di Paolo Toniolo, secondo cui le due (?) camionette
di testa della colonna imboccarono la carreggiata destra della strada,
seguite dagli autocarri (ivi, f. 49) di Mauro Di Prete, secondo cui
l'autocarro di Chiarieri dopo l'investimento proseguì nella carreggiata
di sinistra (ivi, f. 54): informazioni, tutte, pacificamente erronee e
definitivamente sepolte, senza clamore, tra le pagine del pche si trovò improvvisamente a dover
divaricare le gambe per evitare di inciampare in altra persona che gli era
caduta davanti e con tale brusco movimento subiva lo schiacciamento del
piede destro, che veniva travolto dalla ruota anteriore dell’autocarro
dei carabinieri, che in quel momento era sul marciapiedi; Signorini, a
causa dello spostamento brusco, onde evitare di essere urtato dalla
fiancata dell’autocarro, riportava la frattura del malleolo peroneale e
di quello tibiale con le conseguenze sopra indicate.
In Milano, il 17 Aprile 1975
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17 aprile 1975, all’indomani dell’omicidio di Claudio Varalli,
giovane appartenente al Movimento studentesco, ad opera di un avversario
politico, la città di Milano fu sconvolta da una serie di episodi di
violenza (aggressioni a privati cittadini, devastazioni di sedi del M.S.I.,
incursioni, vandalismi e incendi in esercizi pubblici e redazioni di
giornali, attacco ad automezzi e reparti delle forze dell’ordine)
verificatisi a margine di una manifestazione di protesta con comizio e
corteo che aveva preso le mosse da piazza Cavour. G1i incidenti di gran
lunga più gravi si verificarono nell’area compresa tra via Mancini;
dove le forze dell’ordine erano schierate a protezione della Federazione
provinciale del M.S.I., corso XXII Marzo, piazza S. Maria del Suffragio e
via Fiamma: qui numerosi automezzi della polizia e dei Carabinieri furono
dati alle fiamme mediante il lancio di bottiglie incendiarie, mentre i
reparti, pressoché esaurite le riserve di candelotti lacrimogeni, sotto
la pressione di consistenti gruppi di dimostranti, erano costretti ad
arretrare. Alle ore 12,45 transitò per corso XXII Marzo, diretta da
piazza 5 Giornate verso piazza S. Maria del Suffragio, una colonna di
automezzi (alcune campagnole A.R., alcuni autocarri leggeri CL-51, alcuni
autocarri pesanti CM-52) inviata d’urgenza dalla caserma dei Carabinieri
di via Lamarmora con un contingente di uomini del III Battaglione Milano
al comando del capitano Alberto Gonella il cui intervento non era stato
programmato in anticipo ma deciso all’ultimo momento per il precipitare
della situazione.
Transitata tra una gragnola di sassi, altri oggetti contundenti e
bottiglie incendiarie la colonna che, salvo la campagnola di testa
allontanatasi per spegnere le fiamme dalle quali era rimasta avvolta, si
arrestò nel tratto di corso XXII Marzo compreso tra via Mancini e piazza
S. Maria del Suffragio, discesi gli uomini ed effettuate da questi e dai
reparti già in luogo alcune cariche valse a disperdere i dimostranti, si
constatò che sulla carreggiata sinistra di corso XXII Marzo,
all’incirca all’altezza della laterale via Cellini, giaceva il corpo
esanime di un giovane, identificato per il ventiseienne Giannino Ribecchi
il quale fino a pochi attimi prima aveva partecipato tra i dimostranti
all’azione contro i reparti attestati in via Mancini. Era accaduto che
uno degli autocarri pesanti della colonna, un CM-52, targa E.I. 601206,
guidato dal carabiniere diciottenne Sergio Chiarirei alla cui sinistra era
seduto come capomacchina il sottotenente Alberto Gambardella,
nell’imboccare corso XXII Marzo anziché immettersi subito – come gli
automezzi che lo precedevano – nella corsia centrale riservata ai mezzi
pubblici e delimitata dal cosiddetto serpentone, aveva percorso qualche
decina di metri completamente spostato sulla sinistra, salendo ad un certo
punto sul marciapiede gremito di dimostranti. Discesone, mentre
diagonalmente si dirigeva verso la corsia centrale (nella quale era poi
rientrato saltando il “serpentone”) aveva investito e sbalzato in
avanti lo Zibecchi, che fuggiva dal marciapiede verso il centro della
strada, e lo aveva quindi sorpassato, con la ruota anteriore sinistra
schiacciandogli il cranio. Lo stesso autocarro aveva anche urtato,
all’incirca nel medesimo contesto di manovra, altre due persone –
Roberto Giudici e Fulvio Beltramo Ceppi – provocando loro lesioni. A
pochi secondi di distanza un altro autocarro pesante, il CM-52, targa E.I.
601205, guidato dal carabiniere Alberto Bracaglia con il brig. Benvenuto
Brizzolati come capomacchina, che nella colonna seguiva quello del
Chiarieri, aveva a sua volta tagliato, salendovi, l’angolo destro del
marciapiede del corso XXII Marzo su piazza 5 Giornate, dove si trovavano
pure numerosi dimostranti, e aveva provocato una frattura bimalleolare a
Dario Signorini, costretto a un brusco spostamento per evitare di venire
investito. L’automezzo era poi entrato anch’esso nella corsia
centrale.
A conclusione di una laboriosa indagine, nel corso della quale vennero
acquisite fotografie e pellicole cinematografiche di privati operatori,
vennero ascoltati numerosi testimoni civili e militari, venne eseguito un
complesso esperimento giudiziale nei medesimi luoghi dei fatti, e vennero
eseguite una perizia tecnica e varie perizie medico legali anche sulla
persona del carabiniere Chiarieri il quale asseriva di aver perduto il
controllo dell’autocarro per essere stato colpito da oggetti contundenti
al volto e al collo, il Giudice istruttore con ordinanza-sentenza del 22
Giugno 1979 – oltre prosciogliere numerosi soggetti da imputazioni
attinenti alla partecipazione ai disordini, e a prosciogliere per
intervenuta amnistia il Gambardella, il Chiarirei, il Bracaglia e il
Brizzolari da imputazioni di lesioni colpose in danno di coloro che
avevano riportato fratture e contusioni per effetto delle manovre dei due
autocarri – rinviò il Gonella (che aveva rinunziato all’amnistia
quanto ai reati di lesioni colpose), il Gambardella e il Chiarieri al
giudizio del Tribunale di Milano perché rispondessero dei reati loro
rispettivamente ascritti come in epigrafe. Il Giudice istruttore, in
particolare, disattendendo – in conformità delle richieste del Pubblico
Ministero – la tesi secondo cui il carabiniere Chiarieri aveva perduto
il controllo dell’autocarro a causa delle lesioni riportate (e
oggettivamente constatate dalla perizia medico-legale), ritenne che fosse
stata attuata da tutta l’autocolonna una preordinata manovra a
“sfollagente”, inopportuna sia perché la condizione della piazza era
in quella fase già in via di decongestionamento, sia perché gli
autocarri non si prestavano comunque per la loro pesantezza e scarsa
manovrabilità a un uso siffatto. Donde la responsabilità
dell’ufficiale capocolonna (il Gonella), dell’autista (il Chiarieri) e
dell’ufficiale capomacchina (il Gambardella).
Un primo dibattimento venne celebrato davanti alla IV sezione penale del
Tribunale di Milano nelle udienze del 15 Ottobre 1979 e seguenti.
All’esito della discussione il Tribunale pronunziò ordinanza in data 27
Ottobre 1979 con la quale, ritenuto in fatto che gli imputati avevano
ricevuto l’ordine da ufficiali superiori dell’Arma di recarsi a
prestare rinforzi non già alla caserma di via Fiamma (Compagnia Monforte)
bensì ai reparti attaccati dai dimostranti in via Mancini, e di
disperdere la folla caricandola con gli automezzi – ordine che il
Tribunale “al di là dell’inadeguatezza dei mezzi impiegati…”
reputava “… di per sé legittimo” – osservò che il fatto così
accertato era diverso da quello contestato, e che in relazione ad esso non
poteva definirsi la posizione degli imputati, vuoi perché l’azione
penale era stata promossa su altri presupposti, vuoi perché l’azione
penale si sarebbe, diversamente, vincolata l’attività del Pubblico
Ministero conseguente all’invio degli atti al suo ufficio per
l’indagine sulle eventuali responsabilità dei superiori degli attuali
imputati. Pertanto, ai sensi dell’art. 477, comma 2°, c.p.p., restituì
gli atti al Pubblico ministero per l’ulteriore attività di sua
competenza.
L’Ufficio del Pubblico Ministero non condivise la deliberazione del
Tribunale, e con atto del 10 gennaio 1980 elevrebbe vincolato
il Pubblico ministero nell’eventuale esercizio dell’azione penale
contro gli ufficiali superiori. La Corte di cassazione, risolvendo il
conflitto con sentenza del 14 aprile 1980, accolse i rilievi del Pubblico
ministero, annullò l’ordinanza 27 ottobre 1979 e trasmise gli atti al
Tribunale di Milano per l’ulteriore corso. Il Presidente del tribunale
in un primo tempo assegnò il processo alla stessa IV sezione già a suo
tempo investita; con successivo decreto del 6 giugno 1980, peraltro, preso
atto che il Presidente della IV sezione ravvisava “motivi di opportunità
per l’assegnazione ad altra sezione in seguito al provvedimento della
Corte di cassazione”, assegnò il processo alla VIII sezione penale.
Fissato nuovamente per il 12 novembre 1980, il dibattimento è stato
celebrato davanti a questa sezione alla presenza degli imputati Chiarieri
e Gonella, nella contumacia dell’imputato Gambardella, e nel
contradditorio con le parti civili Carlo Ziabecchi, Fulvio Beltramo Ceppi,
Roberto Giudici e Dario Signorini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'ordinanza pronunziata il 27 ottobre 1979 dall'altra sezione di
questo Tribunale traspare con sufficiente chiarezza - pur attraverso la
prudenziale fraseologia che è d'obbligo quando il giudice per ragioni di
rito non ritenga di poter definire il merito dalla causa - un
apprezzamento della fattispecie concreta orientato a valorizzare, nei
riflessi favorevoli alla posizione degli imputati derivanti
dall'applicazione dell'art. 5l c.p., la sostanziale o apparente legittimità
dell'ordine di carica "a sfollagente" che, nella situazione di
"vera e propria guerriglia urbana certamente da non equipararsi alle
normali turbolenze di una folla di dimostranti" (pag.9), altrove
definita "gravissima" (pag.13) per il massiccio attacco subito
dalle forze dell'ordine, si ipotizzava fosse stato impartito dai vertici
della catena gerarchica dell'Arma.
All'esito del dibattimento integralmente rinnovato e su qualche punto
ampliato, questo Tribunale ritiene di dover giungere egualmente
all'assoluzione degli imputati, ma per motivi radicalmente diversi.
Incertezze, lacune mnemoniche, contraddizioni sono state a più riprese
constatate nelle varie fasi del processo e contestate a imputati e
testimoni. Senza volerne negare l'esistenza, e senza poter escludere che
in parte siano riconducibili a intenti e talora a eccessi difensivi,
reputa il Tribunale che esse interessino aspetti marginali e comunque non
essenziali alla valutazione giuridica dei fatti. Un esempio per tutti è
offerto dalla controversia sul parallelepipedo di metallo nel quale alcuni
hanno creduto di individuare l'oggetto che colpì allo zigomo il
carabiniere Chiarieri e ai cui discussi passaggi da una mano e da una
tasca all'altra si è attribuita un'irragionevole importanza, posto che la
lesione ossea patita dal Chiarieri era stata, in sé, irrefutabilmente
accertata dal perito recatosi in ospedale a esaminare il militare e la
documentazione clinica a pochissimi giorni di distanza dall'episodio.
D'altronde dalle 1acune, dalle incertezze, dalle contraddizioni - se
ingiustificabili - possono ricavarsi talvo1ta elementi di rafforzamento di
prove fondate altrove, non certo ragioni per dare corpo a congetture
costruite aprioristicamente. Soltanto, poi, un grezzo semplicismo ignaro,
o volutamente dimentico della complessa problematica psicologica della
percezione, della memorizzazione e della riproduzione dei dati, che non
solo nei laboratori sperimentali ma nell'esperienza giudiziaria accade
quotidianamente di dover affrontare, potrebbe condurre a generalizzare
accuse di falsità, quando si sollecitino e si ricevano con contrastanti
risultati dalla memoria di protagonisti e testimoni informazioni su
avvenimenti precipitosi e dispersivi, investiti di forti cariche di
emotività, concentrati in brevissimi segmenti temporali. E, sempre a
titolo di esempio, potrebbero qui ricordarsi le testimonianze di
Mariangela Scozzaro, commessa del negozio GAP, secondo la quale
l'autocarro di Chiarieri marciava lungo corso XXII Marzo verso piazza 5
Giomate (C/4, f. 48), di Paolo Toniolo, secondo cui le due (?) camionette
di testa della colonna imboccarono la carreggiata destra della strada,
seguite dagli autocarri (ivi, f. 49) di Mauro Di Prete, secondo cui
l'autocarro di Chiarieri dopo l'investimento proseguì nella carreggiata
di sinistra (ivi, f. 54): informazioni, tutte, pacificamente erronee e
definitivamente sepolte, senza clamore, tra le pagine del processo come
relitti privi di interesse.
La tesi, secondo cui l'autoco1onna avrebbe ricevuto l'ordine di caricare i
dimostranti con gli automezzi, è rimasta allo stato di mera congettura.
Nessuno dei testimoni, nessuno degli imputati di questo procedimento (due
dei quali, Gonella e Gambardella, non più appartenenti all'Arma; il
terzo, Chiarieri, astrattamente interessato più di chiunque altro a
rifugiarsi, da semplice gregario all'epoca non ancora diciannovenne,
dietro lo schermo dell'ordine dei superiori), nessuno degli indiziati
nell'altra inchiesta apertasi dopo l'ordinanza 27 ottobre 1979, ha mai
affermato l'esistenza di un ordine del genere, ma al contrario, tutti
l'hanno negata.
Né l'accusa pubblica né l'agguerrita a accusa privata hanno citato un
solo esempio storico di cariche operate contro la folla da reparti di
Carbinieri direttamente con gli automezzi, prima o dopo del 17 aprile
1975, ciò che significa indiscutibilmente l'estraneità di tali manovre
alla prassi dell'Arma, sebbene il punto 28.3 della pubblicazione n. 9041
"Impiego dei reparti dell'Arma nei servizi di O.P. Norme
esecutive", del 1967 (prodotta nel precedente dibattimento, udienza
23 ottobre 1979) contempli la "carica a piedi e su automezzi":
normativa, peraltro, che è stata concordemente definita di carattere
sperimentale, che non consta abbia mai avuto attuazione neppure in sede
addestrativi, e che in ogni caso prevedeva - con strumentazioni accessorie
e modalità affatto particolari - solo l'uso delle campagnole (A.R.) e
degli autocarri leggeri con i teloni arrotolati, non anche degli autocarri
pesanti quali i CM 52.
L'ordine di una siffatta inedita manovra, alla quale gli automezzi pesanti
erano del tutto inidonei e che sarebbe stata obiettivamente rischiosa non
solo per la fo1la ma per gli stessi militari (traspostati su mezzi non
agi1i, a baricentro alto, con sterzatura limitata e priva di
servomeccanismi come pure di "ritorno" del volante), a tutto
concedere si sarebbe potuto concepire se impartito sul campo, di fronte
alla folla minacciosa e in prossimità del contatto. E' pacifico però che
gli autocarri non avevano radio a bordo e non potevano perciò ricevere
ordini durante la marcia, così come è pacifico che la colonna non ebbe
un arresto generale in piazza 5 Giornate, e che l'ufficiale capocolonna
non scese dalla sua campagnola ma al contrario, imboccato il corso fu
costretto dalle fiamme che ben presto lo avvolsero ad accelerare
l'andatura e lasciare di fatto il comando all'ufficiale della campagnola
di coda. Dunque l'ordine, non comunicato durante il percorso né sul
teatro degli avvenimenti, dovrebbe esserlo stato all'atto della partenza
dalla caserma di via Lamarmora, o ancora prima.
Ipotesi, peraltro, non solo non suffragata da prove storiche, ma del tutto
irreale, giacché né l'ufficiale precipitosamente chiamato a formare e
comandare la colonna, né il comandante del Battaglione, né i più alti
ufficiali con i quali quest'ultimo era stato in contatto radio,
possedevano dalle rispettive sedi una conoscenza particolareggiata della
situazione nel corso XXII Marzo e nelle adiacenze, avendo ricevuto
soltanto segnalazioni di pericolo imminente che, nel rapido evolversi
tipico dei movimenti di piazza non consentivano una decisione aprioristica
circa le modalità tattiche dell'intervento, al contrario postulavano un
adattamento dell'azione alla variabile concretezza del momento in cui il
reparto fosse giunto sul posto. E meno che mai poteva essere decisa per
così dire a tavolino una modalità d'intervento tanto drastica e tanto
singolare - e del tutto inedita, lo si è rilevato: ciò che contribuisce
a colorarla di improbabilità, tenuto conto degli schematismi
tendenzialmente rigidi e intellettualmente conservatori della mentalità
militare - come la carica con gli automezzi pesanti.
Quanto poi al quesito se la colonna avesse ricevuto ordine di portarsi in
via Fiamma al soccorso del Comando della Compagnia Monforte - dove un
manipolo minaccioso di dimostranti si avvicinava alla caserma pressoché
sguarnita incendiando autovetture - o in Via Mancini angolo corso XXII
Marzo, trattasi di un argomento controverso la cui importanza è stata
chiaramente sopravvalutata sia dalle parti sia dal Tribunale nella
precedente tornata dibattimentale. La prima alternativa è tutt'altro che
incompatibile con le circostanze accertate, posto che il percorso seguito
dalla colonna, contrariamente a quanto tralaticiamente ripetuto per tanti
anni, era il più breve per raggiungere piazza S.Maria del Suffragio (la
caserma della Compagnia. Monforte è nell'isolato d'angolo tra tale piazza
e via Fiamma); e che, a smentire le sofisticate illazioni secondo cui la
chiamata d'aiuto da via Fiamma sarebbe giunta alla Centrale operativa dei
Carabinieri dopo la partenza della colonna, sta l'inoppugnabile
registrazione della chiamata ai Vigili del fuoco alle ore 12,21 (registro
annotazioni acquisito in fotocopia e allegato al verbale della udienza 25
ottobre 1979, foglio 4) per l'intervento in S. Maria del Suffragio,
proveniente attraverso il "113" sicuramente dal m.llo Zappalà,
che ha testimoniato la contestualità cronologica tra tale chiamata e
quella alla Centrale operativa, a seguito della quale fu dato il
"via" alla partenza del reparto automontato. Ma a prescindere da
questi rilievi, la contrapposizione tra l'obiettivo "via Fiamma"
e l'obiettivo "via Mancini" è palesemente artificiosa, in primo
luogo per l'estrema vicinanza dalle due strade, separate da due isolati
soltanto, e interessate da una medesima e contemporanea azione violenta da
parte dei dimostranti, in secondo luogo perché tutte le relazioni di
servizio e le prime dichiarazioni testimoniali dei militari parlano di
intervento del contingente in via Fiamma e in via Mancini, in terzo luogo
perché, escluso che la colonna potesse aggirare la zona e imboccare
dall'estremità opposta via Fiamma, ingombra quel giovedì dalle
bancarelle del mercatino settimanale, era tatticamente del tutto
indifferente giungere sul teatro degli incidenti da via Morosini piuttosto
che da piazza 5 Giornate. Né, comunque, si scorge quale utilità per la
tesi accusatoria dell'ordine di carica con gli automezzi potrebbe
desumersi dall'adozione dell'ipotesi che la destinazione fosse corso XXII
Marzo piuttosto che via Fiamma, dal momento che tutta la zona - come i
filmati drammaticamente mostrano - era flagellata dalla violenza dei
dimostranti.
Sicché in definitiva tale tesi accusatoria rimane ancorata a due soli
indizi, che si dirà subito quanto siano labili. Il primo è legato alla
constatazione che il vice questore Epifani, ai cui ordini si trovava la
forza di via Mancini, qualche diecina di minuti prima, personalmente
ferito alla testa e gravemente preoccupato per il precipitare degli
eventi, aveva via radio invitato a "caricare attorno attorno con le
macchine", "con gli autocarri" (pag. 37 della trascrizione
in atti delle registrazioni effettuate presso la Centrale operativa della
Questura). Il secondo, alla constatazione che, di fatto, il CM-52 guidato
dal Chiarieri si portò suI lato sinistro del corso XXII Marzo, e il CM-52
rocesso come
relitti privi di interesse.
La tesi, secondo cui l'autoco1onna avrebbe ricevuto l'ordine di caricare i
dimostranti con gli automezzi, è rimasta allo stato di mera congettura.
Nessuno dei testimoni, nessuno degli imputati di questo procedimento (due
dei quali, Gonella e Gambardella, non più appartenenti all'Arma; il
terzo, Chiarieri, astrattamente interessato più di chiunque altro a
rifugiarsi, da semplice gregario all'epoca non ancora diciannovenne,
dietro lo schermo dell'ordine dei superiori), nessuno degli indiziati
nell'altra inchiesta apertasi dopo l'ordinanza 27 ottobre 1979, ha mai
affermato l'esistenza di un ordine del genere, ma al contrario, tutti
l'hanno negata.
Né l'accusa pubblica né l'agguerrita a accusa privata hanno citato un
solo esempio storico di cariche operate contro la folla da reparti di
Carbinieri direttamente con gli automezzi, prima o dopo del 17 aprile
1975, ciò che significa indiscutibilmente l'estraneità di tali manovre
alla prassi dell'Arma, sebbene il punto 28.3 della pubblicazione n. 9041
"Impiego dei reparti dell'Arma nei servizi di O.P. Norme
esecutive", del 1967 (prodotta nel precedente dibattimento, udienza
23 ottobre 1979) contempli la "carica a piedi e su automezzi":
normativa, peraltro, che è stata concordemente definita di carattere
sperimentale, che non consta abbia mai avuto attuazione neppure in sede
addestrativi, e che in ogni caso prevedeva - con strumentazioni accessorie
e modalità affatto particolari - solo l'uso delle campagnole (A.R.) e
degli autocarri leggeri con i teloni arrotolati, non anche degli autocarri
pesanti quali i CM 52.
L'ordine di una siffatta inedita manovra, alla quale gli automezzi pesanti
erano del tutto inidonei e che sarebbe stata obiettivamente rischiosa non
solo per la fo1la ma per gli stessi militari (traspostati su mezzi non
agi1i, a baricentro alto, con sterzatura limitata e priva di
servomeccanismi come pure di "ritorno" del volante), a tutto
concedere si sarebbe potuto concepire se impartito sul campo, di fronte
alla folla minacciosa e in prossimità del contatto. E' pacifico però che
gli autocarri non avevano radio a bordo e non potevano perciò ricevere
ordini durante la marcia, così come è pacifico che la colonna non ebbe
un arresto generale in piazza 5 Giornate, e che l'ufficiale capocolonna
non scese dalla sua campagnola ma al contrario, imboccato il corso fu
costretto dalle fiamme che ben presto lo avvolsero ad accelerare
l'andatura e lasciare di fatto il comando all'ufficiale della campagnola
di coda. Dunque l'ordine, non comunicato durante il percorso né sul
teatro degli avvenimenti, dovrebbe esserlo stato all'atto della partenza
dalla caserma di via Lamarmora, o ancora prima.
Ipotesi, peraltro, non solo non suffragata da prove storiche, ma del tutto
irreale, giacché né l'ufficiale precipitosamente chiamato a formare e
comandare la colonna, né il comandante del Battaglione, né i più alti
ufficiali con i quali quest'ultimo era stato in contatto radio,
possedevano dalle rispettive sedi una conoscenza particolareggiata della
situazione nel corso XXII Marzo e nelle adiacenze, avendo ricevuto
soltanto segnalazioni di pericolo imminente che, nel rapido evolversi
tipico dei movimenti di piazza non consentivano una decisione aprioristica
circa le modalità tattiche dell'intervento, al contrario postulavano un
adattamento dell'azione alla variabile concretezza del momento in cui il
reparto fosse giunto sul posto. E meno che mai poteva essere decisa per
così dire a tavolino una modalità d'intervento tanto drastica e tanto
singolare - e del tutto inedita, lo si è rilevato: ciò che contribuisce
a colorarla di improbabilità, tenuto conto degli schematismi
tendenzialmente rigidi e intellettualmente conservatori della mentalità
militare - come la carica con gli automezzi pesanti.
Quanto poi al quesito se la colonna avesse ricevuto ordine di portarsi in
via Fiamma al soccorso del Comando della Compagnia Monforte - dove un
manipolo minaccioso di dimostranti si avvicinava alla caserma pressoché
sguarnita incendiando autovetture - o in Via Mancini angolo corso XXII
Marzo, trattasi di un argomento controverso la cui importanza è stata
chiaramente sopravvalutata sia dalle parti sia dal Tribunale nella
precedente tornata dibattimentale. La prima alternativa è tutt'altro che
incompatibile con le circostanze accertate, posto che il percorso seguito
dalla colonna, contrariamente a quanto tralaticiamente ripetuto per tanti
anni, era il più breve per raggiungere piazza S.Maria del Suffragio (la
caserma della Compagnia. Monforte è nell'isolato d'angolo tra tale piazza
e via Fiamma); e che, a smentire le sofisticate illazioni secondo cui la
chiamata d'aiuto da via Fiamma sarebbe giunta alla Centrale operativa dei
Carabinieri dopo la partenza della colonna, sta l'inoppugnabile
registrazione della chiamata ai Vigili del fuoco alle ore 12,21 (registro
annotazioni acquisito in fotocopia e allegato al verbale della udienza 25
ottobre 1979, foglio 4) per l'intervento in S. Maria del Suffragio,
proveniente attraverso il "113" sicuramente dal m.llo Zappalà,
che ha testimoniato la contestualità cronologica tra tale chiamata e
quella alla Centrale operativa, a seguito della quale fu dato il
"via" alla partenza del reparto automontato. Ma a prescindere da
questi rilievi, la contrapposizione tra l'obiettivo "via Fiamma"
e l'obiettivo "via Mancini" è palesemente artificiosa, in primo
luogo per l'estrema vicinanza dalle due strade, separate da due isolati
soltanto, e interessate da una medesima e contemporanea azione violenta da
parte dei dimostranti, in secondo luogo perché tutte le relazioni di
servizio e le prime dichiarazioni testimoniali dei militari parlano di
intervento del contingente in via Fiamma e in via Mancini, in terzo luogo
perché, escluso che la colonna potesse aggirare la zona e imboccare
dall'estremità opposta via Fiamma, ingombra quel giovedì dalle
bancarelle del mercatino settimanale, era tatticamente del tutto
indifferente giungere sul teatro degli incidenti da via Morosini piuttosto
che da piazza 5 Giornate. Né, comunque, si scorge quale utilità per la
tesi accusatoria dell'ordine di carica con gli automezzi potrebbe
desumersi dall'adozione dell'ipotesi che la destinazione fosse corso XXII
Marzo piuttosto che via Fiamma, dal momento che tutta la zona - come i
filmati drammaticamente mostrano - era flagellata dalla violenza dei
dimostranti.
Sicché in definitiva tale tesi accusatoria rimane ancorata a due soli
indizi, che si dirà subito quanto siano labili. Il primo è legato alla
constatazione che il vice questore Epifani, ai cui ordini si trovava la
forza di via Mancini, qualche diecina di minuti prima, personalmente
ferito alla testa e gravemente preoccupato per il precipitare degli
eventi, aveva via radio invitato a "caricare attorno attorno con le
macchine", "con gli autocarri" (pag. 37 della trascrizione
in atti delle registrazioni effettuate presso la Centrale operativa della
Questura). Il secondo, alla constatazione che, di fatto, il CM-52 guidato
dal Chiarieri si portò suI lato sinistro del corso XXII Marzo, e il CM-52
guidato dal Bracaglia tagliò l'angolo iniziale destro della stessa
strada, l'uno e l'altro dunque deviando dal percorso centrale che,
tracciato dai mezzi di testa, essi avrebbero dovuto seguire nell'attendere
al compito di mero trasferimento del contingente in luogo dove questo
potesse efficacemente operare appiedato.
Senonchè, sul primo punto deve rilevarsi che non è minimamente provato
che l'invocazione del dott.Epifani - quale che sia l'interpretazione
autentica che egli, udito come teste, ha voluto accreditarne - sia giunta,
direttamente o indirettamente, e in quella precisa formulazione, all'Arma
dei Carabinieri. Le centrvò conflitto, osservando che
la supposta diversità del fatto non sussisteva, che il Tribunale avrebbe
potuto e dovuto giudicare in ordine alle imputazioni ascritte ai tre
prevenuti, che così facendo in nessun caso il Tribunale avrebbe vincolato
il Pubblico ministero nell’eventuale esercizio dell’azione penale
contro gli ufficiali superiori. La Corte di cassazione, risolvendo il
conflitto con sentenza del 14 aprile 1980, accolse i rilievi del Pubblico
ministero, annullò l’ordinanza 27 ottobre 1979 e trasmise gli atti al
Tribunale di Milano per l’ulteriore corso. Il Presidente del tribunale
in un primo tempo assegnò il processo alla stessa IV sezione già a suo
tempo investita; con successivo decreto del 6 giugno 1980, peraltro, preso
atto che il Presidente della IV sezione ravvisava “motivi di opportunità
per l’assegnazione ad altra sezione in seguito al provvedimento della
Corte di cassazione”, assegnò il processo alla VIII sezione penale.
Fissato nuovamente per il 12 novembre 1980, il dibattimento è stato
celebrato davanti a questa sezione alla presenza degli imputati Chiarieri
e Gonella, nella contumacia dell’imputato Gambardella, e nel
contradditorio con le parti civili Carlo Ziabecchi, Fulvio Beltramo Ceppi,
Roberto Giudici e Dario Signorini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ali operative della Questura e dei Carabinieri
non erano stabilmente collegate tra loro, le bande di frequenza sulle
quali gli apparecchi della P.S. e dell'Arma trasmettevano e ricevevano
erano diverse; e, a escludere che dalla Questura il suggerimento del
dott.Epifani fosse stato accolto letteralmente, e potesse quindi essere
stato girato negli stessi termini ai Carabinieri, sta la medesima
registrazione, in cui si ode la voce del dott. La Torre, allora Capo di
gabinetto della Questura, che seguiva e coordinava le operazioni,
impartire ai commissari Soldano e Virzì, e ai rispettivi reparti di
Pubblica sicurezza, l'ordine di portarsi ai lati della zona calda
"uno da destra e uno da sinistra", e di "fare azione di
alleggerimento attorno..., si azionino le sirene... di non andare davanti
all'obbiettivo" (pag. 38-39-46 della citata trascrizione). Ordine,
questo, ben diverso da quello che il funzionario avrebbe formulato se
avesse inteso coltivare il disegno di una carica diretta con gli automezzi
contro la folla; donde l'irragionevolezza di presumere (a parte la netta
smentita da lui data come testimone) che egli avesse chiesto ai
Carabinieri, con cui pure era in contatto, di eseguire quanto il dott.
Epifani pareva suggerire.
Sul secondo punto, a parte la correttezza metodologica di fondare sul
fatto materiale il teorema dei suoi antecedenti causali (in sintesi:
"Chiarirei e Bracaglia si diressero sulla folla - dunque lo fecero
deliberatamente - dunque ne avevano ricevuto l'ordine"; dove ciascuna
delle due inferenze è evidentemente viziata), vi è da osservare che le
manovre dei due autisti furono tutt'altro che simmetriche, tutt'altro che
contemporanee, tutt'altro che coordinate. Se in un qualsiasi momento la
colonna avesse ricevuto l'ordine di rastrellare in tutta la sua ampiezza
il corso XXII Marzo, vi è da presumere che gli automezzi vi sarebbero
stati predisposti con un minimo di coordinazione, che si sarebbero mossi
in formazione, che avrebbero persistito nei rispettivi compiti per un
tratto apprezzabile, almeno fino a raggiungere l'obiettivo di via Mancini.
Mai, al di là dell'assurdità di far eseguire evoluzioni sui marciapiedi
a due autocarri pesanti (CM-52) quando nella colonna, oltre le campagnole,
vi erano anche due autocarri leggeri (CM-51: quello guidato dal
carabiniere Nicodemo, immediatamente dietro la campagnola di testa, e
quello che precedeva immediatamente la campagnola di coda del cap.
Montanti; i due filmati
...
degli altri per la minore altezza della cabina di guida), il percorso di
Bracaglia fu nettamente diverso da quello di Chiarieri, perché
l'autocarro taglia soltanto l'angolo destro, subito dopo rientrando nella
corsia di centro anziché rimanere sulla destra o addirittura sul
marciapiedi, né gli sarebbe stato difficile farlo evitando gli ostacoli
fissi; non soltanto, ma la manovra di Bracaglia fu posteriore di vari
secondi a quella di Chiarieri, come emerge dalla deposizione del teste
Carlo Alzon. (vol.C/4, f. 73).che vide e fotografò l'autocarro del
Bracaglia sull'angolo del bar Motta dopo che l'autocarro del Chiarieri era
già uscito dalla sua ottica. E come è irrefutabilmente provato dalla
progressione delle istantanee da lui scattate, dove quella che inquadra la
manovra del Bracaglia porta un numero successivo a quella che inquadra il
Chiarieri mentre rientra nel "serpentone" dopo aver investito
Zibecchi. Se a questo si aggiunge che ciascuna delle due deviazioni -
quella del Chiarieri e quella del Bracaglia - è spiegata da una propria
ragione suffficiente che è quanto meno equipollente, in via di prima
approssimazione analitica, all'ipotesi dell'esecuzione di un. ordine (per
Chiarieri, come si vedrà, il bombardamento di oggetti contundenti e
incendiari cui il mezzo e l'uomo furono fatti segno; per Bracaglia,
l'esistenza al centro dell'incrocio di una vasta chiazza fiammeggiante
che, sebbene abbastanza lontana dal marciapiede, può costituire
spiegazione di una repentina, non ben calcolata ma sicuramente momentanea
sterzata verso destra), è agevole concludere che della tesi dell'ordine
di carica - tra l'altro nebulosa nel suo specifico contenuto: se carica
sui marciapiedi, o sulle sole corsie - non resta in piedi alcun valido
supporto che si possa reputare attendibilmente provato.
Da tale constatazione discende l'assoluzione del capitano Alberto Gonella
dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto, non avendo egli
impartito né trasmesso né cooperato a far eseguire il supposto e non
provato ordine di carica a sfollagente; e risultando con pacifica certezza
che, alcuni secondo prima che gli autocarri del Chiarieri e del Bracaglia
imboccassero corso XXII Marzo, egli era stato costretto dal fuoco che
avvolgeva la sua campagnola a una fuga in avanti per evitare il rischio di
una
...
perdere il contatto con la restante parte della colonna da lui comandata.
Per la stessa ragione deve escludersi che all'imputato sottotenente
Alberto Gambardella possa fondatamente ascriversi quale capomacchina la
responsabilità di aver trasmesso ed eseguito il supposto ordine di
carica.
Per quanto concerne la posizione dell'imputato Sergio Chiarieri e, con
riferimento alla solo aspetto della possibilità di controllo del
comportamento dell'autista, la posizione dell'ufficiale capomacchina
Gambardella, già si è accennato che l'autocarro e la persona del
Chiarieri vennero investiti da lanci operati dai dimostranti nella zona
d'incrocio tra viale Montenero, viale Premuda e Corso XXII Marzo. Sulla
circostanza che l'autocarro venne colpito, nel lato sinistro, da una
bottiglia incendiaria, nessun dubbio è possibile, essendovi agli atti le
fotografie che la documentano, con riguardo al momento in cui l'autocarro
dal centro dell'incrocio stava puntando sull' angolo sinistro di corso
XXII Marzo, in direzione della farmacia (fotogr. all.5 alla perizia
tecnica). Sulla circostanza che il Chliarieri venne colpito al volto e al
collo da oggetti contundenti, e sulle conseguenze che da questi colpi
possano essere derivate alla conduzione del veicolo, sono invece stati
sollevati, seppure in modo non sempre chiaro, molti dubbi.
In proposito il Tribunale osserva quanto segue. Sebbene in linea di
massima gli autisti avessero l'istruzione di applicare ai finestrini dalla
cabina le grate di protezione, è stato da più parti riferito che essi
riluttavano a conformarsi a questa disposizione, insofferenti
dell'impedimento frapposto sulla destra dalla grata alla visuale laterale
(gli autocarri hanno la guida a destra) e alla possibilità di sporgere il
capo dal finestrino, e che da parte dei superiori vi era tolleranza al
riguardo. I filmati mostrano almeno tre autocarri della colonna privi di
grata destra (uno di questiè il CL targato EI-89836 guidato dal
carabiniere Nicodemo, ripreso e fotografato più avanti nel momento in cui
una sassata frantuma il vetro); nell'interno della cabina del CM-52 di
Chiarieri furono in più punti trovate tracce di oggetti
contundenti; sicché non vi è motivo per dubitare che effettivamemte
Chiarieri marciasse senza grata e nella fase che
...
L'imputato fin dal primo interrogatorio reso in ospedale al magistrato
all'indomani del fatto riferì di essere stato colpito allo zigomo e al
collo, circostanza riferita anche da Gambardella, di aver portato le mani
al volto e di aver perduto il controllo del mezzo. La circostanza,
tutt'altro che improbabile nel quadro delle violente ostilità in atto
nella zona, cinematograficamente e fotograficamente documentate e
testimonialmente confermate con preciso riferimento anche ai mezzi
dell'autocolonna dei Carabinieri, è provata nella sua materiale
oggettività dalle lesioni che Chiarieri riportò e che, indicate poi nei
referti delle ore 15 presso il Policlinico e delle ore 17 presso
Dall'ordinanza pronunziata il 27 ottobre 1979 dall'altra sezione di
questo Tribunale traspare con sufficiente chiarezza - pur attraverso la
prudenziale fraseologia che è d'obbligo quando il giudice per ragioni di
rito non ritenga di poter definire il merito dalla causa - un
apprezzamento della fattispecie concreta orientato a valorizzare, nei
riflessi favorevoli alla posizione degli imputati derivanti
dall'applicazione dell'art. 5l c.p., la sostanziale o apparente legittimità
dell'ordine di carica "a sfollagente" che, nella situazione di
"vera e propria guerriglia urbana certamente da non equipararsi alle
normali turbolenze di una folla di dimostranti" (pag.9), altrove
definita "gravissima" (pag.13) per il massiccio attacco subito
dalle forze dell'ordine, si ipotizzava fosse stato impartito dai vertici
della catena gerarchica dell'Arma.
All'esito del dibattimento integralmente rinnovato e su qualche punto
ampliato, questo Tribunale ritiene di dover giungere egualmente
all'assoluzione degli imputati, ma per motivi radicalmente diversi.
Incertezze, lacune mnemoniche, contraddizioni sono state a più riprese
constatate nelle varie fasi del processo e contestate a imputati e
testimoni. Senza volerne negare l'esistenza, e senza poter escludere che
in parte siano riconducibili a intenti e talora a eccessi difensivi,
reputa il Tribunale che esse interessino aspetti marginali e comunque non
essenziali alla valutazione giuridica dei fatti. Un esempio per tutti è
offerto dalla controversia sul parallelepipedo di metallo nel quale alcuni
hanno creduto di individuare l'oggetto che colpì allo zigomo il
carabiniere Chiarieri e ai cui discussi passaggi da una mano e da una
tasca all'altra si è attribuita un'irragionevole importanza, posto che la
lesione ossea patita dal Chiarieri era stata, in sé, irrefutabilmente
accertata dal perito recatosi in ospedale a esaminare il militare e la
documentazione clinica a pochissimi giorni di distanza dall'episodio.
D'altronde dalle 1acune, dalle incertezze, dalle contraddizioni - se
ingiustificabili - possono ricavarsi talvo1ta elementi di rafforzamento di
prove fondate altrove, non certo ragioni per dare corpo a congetture
costruite aprioristicamente. Soltanto, poi, un grezzo semplicismo ignaro,
o volutamente dimentico della complessa problematica psicologica della
percezione, della memorizzazione e della riproduzione dei dati, che non
solo nei laboratori sperimentali ma nell'esperienza giudiziaria accade
quotidianamente di dover affrontare, potrebbe condurre a generalizzare
accuse di falsità, quando si sollecitino e si ricevano con contrastanti
risultati dalla memoria di protagonisti e testimoni informazioni su
avvenimenti precipitosi e dispersivi, investiti di forti cariche di
emotività, concentrati in brevissimi segmenti temporali. E, sempre a
titolo di esempio, potrebbero qui ricordarsi le testimonianze di
Mariangela Scozzaro, commessa del negozio GAP, secondo la quale
l'autocarro di Chiarieri marciava lungo corso XXII Marzo verso piazza 5
Giomate (C/4, f. 48), di Paolo Toniolo, secondo cui le due (?) camionette
di testa della colonna imboccarono la carreggiata destra della strada,
seguite dagli autocarri (ivi, f. 49) di Mauro Di Prete, secondo cui
l'autocarro di Chiarieri dopo l'investimento proseguì nella carreggiata
di sinistra (ivi, f. 54): informazioni, tutte, pacificamente erronee e
definitivamente sepolte, senza clamore, tra le pagine del processo come
relitti privi di interesse.
La tesi, secondo cui l'autoco1onna avrebbe ricevuto l'ordine di caricare i
dimostranti con gli automezzi, è rimasta allo stato di mera congettura.
Nessuno dei testimoni, nessuno degli imputati di questo procedimento (due
dei quali, Gonella e Gambardella, non più appartenenti all'Arma; il
terzo, Chiarieri, astrattamente interessato più di chiunque altro a
rifugiarsi, da semplice gregario all'epoca non ancora diciannovenne,
dietro lo schermo dell'ordine dei superiori), nessuno degli indiziati
nell'altra inchiesta apertasi dopo l'ordinanza 27 ottobre 1979, ha mai
affermato l'esistenza di un ordine del genere, ma al contrario, tutti
l'hanno negata.
Né l'accusa pubblica né l'agguerrita a accusa privata hanno citato un
solo esempio storico di cariche operate contro la folla da reparti di
Carbinieri direttamente con gli automezzi, prima o dopo del 17 aprile
1975, ciò che significa indiscutibilmente l'estraneità di tali manovre
alla prassi dell'Arma, sebbene il punto 28.3 della pubblicazione n. 9041
"Impiego dei reparti dell'Arma nei servizi di O.P. Norme
esecutive", del 1967 (prodotta nel precedente dibattimento, udienza
23 ottobre 1979) contempli la "carica a piedi e su automezzi":
normativa, peraltro, che è stata concordemente definita di carattere
sperimentale, che non consta abbia mai avuto attuazione neppure in sede
addestrativi, e che in ogni caso prevedeva - con strumentazioni accessorie
e modalità affatto particolari - solo l'uso delle campagnole (A.R.) e
degli autocarri leggeri con i teloni arrotolati, non anche degli autocarri
pesanti quali i CM 52.
L'ordine di una siffatta inedita manovra, alla quale gli automezzi pesanti
erano del tutto inidonei e che sarebbe stata obiettivamente rischiosa non
solo per la fo1la ma per gli stessi militari (traspostati su mezzi non
agi1i, a baricentro alto, con sterzatura limitata e priva di
servomeccanismi come pure di "ritorno" del volante), a tutto
concedere si sarebbe potuto concepire se impartito sul campo, di fronte
alla folla minacciosa e in prossimità del contatto. E' pacifico però che
gli autocarri non avevano radio a bordo e non potevano perciò ricevere
ordini durante la marcia, così come è pacifico che la colonna non ebbe
un arresto generale in piazza 5 Giornate, e che l'ufficiale capocolonna
non scese dalla sua campagnola ma al contrario, imboccato il corso fu
costretto dalle fiamme che ben presto lo avvolsero ad accelerare
l'andatura e lasciare di fatto il comando all'ufficiale della campagnola
di coda. Dunque l'ordine, non comunicato durante il percorso né sul
teatro degli avvenimenti, dovrebbe esserlo stato all'atto della partenza
dalla caserma di via Lamarmora, o ancora prima.
Ipotesi, peraltro, non solo non suffragata da prove storiche, ma del tutto
irreale, giacché né l'ufficiale precipitosamente chiamato a formare e
comandare la colonna, né il comandante del Battaglione, né i più alti
ufficiali con i quali quest'ultimo era stato in contatto radio,
possedevano dalle rispettive sedi una conoscenza particolareggiata della
situazione nel corso XXII Marzo e nelle adiacenze, avendo ricevuto
soltanto segnalazioni di pericolo imminente che, nel rapido evolversi
tipico dei movimenti di piazza non consentivano una decisione aprioristica
circa le modalità tattiche dell'intervento, al contrario postulavano un
adattamento dell'azione alla variabile concretezza del momento in cui il
reparto fosse giunto sul posto. E meno che mai poteva essere decisa per
così dire a tavolino una modalità d'intervento tanto drastica e tanto
singolare - e del tutto inedita, lo si è rilevato: ciò che contribuisce
a colorarla di improbabilità, tenuto conto degli schematismi
tendenzialmente rigidi e intellettualmente conservatori della mentalità
militare - come la carica con gli automezzi pesanti.
Quanto poi al quesito se la colonna avesse ricevuto ordine di portarsi in
via Fiamma al soccorso del Comando della Compagnia Monforte - dove un
manipolo minaccioso di dimostranti si avvicinava alla caserma pressoché
sguarnita incendiando autovetture - o in Via Mancini angolo corso XXII
Marzo, trattasi di un argomento controverso la cui importanza è stata
chiaramente sopravvalutata sia dalle parti sia dal Tribunale nella
precedente tornata dibattimentale. La prima alternativa è tutt'altro che
incompatibile con le circostanze accertate, posto che il percorso seguito
dalla colonna, contrariamente a quanto tralaticiamente ripetuto per tanti
anni, era il più breve per raggiungere piazza S.Maria del Suffragio (la
caserma della Compagnia. Monforte è nell'isolato d'angolo tra tale piazza
e via Fiamma); e che, a smentire le sofisticate illazioni secondo cui la
chiamata d'aiuto da via Fiamma sarebbe giunta alla Centrale operativa dei
Carabinieri dopo la partenza della colonna, sta l'inoppugnabile
registrazione della chiamata ai Vigili del fuoco alle ore 12,21 (registro
annotazioni acquisito in fotocopia e allegato al verbale della udienza 25
ottobre 1979, foglio 4) per l'intervento in S. Maria del Suffragio,
proveniente attraverso il "113" sicuramente dal m.llo Zappalà,
che ha testimoniato la contestualità cronologica tra tale chiamata e
quella alla Centrale operativa, a seguito della quale fu dato il
"via" alla partenza del reparto automontato. Ma a prescindere da
questi rilievi, la contrapposizione tra l'obiettivo "via Fiamma"
e l'obiettivo "via Mancini" è palesemente artificiosa, in primo
luogo per l'estrema vicinanza dalle due strade, separate da due isolati
soltanto, e interessate da una medesima e contemporanea azione violenta da
parte dei dimostranti, in secondo luogo perché tutte le relazioni di
servizio e le prime dichiarazioni testimoniali dei militari parlano di
intervento del contingente in via Fiamma e in via Mancini, in terzo luogo
perché, escluso che la colonna potesse aggirare la zona e imboccare
dall'estremità opposta via Fiamma, ingombra quel giovedì dalle
bancarelle del mercatino settimanale, era tatticamente del tutto
indifferente giungere sul teatro degli incidenti da via Morosini piuttosto
che da piazza 5 Giornate. Né, comunque, si scorge quale utilità per la
tesi accusatoria dell'ordine di carica con gli automezzi potrebbe
desumersi dall'adozione dell'ipotesi che la destinazione fosse corso XXII
Marzo piuttosto che via Fiamma, dal momento che tutta la zona - come i
filmati drammaticamente mostrano - era flagellata dalla violenza dei
dimostranti.
Sicché in definitiva tale tesi accusatoria rimane ancorata a due soli
indizi, che si dirà subito quanto siano labili. Il primo è legato alla
constatazione che il vice questore Epifani, ai cui ordini si trovava la
forza di via Mancini, qualche diecina di minuti prima, personalmente
ferito alla testa e gravemente preoccupato per il precipitare degli
eventi, aveva via radio invitato a "caricare attorno attorno con le
macchine", "con gli autocarri" (pag. 37 della trascrizione
in atti delle registrazioni effettuate presso la Centrale operativa della
Questura). Il secondo, alla constatazione che, di fatto, il CM-52 guidato
dal Chiarieri si portò suI lato sinistro del corso XXII Marzo, e il CM-52
guidato dal Bracaglia tagliò l'angolo iniziale destro della stessa
strada, l'uno e l'altro dunque deviando dal percorso centrale che,
tracciato dai mezzi di testa, essi avrebbero dovuto seguire nell'attendere
al compito di mero trasferimento del contingente in luogo dove questo
potesse efficacemente operare appiedato.
Senonchè, sul primo punto deve rilevarsi che non è minimamente provato
che l'invocazione del dott.Epifani - quale che sia l'interpretazione
autentica che egli, udito come teste, ha voluto accreditarne - sia giunta,
direttamente o indirettamente, e in quella precisa formulazione, all'Arma
dei Carabinieri. Le centrali operative della Questura e dei Carabinieri
non erano stabilmente collegate tra loro, le bande di frequenza sulle
quali gli apparecchi della P.S. e dell'Arma trasmettevano e ricevevano
erano diverse; e, a escludere che dalla Questura il suggerimento del
dott.Epifani fosse stato accolto letteralmente, e potesse quindi essere
stato girato negli stessi termini ai Carabinieri, sta la medesima
registrazione, in cui si ode la voce del dott. La Torre, alloguidato dal Bracaglia tagliò l'angolo iniziale destro della stessa
strada, l'uno e l'altro dunque deviando dal percorso centrale che,
tracciato dai mezzi di testa, essi avrebbero dovuto seguire nell'attendere
al compito di mero trasferimento del contingente in luogo dove questo
potesse efficacemente operare appiedato.
Senonchè, sul primo punto deve rilevarsi che non è minimamente provato
che l'invocazione del dott.Epifani - quale che sia l'interpretazione
autentica che egli, udito come teste, ha voluto accreditarne - sia giunta,
direttamente o indirettamente, e in quella precisa formulazione, all'Arma
dei Carabinieri. Le centrali operative della Questura e dei Carabinieri
non erano stabilmente collegate tra loro, le bande di frequenza sulle
quali gli apparecchi della P.S. e dell'Arma trasmettevano e ricevevano
erano diverse; e, a escludere che dalla Questura il suggerimento del
dott.Epifani fosse stato accolto letteralmente, e potesse quindi essere
stato girato negli stessi termini ai Carabinieri, sta la medesima
registrazione, in cui si ode la voce del dott. La Torre, allora Capo di
gabinetto della Questura, che seguiva e coordinava le operazioni,
impartire ai commissari Soldano e Virzì, e ai rispettivi reparti di
Pubblica sicurezza, l'ordine di portarsi ai lati della zona calda
"uno da destra e uno da sinistra", e di "fare azione di
alleggerimento attorno..., si azionino le sirene... di non andare davanti
all'obbiettivo" (pag. 38-39-46 della citata trascrizione). Ordine,
questo, ben diverso da quello che il funzionario avrebbe formulato se
avesse inteso coltivare il disegno di una carica diretta con gli automezzi
contro la folla; donde l'irragionevolezza di presumere (a parte la netta
smentita da lui data come testimone) che egli avesse chiesto ai
Carabinieri, con cui pure era in contatto, di eseguire quanto il dott.
Epifani pareva suggerire.
Sul secondo punto, a parte la correttezza metodologica di fondare sul
fatto materiale il teorema dei suoi antecedenti causali (in sintesi:
"Chiarirei e Bracaglia si diressero sulla folla - dunque lo fecero
deliberatamente - dunque ne avevano ricevuto l'ordine"; dove ciascuna
delle due inferenze è evidentemente viziata), vi è da osservare che le
manovre dei due autisti furono tutt'altro che simmetriche, tutt'altro che
contemporanee, tutt'altro che coordinate. Se in un qualsiasi momento la
colonna avesse ricevuto l'ordine di rastrellare in tutta la sua ampiezza
il corso XXII Marzo, vi è da presumere che gli automezzi vi sarebbero
stati predisposti con un minimo di coordinazione, che si sarebbero mossi
in formazione, che avrebbero persistito nei rispettivi compiti per un
tratto apprezzabile, almeno fino a raggiungere l'obiettivo di via Mancini.
Mai, al di là dell'assurdità di far eseguire evoluzioni sui marciapiedi
a due autocarri pesanti (CM-52) quando nella colonna, oltre le campagnole,
vi erano anche due autocarri leggeri (CM-51: quello guidato dal
carabiniere Nicodemo, immediatamente dietro la campagnola di testa, e
quello che precedeva immediatamente la campagnola di coda del cap.
Montanti; i due filmati
...
degli altri per la minore altezza della cabina di guida), il percorso di
Bracaglia fu nettamente diverso da quello di Chiarieri, perché
l'autocarro taglia soltanto l'angolo destro, subito dopo rientrando nella
corsia di centro anziché rimanere sulla destra o addirittura sul
marciapiedi, né gli sarebbe stato difficile farlo evitando gli ostacoli
fissi; non soltanto, ma la manovra di Bracaglia fu posteriore di vari
secondi a quella di Chiarieri, come emerge dalla deposizione del teste
Carlo Alzon. (vol.C/4, f. 73).che vide e fotografò l'autocarro del
Bracaglia sull'angolo del bar Motta dopo che l'autocarro del Chiarieri era
già uscito dalla sua ottica. E come è irrefutabilmente provato dalla
progressione delle istantanee da lui scattate, dove quella che inquadra la
manovra del Bracaglia porta un numero successivo a quella che inquadra il
Chiarieri mentre rientra nel "serpentone" dopo aver investito
Zibecchi. Se a questo si aggiunge che ciascuna delle due deviazioni -
quella del Chiarieri e quella del Bracaglia - è spiegata da una propria
ragione suffficiente che è quanto meno equipollente, in via di prima
approssimazione analitica, all'ipotesi dell'esecuzione di un. ordine (per
Chiarieri, come si vedrà, il bombardamento di oggetti contundenti e
incendiari cui il mezzo e l'uomo furono fatti segno; per Bracaglia,
l'esistenza al centro dell'incrocio di una vasta chiazza fiammeggiante
che, sebbene abbastanza lontana dal marciapiede, può costituire
spiegazione di una repentina, non ben calcolata ma sicuramente momentanea
sterzata verso destra), è agevole concludere che della tesi dell'ordine
di carica - tra l'altro nebulosa nel suo specifico contenuto: se carica
sui marciapiedi, o sulle sole corsie - non resta in piedi alcun valido
supporto che si possa reputare attendibilmente provato.
Da tale constatazione discende l'assoluzione del capitano Alberto Gonella
dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto, non avendo egli
impartito né trasmesso né cooperato a far eseguire il supposto e non
provato ordine di carica a sfollagente; e risultando con pacifica certezza
che, alcuni secondo prima che gli autocarri del Chiarieri e del Bracaglia
imboccassero corso XXII Marzo, egli era stato costretto dal fuoco che
avvolgeva la sua campagnola a una fuga in avanti per evitare il rischio di
una
...
perdere il contatto con la restante parte della colonna da lui comandata.
Per la stessa ragione deve escludersi che all'imputato sottotenente
Alberto Gambardella possa fondatamente ascriversi quale capomacchina la
responsabilità di aver trasmesso ed eseguito il supposto ordine di
carica.
Per quanto concerne la posizione dell'imputato Sergio Chiarieri e, con
riferimento alla solo aspetto della possibilità di controllo del
comportamento dell'autista, la posizione dell'ufficiale capomacchina
Gambardella, già si è accennato che l'autocarro e la persona del
Chiarieri vennero investiti da lanci operati dai dimostranti nella zona
d'incrocio tra viale Montenero, viale Premuda e Corso XXII Marzo. Sulla
circostanza che l'autocarro venne colpito, nel lato sinistro, da una
bottiglia incendiaria, nessun dubbio è possibile, essendovi agli atti le
fotografie che la documentano, con riguardo al momento in cui l'autocarro
dal centro dell'incrocio stava puntando sull' angolo sinistro di corso
XXII Marzo, in direzione della farmacia (fotogr. all.5 alla perizia
tecnica). Sulla circostanza che il Chliarieri venne colpito al volto e al
collo da oggetti contundenti, e sulle conseguenze che da questi colpi
possano essere derivate alla conduzione del veicolo, sono invece stati
sollevati, seppure in modo non sempre chiaro, molti dubbi.
In proposito il Tribunale osserva quanto segue. Sebbene in linea di
massima gli autisti avessero l'istruzione di applicare ai finestrini dalla
cabina le grate di protezione, è stato da più parti riferito che essi
riluttavano a conformarsi a questa disposizione, insofferenti
dell'impedimento frapposto sulla destra dalla grata alla visuale laterale
(gli autocarri hanno la guida a destra) e alla possibilità di sporgere il
capo dal finestrino, e che da parte dei superiori vi era tolleranza al
riguardo. I filmati mostrano almeno tre autocarri della colonna privi di
grata destra (uno di questiè il CL targato EI-89836 guidato dal
carabiniere Nicodemo, ripreso e fotografato più avanti nel momento in cui
una sassata frantuma il vetro); nell'interno della cabina del CM-52 di
Chiarieri furono in più punti trovate tracce di oggetti
contundenti; sicché non vi è motivo per dubitare che effettivamemte
Chiarieri marciasse senza grata e nella fase che
...
L'imputato fin dal primo interrogatorio reso in ospedale al magistrato
all'indomani del fatto riferì di essere stato colpito allo zigomo e al
collo, circostanza riferita anche da Gambardella, di aver portato le mani
al volto e di aver perduto il controllo del mezzo. La circostanza,
tutt'altro che improbabile nel quadro delle violente ostilità in atto
nella zona, cinematograficamente e fotograficamente documentate e
testimonialmente confermate con preciso riferimento anche ai mezzi
dell'autocolonna dei Carabinieri, è provata nella sua materiale
oggettività dalle lesioni che Chiarieri riportò e che, indicate poi nei
referti delle ore 15 presso il Policlinico e delle ore 17 presso
l'Ospedale militare, il perito prof. Farneti iniziando le proprie
operazioni il 19 aprile 1975 (a due giorni cioè dal fatto) direttamente
constatò e descrisse come contusione escoriata allo zigomo destro con
infrazione sottoperiostea della corticale esterna e come contusione
escoriata in regione latero-cervicale posteriore destra. Sebbene nessuna
fonte storica - a parte le dichiarazioni di Chiarieri e GambardelIa -
rifletta le coordinate spazio-temporali del ferimento, non vi sono seri
motivi, per dubitare che questo sia accaduto nel momento e nel punto in
cui fin dal primo interrogatorio Chiarieri disse di averlo subito, cioè
mentre si trovava al centro dell'incrocio sopra ricordato. Al contrario,
un. riscontro preciso della veridicità delle parole degli imputati
proviene dalle considerazioni del perito tecnico ing. Mengoli (pag. 59
dell'elaborato) circa l'anomalia della direzione di marcia puntata, in
quel tratto, verso l'angolo dell'edificio, ciò che secondo lo stesso
perito convaliderebbe l’ipotesi che l'autista avesse abbandonato con
entrambe le mani il volante; direzione che è estremamente improbabile
fosse stata assunta deliberatamente, atteso che sull'angolo vi erano
ostacoli fissi (paline di segnaletica stradale) contro i quali non è
pensabile che Chiarieri volesse avventarsi, quand’anche intenzionato a
salire sul marciapiede; direzione, la cui anomalia è efficacemente
rispecchiata dalla deposizione della parte lesa Dario Signorini (C/4, f.
68 retro; precisazione toponomastica al primo dibattimento, f. 15 del
relativo verbale dattiloscritto), che ebbe addirittura la sensazione che
l'autocarro si disponesse a imboccare viale Premuda (90° a sinistra)
anziché corso XXII Marzo; direzione, che
...
rista che vi si trovava, corresse con una manovra tanto brusca da far
percepire all'altra parte lesa Fulvio Beltramo Ceppi (C/3, f. 10) dopo la
“curva netta" (evidentemente verso viale Premuda) la accentuata
inclinazione centrifuga - o coricamento - dell'automezzo sulla sinistra
all'atto in cui questo controsterzò verso la carreggiata sinistra di
corso XXII Marzo. Rilievi, questi, che a un sereno esame non possono non
apparire come inequivocabile conferma dell'intervento di fattori esterni
di turbamento nella conduzione del veicolo, altrimenti irrazionale pur
alla stregua dell'ipotesi di un deliberato imbocco della carreggiata
sinistra; e che, saldandosi con le risultanze peritali e con le versioni
degli imputati, consentono di individuare quei fattori precisamente nelle
lesioni subite da Chiarieri, accompagnate dalla violenta scossa alla
struttura ossea del capo e dal vivo dolore conseguente alla frattura.
Se tutto questo è vero, ne discende che il tratto di marcia che Chiarieri
compì dal centro dell’incrocio fino quasi all’angolo del marciapiede
sinistro ebbe come antecedente fattuale il ferimento; il che significa che
- come sopra si è accennato - la divergenza dalla linea di marcia
centrale ha una propria ragione sufficiente, almeno in quel tratto, oltre
la quale sarebbe pretestuoso ricercare altri fattori determinanti e, in
particolare, ipotizzare una cosciente deliberazione di spostamento a
sinistra, rientrando nell’ordine delle cose che un colpo alle ossa
facciali tanto forte da provocare una frattura, accompagnato da un altro
colpo alla cervice e dalla contemporanea accensione di un ordigno
incendiario al lato opposto dell’automezzo, determinasse nel conducente
una fase di incolpevole perdita di controllo dei movimenti propri e del
mezzo, quanto dire un’intermittenza nella volontà cosciente (così
anche il perito prof. Farneti, pag. 27-28 della sua relazione).
Il problema, tuttavia, della responsabilità di Chiarieri per
l’investimento del giovane Zibecchi, non è ancora risolto. Dalla
minuziosa relazione del perito ing. Mengoli, sul cui contenuto non è mai
stata sollevata obiezione da alcune parte, e che concorda con le
descrizioni dei testimoni oculari; emerge che l’autocarro, evitando il
ciclomotore sull'angolo, piegò a destra, proseguì per alcuni metri nella
carreggiata sinistra con andatura lievemente diagonale verso il centro
strada, poi piegò nuovamente a sinistra salendo sul marciapiede in
corrispondenza del passo car
...
sfiorando i tendoni dei negozi, ne discese 7-8 metri prima di un orologio
elettrico accingendosi a tagliare in diagonale la carreggiata, e in quel
punto travolse Zibecchi che con altri dimostranti spaventati fuggiva dal
marciapiede verso il centro della strada, lo sorpassò e rientrò quindi
nel “serpentone” all'incirca all'altezza dell'angolo di via Cellini (cfr.
planimetria all. 47 alla relazione di perizia). La velocità
dell'automezzo è stata, con accurati calcoli, determinata al momento
dell'urto come non superare a 35 km/h, pari a 9,7 m/ s (pag.38);
risultato, questo, che non discorda da quanto dichiarato dall'imputato, e
che va raccordato anche all'approssimativo calcolo della velocità degli
altri mezzi della colonna, operato sulla base delle riprese
cinematografiche, in circa 26 km/h (pag. 23). Spiega, ancora, il perito
che dal momento in cui Chiarieri imboccò corso XXII Marzo al momento
dell'investimento passarono circa 9 secondi (pag. 59), e che la fase
culminante dell’incidente si innescò e si chiuse in poco più di mezzo
secondo (pag. 46), tempuscolo insufficiente per una qualsiasi manovra di
emergenza, in quanto Zibecchi stava correndo probabilmente verso via
Cellini quando decise repentinamente di scendere dal marciapiede, venendo
investito a m 4,30 dal bordo del medesimo (pag. 44).
Ora è indiscutibile che, come i periti hanno affermato, durante tutto il
percorso successivo al primo sbandamento verso l'angolo di entrata di
corso XXII Marzo, l'autista ebbe il controllo fisico dell’automezzo, e
che non poté venire coadiuvato dal capomacchina Gambardella, perché la
conformazione interna della cabina e la pesantezza dello sterzo non
permettevano un utile intervento di quest’ultimo; ed è anche
indiscutibile che, dal punto di vista del puro e semplice pilotaggio,
tutta la manovra fu condotta con una certa dose di razionalità, perché
Chiarieri dovette rendersi conto - sebbene non sia mai stato in grado di
narrarlo - che l'autocarro, dopo la prima controsterzata verso destra, non
poteva rientrare nel “serpentone” a causa del salvagente di fermata
dei tram che -per ben 49 metri ne impediva l'accessibilità, sicché,
preparandosi a superare il cordolo del "serpentone" con un
angolo d'incidenza sufficiente per assicurare il salto, si allargò prima
verso sinistra e poi lasciò il marciapiede in corrispondenza della fine
del salvagente
...
Senonchè, ciò non basta
...
che il Chiarieri possedeva, o avrebbe dovuto possedere piena lucidità
mentale durante tutto quel percorso; lucidità, che costituisce il
presupposto per ascrivere all'autista la responsabilità colposa
dell'accaduto sotto il profilo di non aver valutato che la sua irruzione
sul marciapiede avrebbe potuto gettare il panico tra i dimostranti
innescando anche tentativi di salvataggio irrazionali e improvvisi,
come quello portò Zibecchi a scendere dal marciapiede anziché
schiacciarsi come altri contro il muro o ripararsi dietro l'angolo di via
Cellini.
Nella loro relazione congiunta, alle pag. 60 e seguenti i periti ing.
Mengoli e prof. Farneti hanno affrontato il problema, domandandosi
"dal momento in cui il Chiarieri è stato sicuramente in grado di
controllare la guida del suo automezzo... quali possono essere state
le condizioni fisico-psichiche del Chiarieri stesso e se tali condizioni
fisico-psichiche abbiano potuto influire sulla configurazione e sul tipo
di percorso poi attuato”. E il perito medico legale si è prospettata
l’ipotesi che dopo aver abbandonato con una o entrambe le mani il
volante dell'autocarro il Chiarieri, di fronte a un ostacolo o
sollecitato, dalla presenza dello stesso, sia stato capace di riprendere
la guida dell'automezzo pur persistendo lo stato di smarrimento, forse
anche di “stordimento”, prodotto dalle lesioni sofferte - in
particolare il trauma facciale - e che pertanto siano intervenuti,
nell’effettuare il percorso, automatismi riflessi frutto dell'esperienza
e dell’addestramento alla guida" (pag. 62). Riguardo a questa
ipotesi il perito, senza nascondersi l’attendibilità anche
dell’ipotesi, avvalorata dalla razionalità del percorso attuato, che il
Chiarieri sia sempre rimasto padrone della guida, ha osservato che la
potenza muscolare necessania per condurre l'autocarro lungo la traiettoria
descritta fu "di entità relativamente modesta e compatibie con la
condizione patologica costituita dal dolore e dall’eventuale stato di
stordimento conseguiti al trauma facciale e alla contusione
latero-cervicale destra"; e, in definitiva, ha concluso che "non
può dichiarare, né in via certa né in via di probabilità, se tale
traiettoria sia stata realizzata dal conducente trovandosi questo in uno
stato di smarrimento, di stordimento momentaneo – e quindi in virtù
unicamente di automatismi riflessi - o se invece quella traiettoria sia
stata realizzata trovandosi il conducente ad avere la piena e completa
padronanza dell'automezzo" (pag, 64-65).
La perplessità non superata dai periti, e in particolare dal perito
medico-legale, è anche del Tribunale; che reputa di dover dare il giusto
peso anche allo stato sub-confuso che fu riscontrato nel Chiarieri quando
giunse all'Ospedale militare, e alla testimonianza del dott. Guido
Forlanini, allora medico del III Battaglione, oggi civile, che notò che
il Chiarieri "non era svenuto ma era psicologicamente assente"
(C/4, f. 58 retro), "intontito" (primo dibattimento, pag. 62 del
verbale dattiloscritto). Osserva ancona il Tribunale che non è
realisticamente prospettabile un'alternativa nera Capo di
gabinetto della Questura, che seguiva e coordinava le operazioni,
impartire ai commissari Soldano e Virzì, e ai rispettivi reparti di
Pubblica sicurezza, l'ordine di portarsi ai lati della zona calda
"uno da destra e uno da sinistra", e di "fare azione di
alleggerimento attorno..., si azionino le sirene... di non andare davanti
all'obbiettivo" (pag. 38-39-46 della citata trascrizione). Ordine,
questo, ben diverso da quello che il funzionario avrebbe formulato se
avesse inteso coltivare il disegno di una carica diretta con gli automezzi
contro la folla; donde l'irragionevolezza di presumere (a parte la netta
smentita da lui data come testimone) che egli avesse chiesto ai
Carabinieri, con cui pure era in contatto, di eseguire quanto il dott.
Epifani pareva suggerire.
Sul secondo punto, a parte la correttezza metodologica di fondare sul
fatto materiale il teorema dei suoi antecedenti causali (in sintesi:
"Chiarirei e Bracaglia si diressero sulla folla - dunque lo fecero
deliberatamente - dunque ne avevano ricevuto l'ordine"; dove ciascuna
delle due inferenze è evidentemente viziata), vi è da osservare che le
manovre dei due autisti furono tutt'altro che simmetriche, tutt'altro che
contemporanee, tutt'altro che coordinate. Se in un qualsiasi momento la
colonna avesse ricevuto l'ordine di rastrellare in tutta la sua ampiezza
il corso XXII Marzo, vi è da presumere che gli automezzi vi sarebbero
stati predisposti con un minimo di coordinazione, che si sarebbero mossi
in formazione, che avrebbero persistito nei rispettivi compiti per un
tratto apprezzabile, almeno fino a raggiungere l'obiettivo di via Mancini.
Mai, al di là dell'assurdità di far eseguire evoluzioni sui marciapiedi
a due autocarri pesanti (CM-52) quando nella colonna, oltre le campagnole,
vi erano anche due autocarri leggeri (CM-51: quello guidato dal
carabiniere Nicodemo, immediatamente dietro la campagnola di testa, e
quello che precedeva immediatamente la campagnola di coda del cap.
Montanti; i due filmati
...
degli altri per la minore altezza della cabina di guida), il percorso di
Bracaglia fu nettamente diverso da quello di Chiarieri, perché
l'autocarro taglia soltanto l'angolo destro, subito dopo rientrando nella
corsia di centro anziché rimanere sulla destra o addirittura sul
marciapiedi, né gli sarebbe stato difficile farlo evitando gli ostacoli
fissi; non soltanto, ma la manovra di Bracaglia fu posteriore di vari
secondi a quella di Chiarieri, come emerge dalla deposizione del teste
Carlo Alzon. (vol.C/4, f. 73).che vide e fotografò l'autocarro del
Bracaglia sull'angolo del bar Motta dopo che l'autocarro del Chiarieri era
già uscito dalla sua ottica. E come è irrefutabilmente provato dalla
progressione delle istantanee da lui scattate, dove quella che inquadra la
manovra del Bracaglia porta un numero successivo a quella che inquadra il
Chiarieri mentre rientra nel "serpentone" dopo aver investito
Zibecchi. Se a questo si aggiunge che ciascuna delle due deviazioni -
quella del Chiarieri e quella del Bracaglia - è spiegata da una propria
ragione suffficiente che è quanto meno equipollente, in via di prima
approssimazione analitica, all'ipotesi dell'esecuzione di un. ordine (per
Chiarieri, come si vedrà, il bombardamento di oggetti contundenti e
incendiari cui il mezzo e l'uomo furono fatti segno; per Bracaglia,
l'esistenza al centro dell'incrocio di una vasta chiazza fiammeggiante
che, sebbene abbastanza lontana dal marciapiede, può costituire
spiegazione di una repentina, non ben calcolata ma sicuramente momentanea
sterzata verso destra), è agevole concludere che della tesi dell'ordine
di carica - tra l'altro nebulosa nel suo specifico contenuto: se carica
sui marciapiedi, o sulle sole corsie - non resta in piedi alcun valido
supporto che si possa reputare attendibilmente provato.
Da tale constatazione discende l'assoluzione del capitano Alberto Gonella
dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto, non avendo egli
impartito né trasmesso né cooperato a far eseguire il supposto e non
provato ordine di carica a sfollagente; e risultando con pacifica certezza
che, alcuni secondo prima che gli autocarri del Chiarieri e del Bracaglia
imboccassero corso XXII Marzo, egli era stato costretto dal fuoco che
avvolgeva la sua campagnola a una fuga in avanti per evitare il rischio di
una
...
perdere il contatto con la restante parte della colonna da lui comandata.
Per la stessa ragione deve escludersi che all'imputato sottotenente
Alberto Gambardella possa fondatamente ascriversi quale capomacchina la
responsabilità di aver trasmesso ed eseguito il supposto ordine di
carica.
Per quanto concerne la posizione dell'imputato Sergio Chiarieri e, con
riferimento alla solo aspetto della possibilità di controllo del
comportamento dell'autista, la posizione dell'ufficiale capomacchina
Gambardella, già si è accennato che l'autocarro e la persona del
Chiarieri vennero investiti da lanci operati dai dimostranti nella zona
d'incrocio tra viale Montenero, viale Premuda e Corso XXII Marzo. Sulla
circostanza che l'autocarro venne colpito, nel lato sinistro, da una
bottiglia incendiaria, nessun dubbio è possibile, essendovi agli atti le
fotografie che la documentano, con riguardo al momento in cui l'autocarro
dal centro dell'incrocio stava puntando sull' angolo sinistro di corso
XXII Marzo, in direzione della farmacia (fotogr. all.5 alla perizia
tecnica). Sulla circostanza che il Chliarieri venne colpito al volto e al
collo da oggetti contundenti, e sulle conseguenze che da questi colpi
possano essere derivate alla conduzione del veicolo, sono invece stati
sollevati, seppure in modo non sempre chiaro, molti dubbi.
In proposito il Tribunale osserva quanto segue. Sebbene in linea di
massima gli autisti avessero l'istruzione di applicare ai finestrini dalla
cabina le grate di protezione, è stato da più parti riferito che essi
riluttavano a conformarsi a questa disposizione, insofferenti
dell'impedimento frapposto sulla destra dalla grata alla visuale laterale
(gli autocarri hanno la guida a destra) e alla possibilità di sporgere il
capo dal finestrino, e che da parte dei superiori vi era tolleranza al
riguardo. I filmati mostrano almeno tre autocarri della colonna privi di
grata destra (uno di questiè il CL targato EI-89836 guidato dal
carabiniere Nicodemo, ripreso e fotografato più avanti nel momento in cui
una sassata frantuma il vetro); nell'interno della cabina del CM-52 di
Chiarieri furono in più punti trovate tracce di oggetti
contundenti; sicché non vi è motivo per dubitare che effettivamemte
Chiarieri marciasse senza grata e nella fase che
...
L'imputato fin dal primo interrogatorio reso in ospedale al magistrato
all'indomani del fatto riferì di essere stato colpito allo zigomo e al
collo, circostanza riferita anche da Gambardella, di aver portato le mani
al volto e di aver perduto il controllo del mezzo. La circostanza,
tutt'altro che improbabile nel quadro delle violente ostilità in atto
nella zona, cinematograficamente e fotograficamente documentate e
testimonialmente confermate con preciso riferimento anche ai mezzi
dell'autocolonna dei Carabinieri, è provata nella sua materiale
oggettività dalle lesioni che Chiarieri riportò e che, indicate poi nei
referti delle ore 15 presso il Policlinico e delle ore 17 presso
l'Ospedale militare, il perito prof. Farneti iniziando le proprie
operazioni il 19 aprile 1975 (a due giorni cioè dal fatto) direttamente
constatò e descrisse come contusione escoriata allo zigomo destro con
infrazione sottoperiostea della corticale esterna e come contusione
escoriata in regione latero-cervicale posteriore destra. Sebbene nessuna
fonte storica - a parte le dichiarazioni di Chiarieri e GambardelIa -
rifletta le coordinate spazio-temporali del ferimento, non vi sono seri
motivi, per dubitare che questo sia accaduto nel momento e nel punto in
cui fin dal primo interrogatorio Chiarieri disse di averlo subito, cioè
mentre si trovava al centro dell'incrocio sopra ricordato. Al contrario,
un. riscontro preciso della veridicità delle parole degli imputati
proviene dalle considerazioni del perito tecnico ing. Mengoli (pag. 59
dell'elaborato) circa l'anomalia della direzione di marcia puntata, in
quel tratto, verso l'angolo dell'edificio, ciò che secondo lo stesso
perito convaliderebbe l’ipotesi che l'autista avesse abbandonato con
entrambe le mani il volante; direzione che è estremamente improbabile
fosse stata assunta deliberatamente, atteso che sull'angolo vi erano
ostacoli fissi (paline di segnaletica stradale) contro i quali non è
pensabile che Chiarieri volesse avventarsi, quand’anche intenzionato a
salire sul marciapiede; direzione, la cui anomalia è efficacemente
rispecchiata dalla deposizione della parte lesa Dario Signorini (C/4, f.
68 retro; precisazione toponomastica al primo dibattimento, f. 15 del
relativo verbale dattiloscritto), che ebbe addirittura la sensazione che
l'autocarro si disponesse a imboccare viale Premuda (90° a sinistra)
anziché corso XXII Marzo; direzione, che
...
rista che vi si trovava, corresse con una manovra tanto brusca da far
percepire all'altra parte lesa Fulvio Beltramo Ceppi (C/3, f. 10) dopo la
“curva netta" (evidentemente verso viale Premuda) la accentuata
inclinazione centrifuga - o coricamento - dell'automezzo sulla sinistra
all'atto in cui questo controsterzò verso la carreggiata sinistra di
corso XXII Marzo. Rilievi, questi, che a un sereno esame non possono non
apparire come inequivocabile conferma dell'intervento di fattori esterni
di turbamento nella conduzione del veicolo, altrimenti irrazionale pur
alla stregua dell'ipotesi di un deliberato imbocco della carreggiata
sinistra; e che, saldandosi con le risultanze peritali e con le versioni
degli imputati, consentono di individuare quei fattori precisamente nelle
lesioni subite da Chiarieri, accompagnate dalla violenta scossa alla
struttura ossea del capo e dal vivo dolore conseguente alla frattura.
Se tutto questo è vero, ne discende che il tratto di marcia che Chiarieri
compì dal centro dell’incrocio fino quasi all’angolo del marciapiede
sinistro ebbe come antecedente fattuale il ferimento; il che significa che
- come sopra si è accennato - la divergenza dalla linea di marcia
centrale ha una propria ragione sufficiente, almeno in quel tratto, oltre
la quale sarebbe pretestuoso ricercare altri fattori determinanti e, in
particolare, ipotizzare una cosciente deliberazione di spostamento a
sinistra, rientrando nell’ordine delle cose che un colpo alle ossa
facciali tanto forte da provocare una frattura, accompagnato da un altro
colpo alla cervice e dalla contemporanea accensione di un ordigno
incendiario al lato opposto dell’automezzo, determinasse nel conducente
una fase di incolpevole perdita di controllo dei movimenti propri e del
mezzo, quanto dire un’intermittenza nella volontà cosciente (così
anche il perito prof. Farneti, pag. 27-28 della sua relazione).
Il problema, tuttavia, della responsabilità di Chiarieri per
l’investimento del giovane Zibecchi, non è ancora risolto. Dalla
minuziosa relazione del perito ing. Mengoli, sul cui contenuto non è mai
stata sollevata obiezione da alcune parte, e che concorda con le
descrizioni dei testimoni oculari; emerge che l’autocarro, evitando il
ciclomotore sull'angolo, piegò a destra, proseguì per alcuni metri nella
carreggiata sinistra con andatura lievemente diagonale verso il centro
strada, poi piegò nuovamente a sinistra salendo sul marciapiede in
corrispondenza del passo car
...
sfiorando i tendoni dei negozi, ne discese 7-8 metri prima di un orologio
elettrico accingendosi a tagliare in diagonale la carreggiata, e in quel
punto travolse Zibecchi che con altri dimostranti spaventati fuggiva dal
marciapiede verso il centro della strada, lo sorpassò e rientrò quindi
nel “serpentone” all'incirca all'altezza dell'angolo di via Cellini (cfr.
planimetria all. 47 alla relazione di perizia). La velocità
dell'automezzo è stata, con accurati calcoli, determinata al momento
dell'urto come non superare a 35 km/h, pari a 9,7 m/ s (pag.38);
risultato, questo, che non discorda da quanto dichiarato dall'imputato, e
che va raccordato anche all'approssimativo calcolo della velocità degli
altri mezzi della colonna, operato sulla base delle riprese
cinematografiche, in circa 26 km/h (pag. 23). Spiega, ancora, il perito
che dal momento in cui Chiarieri imboccò corso XXII Marzo al momento
dell'investimento passarono circa 9 secondi (pag. 59), e che la fase
culminante dell’incidente si innescò e si chiuse in poco più di mezzo
secondo (pag. 46), tempuscolo insufficiente per una qualsiasi manovra di
emergenza, in quanto Zibecchi stava correndo probabilmente verso via
Cellini quando decise repentinamente di scendere dal marciapiede, venendo
investito a m 4,30 dal bordo del medesimo (pag. 44).
Ora è indiscutibile che, come i periti hanno affermato, durante tutto il
percorso successivo al primo sbandamento verso l'angolo di entrata di
corso XXII Marzo, l'autista ebbe il controllo fisico dell’automezzo, e
che non poté venire coadiuvato dal capomacchina Gambardella, perché la
conformazione interna della cabina e la pesantezza dello sterzo non
permettevano un utile intervento di quest’ultimo; ed è anche
indiscutibile che, dal punto di vista del puro e semplice pilotaggio,
tutta la manovra fu condotta con una certa dose di razionalità, perché
Chiarieri dovette rendersi conto - sebbene non sia mai stato in grado di
narrarlo - che l'autocarro, dopo la prima controsterzata verso destra, non
poteva rientrare nel “serpentone” a causa del salvagente di fermata
dei tram che -per ben 49 metri ne impediva l'accessibilità, sicché,
preparandosi a superare il cordolo del "serpentone" con un
angolo d'incidenza sufficiente per assicurare il salto, si allargò prima
verso sinistra e poi lasciò il marciapiede in corrispondenza della fine
del salvagente
...
Senonchè, ciò non basta
...
che il Chiarieri possedeva, o avrebbe dovuto possedere piena lucidità
mentale durante tutto quel percorso; lucidità, che costituisce il
presupposto per ascrivere all'autista la responsabilità colposa
dell'accaduto sotto il profilo di non aver valutato che la sua irruzione
sul marciapiede avrebbe potuto gettare il panico tra i dimostranti
innescando anche tentativi di salvataggio irrazionali e improvvisi,
come quello portò Zibecchi a scendere dal marciapiede anziché
schiacciarsi come altri contro il muro o ripararsi dietro l'angolo di via
Cellini.
Nella loro relazione congiunta, alle pag. 60 e seguenti i periti ing.
Mengoli e prof. Farneti hanno affrontato il problema, domandandosi
"dal momento in cui il Chiarieri è stato sicuramente in grado di
controllare la guida del suo automezzo... quali possono essere state
le condizioni fisico-psichiche del Chiarieri stesso e se tali condizioni
fisico-psichiche abbiano potuto influire sulla configurazione e sul tipo
di percorso poi attuato”. E il perito medico legale si è prospettata
l’ipotesi che dopo aver abbandonato con una o entrambe le mani il
volante dell'autocarro il Chiarieri, di fronte a un ostacolo o
sollecitato, dalla presenza dello stesso, sia stato capace di riprendere
la guida dell'automezzo pur persistendo lo stato di smarrimento, forse
anche di “stordimento”, prodotto dalle lesioni sofferte - in
particolare il trauma facciale - e che pertanto siano intervenuti,
nell’effettuare il percorso, automatismi riflessi frutto dell'esperienza
e dell’addestramento alla guida" (pag. 62). Riguardo a questa
ipotesi il perito, setta tra stato di coscienza
e stato di incoscienza, ma, al contrario, tra l'uno e l'altro vi è tutta
una gamma di stati intermedi di lucidità più o meno attenuata, di
reattività a determinati stimoli piuttosto che ad altri; nell'ambito
della quale non può affatto escludersi che il soggetto, parzialmente
obnubilato da un fattore idoneo a provocare una violenta scossa emotiva,
compia correttamente determinati gesti che gli sono familiari per
abitudine e per professionalità, e tuttavia non sia in grado di prevedere
compiutamente quali ne possano essere le conseguenze ultime. Il vivo
dolore, la tensione esterna dell'episodio di guerriglia, l'ansia di non
perdere i contatti con l'autocolonna della quale faceva parte, la
responsabilità che su lui gravava di trasportare il veicolo o i numerosi
uomini che vi si trovavano fino alla destinazione, il timore di fermarsi
in mezzo a una folla minacciosa che avrebbe potuto circondare i militari e
aggredirli prima che si disponessero in formazione, sono altrettanti
fattori che irrompendo tumultuosamente nell'animo del giovanissimo
carabiniere possono aver contribuito a prolungare in uno stato affannoso
di crepuscolarità l'iniziale scossa e a impedirgli di recuperare, nei
pochi secondi (non più di 9-10) trascorsi dal trauma facciale fino
all'attimo dell'investimnza nascondersi l’attendibilità anche
dell’ipotesi, avvalorata dalla razionalità del percorso attuato, che il
Chiarieri sia sempre rimasto padrone della guida, ha osservato che la
potenza muscolare necessania per condurre l'autocarro lungo la traiettoria
descritta fu "di entità relativamente modesta e compatibie con la
condizione patologica costituita dal dolore e dall’eventuale stato di
stordimento conseguiti al trauma facciale e alla contusione
latero-cervicale destra"; e, in definitiva, ha concluso che "non
può dichiarare, né in via certa né in via di probabilità, se tale
traiettoria sia stata realizzata dal conducente trovandosi questo in uno
stato di smarrimento, di stordimento momentaneo – e quindi in virtù
unicamente di automatismi riflessi - o se invece quella traiettoria sia
stata realizzata trovandosi il conducente ad avere la piena e completa
padronanza dell'automezzo" (pag, 64-65).
La perplessità non superata dai periti, e in particolare dal perito
medico-legale, è anche del Tribunale; che reputa di dover dare il giusto
peso anche allo stato sub-confuso che fu riscontrato nel Chiarieri quando
giunse all'Ospedale militare, e alla testimonianza del dott. Guido
Forlanini, allora medico del III Battaglione, oggi civile, che notò che
il Chiarieri "non era svenuto ma era psicologicamente assente"
(C/4, f. 58 retro), "intontito" (primo dibattimento, pag. 62 del
verbale dattiloscritto). Osserva ancona il Tribunale che non è
realisticamente prospettabile un'alternativa netta tra stato di coscienza
e stato di incoscienza, ma, al contrario, tra l'uno e l'altro vi è tutta
una gamma di stati intermedi di lucidità più o meno attenuata, di
reattività a determinati stimoli piuttosto che ad altri; nell'ambito
della quale non può affatto escludersi che il soggetto, parzialmente
obnubilato da un fattore idoneo a provocare una violenta scossa emotiva,
compia correttamente determinati gesti che gli sono familiari per
abitudine e per professionalità, e tuttavia non sia in grado di prevedere
compiutamente quali ne possano essere le conseguenze ultime. Il vivo
dolore, la tensione esterna dell'episodio di guerriglia, l'ansia di non
perdere i contatti con l'autocolonna della quale faceva parte, la
responsabilità che su lui gravava di trasportare il veicolo o i numerosi
uomini che vi si trovavano fino alla destinazione, il timore di fermarsi
in mezzo a una folla minacciosa che avrebbe potuto circondare i militari e
aggredirli prima che si disponessero in formazione, sono altrettanti
fattori che irrompendo tumultuosamente nell'animo del giovanissimo
carabiniere possono aver contribuito a prolungare in uno stato affannoso
di crepuscolarità l'iniziale scossa e a impedirgli di recuperare, nei
pochi secondi (non più di 9-10) trascorsi dal trauma facciale fino
all'attimo dell'investimento, la lucidità sufficiente per concepire e
mandare a effetto manovre che non fossero dettate soltanto dall'istinto di
autoconservazione, ma anche dalla preoccupazione etica giuridica di
rispettare l'incolumità altrui.
Nell'impossibilità di sciogliere con una risposta attendibile il dubbio
sul livello e sull'ampiezza dello stato di coscienza del Chiarieri, il
Tribunale ritiene di non poter giungere né ad un’affermazione di
responsabilità, che presupporrebbe come certo il possesso della piena
capacità di comprensione e di autodeterrninazione negli attimi che
precedettero l'investimento, né a un'assoluzione piena, che a sua volta
presupporrebbe la certezza che i fattori causali sopra ricordati abbiano
con l'irresistibilità della forza maggiore inciso negativamente nel
dinamismo psichico dell'imputato. Sergio Chiarieri deve, pertanto, venire
assolto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli.
Per quanto concerne, infine l'imputato Gambardella, sul conto del
quale già si è detto come non possa egli ritenersi responsabile di
ordini che non è provato sianento, la lucidità sufficiente per concepire e
mandare a effetto manovre che non fossero dettate soltanto dall'istinto di
autoconservazione, ma anche dalla preoccupazione etica giuridica di
rispettare l'incolumità altrui.
Nell'impossibilità di sciogliere con una risposta attendibile il dubbio
sul livello e sull'ampiezza dello stato di coscienza del Chiarieri, il
Tribunale ritiene di non poter giungere né ad un’affermazione di
responsabilità, che presupporrebbe come certo il possesso della piena
capacità di comprensione e di autodeterrninazione negli attimi che
precedettero l'investimento, né a un'assoluzione piena, che a sua volta
presupporrebbe la certezza che i fattori causali sopra ricordati abbiano
con l'irresistibilità della forza maggiore inciso negativamente nel
dinamismo psichico dell'imputato. Sergio Chiarieri deve, pertanto, venire
assolto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli.
Per quanto concerne, infine l'imputato Gambardella, sul conto del
quale già si è detto come non possa egli ritenersi responsabile di
ordini che non è provato siano stati impartiti, vi è da rilevare che,
seduto alla sinistra del conducente, egli non avrebbe avuto la possibilità
di intervenire concretamente - secondo l'opinione espressa anche dai
periti - sulle modalità di conduzione dell'autocarro nella fase cruciale.
Compito dell'ufficiale capomacchina, d’altronde, non è certo quello di
attuare improbabili manovre sui comandi del mezzo sovrapponendosi
materialmente al conducente; e, nell’eccezionalità della congilla congiuntura
verificatasi, e nell'arco di secondi di cui si è più volte ricordata la
brevità, non si scorge quale comportamento omissivo o commissivo gli si
possa rimproverare sotto il profilo della cooperazione o del concorso
causale nella determinazione dell'evento di cui fu vittima Giannino
Zibecchi. Egli pertanto va assolto dall'imputazione ascrittagli per non
aver commesso il fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale, letto l'art. 79 c.p.p., assolve Gonella Alberto e
Gambardella Alberto dai reati loro rispettivarnente ascritti per non
aver commesso il fatto. Assolve Chiarieri Sergio dal reato ascrittogli per
insufficienza di prove.
Milano, 28 novembre 1980.
Il presidente, estensore:
f.to Francesco Saverio Borrelli
Il Direttore di Sezione di Cancelleria
f.to Lucia Fasoli
Sentenza impugnata con ricorso di cassazione da Carlo Zibecchi, Roberto
Giudici, Fulvio Beltramo Ceppi il giorno 1.12.80
f.to il Cancelliere.
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per non dimenticare:
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