| Art. 6
Facoltà di rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili 1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora: a. Ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata;2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto le finalità di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo: a. di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;3. Sono altresì esclusi i soggetti che, nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani del 13 Agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare: a. rispetto del diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);(inclusa l'esclusione di qualsiasi attività, compresa la fornitura di beni o servizi, che sostenga la violazione di diritti umani da parte degli Stati o di altri enti); e. rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori ( specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all’impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure); f. rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente ( specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici);
Saranno altresì escluse le banche che, a partire dal secondo anno dalla data di approvazione del presente Regolamento, risulteranno coinvolte nel finanziamento all'export di armi come da relazione annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dalla legge 185/1990. 5. Sono infine escluse quelle imprese che, a fronte di incrementi del fatturato, realizzino riduzioni di personale. 6. Il rispetto dei suddetti principi sarà valutato in base a
sentenze, decisioni, raccomandazioni, pareri, rapporti, inchieste di autorità
nazionali e internazionali e tenendo presente i contributi conoscitivi forniti da organizzazioni non governative riconosciute a livello internazionale e da associazioni e centri di ricerca autorevoli presso di esse accreditate.
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