LA CAMPAGNA “SPONSOR ETICI PER ROMA” IN 13 PUNTI Ovvero:
i 13 emendamenti al Regolamento sugli sponsor che abbiamo proposto al Comune di Roma.

  1. art.2, lettera d bis: introduzione di una definizione di “impresa” sponsor comprendente l’intera filiera produttiva, in modo da non consentire alle aziende di scaricare la propria responsabilità socio-ambientale mediante delocalizzazione e esternalizzazione della produzione;
  2. art. 4, comma 8, capoverso 4: introduzione dell’ obbligo per l’impresa sponsor di autocertificare il possesso dei necessari requisiti etici, in modo da costringerla ad assumersi le proprie responsabilità nel caso in cui sia riscontrata la falsità della suddetta autocertificazione;
  3. art. 4, comma 11: introduzione dell’ obbligatorietà del parere della Commissione di vigilanza etica, che rimane tuttavia consultivo, nel pieno rispetto della normativa vigente ed in modo che una eventuale decisione della P.A. difforme da suddetto parere configuri comunque una precisa responsabilità politico-amministrativa da parte dell’Assessore e del Dipartimento competente per materia;
  4. art. 6, comma 3: migliore specificazione dei criteri etici con esplicito riferimento alla Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione ONU sulla promozione e protezione dei diritti umani, che consideriamo il documento più evoluto in materia;
  5. art. 6, comma 4: è stato introdotto un comma ulteriore specificamente per escludere le imprese coinvolte nel commercio di armi, nonché le banche che finanziano il commercio di armi, prevedendo tuttavia per queste ultime una deroga di due anni, per consentire al settore di adeguarsi e di non troncare di netto il flusso di finanziamenti dalle Banche tesoriere (BNL, Banca di Roma, Monte dei Paschi) al Comune di Roma;
  6. art. 6, comma 5: è stato introdotto un comma ulteriore specificamente per escludere aziende che riducano il personale nonostante il positivo andamento degli affari;
  7. art. 6, comma 7: è stato introdotto il principio secondo cui la Commissione di Viiglanza Etica, nel suo lavoro, si avvale della collaborazione della società civile, organizzata in ONG e associazioni
  8. art. 7, comma 1, 4: è stato introdotto un termine perentorio di 60 gg. dall’approvazione della delibera per l’ istituzione della Commissione e di 30 gg. da quest’ultimo termine per la stesura di un regolamento interno che consenta alla Commissione di iniziare il suo lavoro;
  9. art. 7, comma 5: è stato innalzato il termine per il parere della Commissione da 10 a 15 giorni, facendolo inoltre decorrere non dalla trasmissione ma dalla ricezione della richiesta di parere. La formulazione originaria avrebbe impedito di fatto alla Commissione di lavorare;
  10. art. 7, comma 6: è stata introdotta la possibilità di un “parere successivo” da parte della Commissione, in caso di elementi sopravvenuti che comprovino la falsità dell’autocertificazione resa dallo sponsor, prevedendo in tal caso la risoluzione di diritto del contratto di sponsorizzazione;
  11. art. 7, ultimo comma: è stato introdotto l’obbligo per la Commissione di pubblicizzare i propri pareri, in modo che essa possa svolgere un ruolo di promozione della cultura del consumo critico e di diffusione di notizie sui comportamenti delle aziende;
  12. art. 14, comma 2: è stato introdotto l’obbligo per l’Osservatorio di dare pubblicità alla Relazione analitica annuale, corredata anche dai pareri della Commissione, per la stessa finalità di cui al punto 11;
  13. art. 16 bis: è stata estesa l’operatività dei criteri etici, oltre che alle sponsorizzazioni, anche ai patrocini, con esclusione automatica degli stessi rispetto ad eventi promossi o sponsorizzati da aziende che abbiano ricevuto già parere negativo dalla Commissione.