COMUNE DI ROMA
IV DIPARTIMENTO POLITICHE CULTURALI
Schema di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
 
 
Art. 6

Facoltà di rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili

1.      L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:

a.      Ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata;

b.      Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;

c.       La reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

2.            Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto le finalità di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo:
a.      di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

b.      di pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;

c.       di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

3.      Sono altresì esclusi i soggetti che, nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani del 13 Agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare: 
a.      rispetto del diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);

b.      rispetto del diritto alla sicurezza delle persone (con speciale attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla garanzia dell’ammissione alle strutture sanitarie e dell’accesso ai farmaci a prezzi adeguati ai redditi più bassi);

c.       rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificamente l’esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);

d.      rispetto della sovranità nazionale e dei diritti umani (inclusa l'esclusione di qualsiasi attività, compresa la fornitura di beni o servizi, che sostenga la violazione di diritti umani da parte degli Stati o di altri enti);

e.      rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori ( specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all’impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure);

f.        rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente ( specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici);


 4. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari).

Saranno altresì escluse le banche che, a partire dal secondo anno dalla data di approvazione del presente Regolamento, risulteranno coinvolte nel finanziamento all'export di armi come da relazione annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dalla legge 185/1990.

5. Sono infine escluse quelle imprese che, a fronte di incrementi del fatturato, realizzino riduzioni di personale.

6. Il rispetto dei suddetti principi sarà valutato in base a sentenze, decisioni, raccomandazioni, pareri, rapporti, inchieste di autorità nazionali e internazionali e tenendo presente i contributi conoscitivi forniti da organizzazioni non governative riconosciute a livello internazionale e da associazioni e centri di ricerca autorevoli presso di esse accreditate.