Pasticci e problemi della legge per la "protezione dei dati personali"
due articoli di Andrea Monti su Computer Programming
luglio 1997
È proprio vero, l'informatica - almeno "certa" informatica - comincia ad esportare la propria filosofia produttiva negli ambiti più diversi ed impensati.
La legge sui dati personali puntualmente in ritardo
L'otto maggio rischia di essere annotato negli annali come un vero e proprio "giovedì nero".
In quella data infatti è entrata (o avrebbe dovuto entrare?) in vigore quella parte della legge sulla tutela
della privacy che fra gli svariati pazzeschi adempimenti impone di richiedere autorizzazioni, fornire
informazioni a richiesta degli utenti, adottare misure di sicurezza da far impallidire i server della
National Security Agency.
Per molto tempo chi parlava degli effetti paradossali (e fortemente onerosi sotto il profilo economico) di questa legge
era visto come una specie di uccello del malaugurio presago di sventure che era meglio non stare a sentire. Reazione
comprensibile ma non funzionale, infatti quando ci si è resi conto che non si trattava di uno scherzo
l'incantesimo si è rotto e dall'oblio si è tornati alla cruda realtà cioè al panico. Un
esempio banale ma indicativo: a fine aprile ho avuto occasione di tenere una relazione sulla legge in un convegno per
aziende e responsabili degli uffici legali: il risultato fu una completa Babele! Da un parte i relatori dimostravano
con argomentazioni rigorose che la legge è praticamente inapplicabile, dall'altra il pubblico rumoreggiava
invocando soluzioni che nemmeno la più ardita delle interpretazioni avrebbe potuto dare, scaricando la propria
frustrazione su chi stava dall'altra parte quasi fossero i responsabili delle sventure che si profilavano all'orizzonte.
Effetti paradossali
Per non andare troppo lontano immaginerò di essere uno dei partecipanti a quel convegno, diciamo il legale
rappresentante di una S.r.l. che opera nel campo dell'informatica offrendo consulenze, sviluppo di applicativi,
internet hosting e quant'altro.
Dunque, ai sensi dell'art.15 devo adottare una serie di misure di sicurezza fisica e logica (badate bene, si tratta
anche di serrature, casseforti, grate alle finestre e così via) in grado di garantire l'integrità e
l'inaccessibilità dei dati. Se non lo faccio rischio una condanna fino a due anni con una multa. Se poi ai
succede qualcosa ai dati presenti nei miei archivi e la persona alla quale quei dati si riferiscono subisce danni
(tipicamente un disco rigido che passa a miglior vita) praticamente non posso difendermi. Non posso dire che mi ero
diligentemente organizzato con un rigido sistema di controllo degli accessi, o che l'antifurto fino al giorno prima
aveva funzionato senza dare segni di cedimento perché la struttura della responsabilità così come
è concepita nella legge 675/96 consente di non essere ritenuti responsabili solo se si riesce a provare che il
fatto si è verificato per caso fortuito o forza maggiore, e comunque rispetto all'implementazione di sistemi di
sicurezza allo stato dell'arte. Tradotto: bisognerebbe passare la vita a girare in rete e no per trovare giorno dopo
giorno l'ultimo modello di porta blindata o di smart-card.
Ma come, direbbe il nostro imprenditore, io che si e no riesco a sbarcare il lunario devo strutturarmi come la CIA?
Sì, perché la legge non prevede una proporzionalità nell'adozione dei sistemi di sicurezza...
Amen, farò questo enorme sforzo, trasformo la mia sede di 100 mq in una specie di fortilizio e tiro un sospiro
di sollievo, ma giusto un sospiro perché a questo punto mi viene in mente che i sistemi operativi che ho
installato sulle mie macchine tutto sono tranne che affidabili... oh bella, stai a vedere che mi tocca buttare alle
ortiche l'intero parco software per installare qualcosa di più affidabile... che so' magari un bello
UNIX! Si, ma chi glielo dice alla segretaria come si usa LATEX? Tiremm' innanz' (trad. andiamo avanti)...
passo tutto sotto UNIX e attivo tutte le procedure di sicurezza. Morale, dopo qualche giorno i dipendenti mi si
rivolteranno contro perché non riescono a lavorare e vogliono l'aumento...
Dopo una faticosa mediazione fra dipendenti e responsabile della sicurezza (che nel frattempo dovrò nominare) mi
accorgo che stanno per scadere i termini entro i quali devo cominciare ad informare le persone delle quali tratto i
dati dei loro diritti (come nei film americani). Come devo fare? Il commercialista difficilmente potrà essermi
d'aiuto... tocca rivolgersi ad un avvocato, magari faccio una domanda ai relatori così risparmio la
consulenza!
Attenzione, cosa stanno dicendo? Internet è fuori legge? Ma sono pazzi! Basta, devo cercare di capirci qualcosa,
non è possibile che qualcuno abbia veramente pensato di far applicare una legge del genere...
Quell'imprenditore è stato trovato leggermente cadavere in una toilette della stazione. Non si è
ancora capito se le cause della morte siano da attribuire all'infarto seguito alla lettura della Gazzetta Ufficiale, o
al soffocamento causato dall'aver cercato di ingoiarla in un colpo solo.
A parte gli scherzi
Questa legge è veramente fatta male. Nonostante tutte le assicurazioni da più parti ricevute in questi
giorni, a partire dal prof. Rodotà, nominato Garante per la tutela dei dati personali, sul fatto che la legge
sarebbe stata applicata con buon senso, che certe interpretazioni erano solo esagerazioni e via discorrendo, io non mi
sento affatto tranquillo.
E' l'argomentazione stessa che mi fa dormire male. Se le leggi sono fatte bene si applicano punto e basta; viceversa se
qualcuno mi dice che la legge verrà applicata con buon senso allora mi sorge il dubbio che ci sia qualcosa di
storto e come vedrete, la conferma di questo sospetto è arrivata puntuale.
A beneficio di chi non avesse letto gli scorsi numeri di CP riassumo in breve e sommariamente i termini della
questione.
Che si fa, rinviamo?
Neanche per sogno! E' stata la sdegnata risposta dei soggetti deputati all'attuazione della legge. Si tratta di un
momento importante per la tutela dei diritti civili che non può subire ulteriori rallentamenti o ritardi! E
infatti il 7 maggio (un giorno prima dell'entrata in vigore della legge) leggiamo a pag.24 de Il Sole-24
ore che lo stesso prof. Rodotà esclude lo slittamento, salvo poi essere smentito, anche se parzialmente, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri che già il 2 maggio (ben cinque giorni prima) aveva predisposto una
bozza per il rinvio almeno degli adempimenti burocratici che destavano maggiore preoccupazione (vedi Italia Oggi
- 8 maggio - che titola in prima pagina Privacy, rinvio dei termini).
Puntualmente il 9 maggio tutto ciò che riguarda autorizzazioni al Garante "slitta" (eufemismo che
tradotto significa: per ora non se ne parla, in futuro si vedrà) all'anno nuovo.
Dai codici al silicio e non viceversa
A questo punto, prima entrare nel dettaglio delle modifiche, devo fare pubblica ammenda per avere attribuito a Zio Bill
la responsabilità di avere effettuato il porting delle sue strategie in Parlamento... in realtà
è vero esattamente il contrario, è stato lui ad imparare da noi!
Mentre scrivevo questo pezzo mi sono venuti in mente altri fulgidi esempi di italica efficienza legislativa pensando
alla legge 626/94, quella sulla sicurezza sul lavoro addormenta a furia di proroghe, o ancora prima, a quella
sull'autocertificazione, inapplicata per decenni.
Nel caso della legge sui dati personali c'è però un aggravante. Non si può dire di non sapere.
Critiche, perplessità, indicazioni sulle modifiche... sono almeno due o tre anni che tutto ciò
costituisce oggetto di pubblico dibattito, che però si è scelto di ignorare sistematicamente, andando
avanti a testa bassa per giungere a quella che di fatto è una pubblica confessione di fallimento.
E adesso?
La parte più importante della modifica riguarda senz'altro gli adempimenti burocratici vediamo in sintesi cosa
cambia.
ottobre 1997
L'iter applicativo della legge sui dati personali è ancora più travagliato di quanto i critici della prima ora avessero potuto immaginare. Stiamo assistendo allo stesso copione che è stato scritto per un'altra legge, la 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, la cui entrata in vigore è stata procrastinata ripetutamente vista la forte problematicità di una sua applicazione concreta in tempi brevi.
Informazioni di servizio
Fra le varie cose che sono cambiate fra un numero e l'altro di CP c'è anche l'indirizzo dell'Ufficio del Garante
per la protezione dei dati, quindi le eventuali richieste formulate secondo le indicazioni del mese scorso dovranno
essere inviate a questo indirizzo (sperando che non lo mutino nel frattempo!)
Ufficio del Garante per la protezione dei dati
Via della Chiesa Nuova - 00186 Roma
Attrib *.* +h ovvero: chi è soggetto alla notifica?
Uno fra i punti maggiormente critici del testo di legge nella sua versione originale era costituito dal fatto che
praticamente chiunque avrebbe dovuto notificare al Garante una serie di cose (maggiori informazioni sui precedenti
numeri di CP) come l'identità del titolare, quella del responsabile del trattamento, la natura dei dati, il
luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono, l'indicazione della banca di dati o
delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o
banche di dati, anche fuori del territorio nazionale; il numero di scarpe del portiere dello stabile ove ha sede
l'azienda e il gusto di gelato preferito dal ragazzo che ogni giorno porta la colazione al tabaccaio dal quale si
acquistano solitamente i francobolli... resisi evidentemente conto che la situazione era sul punto di esplodere i
legislatori hanno pensato bene di semplificare gli adempimenti (addirittura escludendoli per alcune categorie), il che
significa probabilmente la nascita di una miriade di società che - paravento di realtà molto più
grosse - continueranno ad impiparsene della leggeJ
Profeticamente J sul numero scorso avevo invitato a scrivere al Garante prima che l'ennesima modifica affievolisse i
diritti dei Cittadini... e infatti puntuale è arrivata la conferma.
Una nota di colore.
Leggendo a contrario l'art. 7 comma V ter che esenta dall'obbligo della notificazione diverse categorie
di soggetti si ricava che prima della modifica estiva si poteva rischiare di andare sotto processo per non avere
comunicato l'esistenza della propria rubrica telefonica, o per avere messo su un museo. Questa affermazione sembra
pazzesca ma deriva rigorosamente dalla lettura del testo normativo ed il ragionamento non è poi così
astruso: se la legge mi dice che da oggi in poi NON devo notificare la mia rubrica telefonica allora vuol dire che fino
a ieri avrei dovuto... elementare Watson!
Applicando questo metodo scopro che avrebbero rischiato pesanti sanzioni - tanto per citare in ordine sparso - i
detentori di rubriche telefoniche private (ora esentate ai sensi della lettera d) dell'articolo citato), gli
enti morali e le associazioni di volontariato (lettere l-m), gli amministratori di condominio
(lettera q).
Ciò che invece non è ancora chiaro è se nella notifica deva essere contenuto anche l'intero
data-base creato dagli operatori (non prendetemi per pazzo, la legge non la ho scritta io!). Il dubbio sorge dalla
lettura coordinata di due articoli che non sono stati toccati dalle modifiche il 13 e il 31.
Il primo stabilisce al comma I che in relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: a) di
conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo.
Il secondo dice che Il Garante ha il compito di: a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla
base delle notificazioni ricevute.
Stando così le cose mi viene da pensare che se accedo al registro generale dei trattamenti dovrei poter
interrogare l'Altavista di turno per chiedergli in quali trattamenti siano presenti dati che mi riguardano, ma se il
contenuto degli archivi non viene comunicato al Garante a cosa mi serve consultare questo meta-archivio?
C'è di più, se dovesse essere necessario comunicare anche il contenuto degli archivi ciò
significherebbe dover notificare al Garante ogni singolo cambiamento del loro contenuto.
Se, viceversa, il registro non dovesse essere strutturato in questo modo allora il Garante, ricevuta la richiesta del
cittadino, dovrebbe scrivere ad ogni soggetto che ha provveduto alla notificazione per formulare il quesito: sei in
possesso di dati riguardanti il sig. Tizio? Anche in questo caso la soluzione sarebbe evidentemente inattuabile con
la conseguenza che non sarà possibile utilizzare questo strumento di consultazione con buona pace dei diritti
dell'interessato. Terrorismo giuridico? Non credo, piuttosto, semplice lettura del testo normativo, anche se spero
vivamente di essere smentito dai fatti. In ogni caso basta provare: l'indirizzo c'è e non appena sarà
istituito il Registro in questione ci vorrà poco a conoscere la verità.
A questo punto credo che il livello di confusione di chi legge abbia superato il livello di guardia... insomma cosa si
deve fare? Quando? Come?
La risposta è - citando Antonio Lubrano - "Non lo so!" e non (solo) perché la legge è
farraginosa in sé tanto da richiedere un esperto crittoanalista piuttosto che un avvocato, quanto piuttosto
perché altre modifiche giungeranno sicuramente nel prossimo futuro.
Conclusione: che a breve sia diffusa la beta 4 me lo aspetto, quello che non so immaginare è la data della
release 1.0...
Per maggiori dettagli sulla legge 675 e sui criteri applicativi vedi la documentazione su interlex.
Homepage Gandalf
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Homepage WMTools
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