Breve Guida al CONCORDATO FISCALE
Il concordato fiscalo, o concordato di massa, è l'operazione fiscale atta a procurare maggiori entrate per l'anno 1996, che più tecnicamente viene chiamato accertamento con adesione per anni pregressi, ex art.3 D.L. 30/09/94 n.564 convertito con modifiche nella legge 30/11/94 n.656.
I soggetti e gli anni interessati
Esso si articola nell'invio di Proposte di Concordato ai titolari di lavoro autonomo e di impresa, siano essi ditte individuali o società di ogni genere. Esclusi dal poter usufruire del Concordato Fiscale sono tutti coloro che, benchè in possesso dei suaccennati requisiti soggettivi, siano già soggetti ad accertamento fiscale oppure abbiano commesso violazioni in materia penale-tributaria.
Gli anni per i quali i soggetti interessati potranno ricevere le proposte sono quelli compresi tra il 1987 ed il 1993. Le ultime modifiche apportate da mozioni parlamentari hanno previsto la possibilità di estendere il Concordato Fiscale anche al 1994. E' comunque da sottolineare che coloro che hanno aderito all'ultimo condono sono interessati al Concordato Fiscale solo per gli anni dal 1989 in poi.
LaProposta di Concordato viene inviata d'ufficio a tutti i soggetti interessati: coloro che non la ricevano potranno, autocertificandosi, effettuarla autonomamente presentandola al competente ufficio finanziario.
Nella pratica il contribuente che aderisce alla Proposta di Concordato inviatagli dal fisco accetta un maggior imponibile relativamente alle imposte dirette (Irpef, Irpeg, Ilor) e Iva, e l'amministrazione finanziaria, in cambio, rinuncia ad ogni futura pretesa ritenedo definitivo l'imponibile accettato: conditio sine qua non quindi è l'aver inviato le relative dichiarazioni dei redditi, nei tempi e nei modi dovuti, ai competenti uffici.
Naturalmente la preclusione per gli uffici finanziari di effettuare verifiche ed accertamenti vale esclusivamente per gli anni che vengono definiti. Per gli anni per i quali il contribuente non aderisce alla Proposta di Concordato il fisco potrà sempre, entro i limiti di normale prescrizione, effettuare gli accertamenti di legge e determinare, ove riscontri irregolarità, maggiori imponibili applicando, oltre all'obbligo di versare le maggiori imposte dovute, anche le prescritte sanzioni e gli interessi: le probabilità per chi non aderisce di essere sottoposto a verificche, comunica il Ministero delle Finanze, sono quelle normali ma è da rilevare che per effetto del Concordato gli organi verificatori saranno meno oberati di lavoro e quindi più liberi di verificare coloro che non abbiano aderito.
Effetti Penali e Previdenziali
Dal punto di vista penale è da rilevare in primis che, come già detto, non possono usufruire del Concordato Fiscale coloro che abbiano commesso violazioni fiscali che prevedano sanzioni di carattere penale, ed in secundum che i maggiori imponibili che emergono dal Concordato sono del tutto privi di qualsiasi rilevanza ai fini penali.
Sulle maggiori somme imponibile dovranno comunque essere calcolati, e pagati, i contributi previdenziali obbligatori, dovuti all'INPS o alle altre casse previdenziali. Non è invece dovuta la tassa sulla salute.
I registri ed i documenti contabili
Per effetto dell'adesione al Concordato Fiscale il contribuente non è più tenuto a conservare le scitture contabili relativamente agli anni accettati, con esclusione dei registri Iva: comunque l'amministrazione finanziaria non potrà più esercitare i poteri di accesso, ispezione e verifica e neppure modificare quando definito. Da ciò si deve dedurre che l'obbligo di conservazione che permane sui registri Iva è puramente formale e non rileva ai fini di eventuali accertamenti.
Quanto, quando e come si paga
Sul maggior imponibile proposto sono calcolati gli importi dovuti in caso di adesione: essi sono le relative imposte Irpef, Irpeg, Ilor (se dovuta dal contribuente) e dell'Iva la quale, quest'ultima, viene calcolata in base all'aliquota media del contribuente. A tali importi andranno poi sommate le sanzioni, calcolate nella misura di un ottavo di quelle dovute, nonchè gli interessi.
Per effetto delle ultime modifiche parlamentari apportate, se da tale calcolo vengono superati determinati limiti, stabiliti per le persone fisiche in £.5.000.000 e per le società in £.10.000.000, per le somme eccedenti scatta una riduzione del 50%.
Le somme dovute andranno versate entro il 15 dicembre 1995: se le somme dovute superano £.5.000.000 per le persone fisiche e £.10.000.000 per le società di persone sono previste, per la parte eccedente, delle rateizzazioni nel corso del 1996.
I pagamenti potranno essere effettuati, per le persone fisiche, in tre modi: versamento diretto al concessionario della riscossione competente per territorio, versamento mediane conto corrente postale oppure pagamento a mezzo banca. Per le società di capitale sono previste solamente le modalità di pagamento a mezzo concessionario ovvero a mezzo conto corrente postale.
Per consulenze ed informazioni scrivere a: MC9853@McLink.it
oppure telefonare al numero 06/8607860
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