Stralcio regolamento SSIS Lazio
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Riceviamo dalla Segreteria uno stralcio del Regolamento didattico generale per la SSIS Lazio:

 

                                        Regolamento didattico generale per la

Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario del Lazio

 

VISTA  la  Legge 19 novembre 1990, n.341, articolo 4, comma 2                                                                                    

VISTI     i "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario" emanati con decreto del MURST del 26 maggio 1998

VISTA   la Convenzione tra le Università statali e non statali  del Lazio firmata in data 27 ottobre 1998 per l’attivazione della Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria

VISTE   le «Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione superiore ed artistica» emanate con decreto M.P.I. del 24.11.1999,

VISTO         l’articolo 6-ter del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 240, convertito nella legge del 27 ottobre 2000, n. 306, 

le Università del Lazio e precisamente Roma «La Sapienza», Roma «Tor Vergata», Roma Tre, Viterbo «La Tuscia», Cassino, L.U.M.S.A. e I.U.S.M. istituiscono e inseriscono nei loro rispettivi Regolamenti di Ateneo la  Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) del Lazio, d’ora in poi Scuola.

TITOLO I

STRUTTURA E ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLA SCUOLA

 

Articolo 1

Articolazione della Scuola

 

1. La  Scuola è una struttura interateneo; essa opera in collaborazione con le Facoltà, i Dipartimenti ed i Centri interessati degli Atenei del Lazio convenzionati.

 

2. La Scuola si articola in Indirizzi, di cui all’allegato A del presente regolamento, e ciascun Indirizzo corrisponde a una pluralità di classi di abilitazione all’insegnamento.

 

3. L’obiettivo formativo generale è definito dal profilo professionale di cui all’allegato B del presente Regolamento.

 

Articolo 2

Durata degli studi e titolo conseguito

 

1. La durata legale del corso di studi della Scuola è di due anni suddivisi in quattro semestri.

 

2. L’esame di Stato sostenuto al termine del corso di studi della Scuola abilita all’insegnamento per le classi di abilitazione corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea o titoli equipollenti di cui sono titolari gli specializzandi ed ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti secondo la normativa vigente.

 

Articolo 3

Ammissione alla Scuola

 

1. Costituiscono requisito di ammissione alla Scuola, relativamente ad ogni specifica classe di abilitazione:

a)     le lauree che danno accesso all’abilitazione con le specificazioni relative al curricolo ed agli esami sostenuti previste dalla normativa emanata in materia dal Ministero della Pubblica Istruzione;

b)     i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, gli ISEF e lo IUSM;

c)     i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

 

2. Si accede alla Scuola tramite prove di ammissione specifiche per ogni Indirizzo e per ogni classe di abilitazione.

 

Articolo 4

Attività didattiche

 

1. Le attività didattiche della Scuola sono suddivise in:

a)     Area 1: formazione per la funzione docente. Comprende attività didattiche finalizzate all’acquisizione delle necessarie attitudini e competenze, di cui all’allegato B del presente regolamento, nelle Scienze dell’educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente.

b)     Area 2: contenuti formativi degli Indirizzi. Comprende attività didattiche finalizzate all’acquisizione delle attitudini e delle competenze, di cui all’allegato B del presente regolamento, relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

c)     Area 3: laboratorio. Consiste nell’analisi, nella progettazione e nella simulazione di attività didattiche di cui alle Aree 1 e 2.

d)     Area 4: tirocinio. Consiste nelle esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell’integrazione tra competenze teoriche e competenze operative, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica.

 

 

2. A tutte le attività didattiche è attribuito un peso in crediti secondo le norme del sistema ECTS (Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nell’Unione Europea). Il totale dei crediti è 120. Come previsto dal DM MURST del 26 maggio 1998:

a)     non meno di 24 crediti sono attribuiti a ciascuna delle Aree 1, 2 e 3;

b)     non meno di 30 crediti all’Area 4;

c)     10 crediti alla preparazione della Relazione conclusiva che riguarda attività svolte nel laboratorio e nel tirocinio.

 

3. IL Consiglio della Scuola può riconoscere come crediti acquisiti (fino a un massimo di 60) titoli, attività e competenze in quanto attinenti i singoli Indirizzi, secondo le modalità precisate nei Regolamenti didattici di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

 

4. Nei casi in cui il curricolo del corso di studi richiesto per l’ammissione alla Scuola risulti carente in discipline rilevanti per l’abilitazione da conseguire, può essere richiesta una formazione ulteriore (debito formativo) da acquisire nelle Facoltà competenti di una delle Università convenzionate mediante corsi singoli ufficiali.

 

5. Nei casi in cui una graduatoria di ammissione alla SSIS sia comune a più classi di abilitazione e, inoltre, lo specializzando possieda i requisiti per l’ammissione ad almeno una delle classi di abilitazione in essa comprese, ma non abbia incluso nel piano di studio del corso di laurea specifici esami necessari all’iscrizione ad altre classi di abilitazione comprese nella stessa graduatoria, il Consiglio della Scuola, su proposta del Consiglio di Indirizzo, può consentire il superamento degli esami mancanti sotto forma di debito formativo da soddisfare presso una delle Università convenzionate, come precisato al precedente comma 4.

 

6. La frequenza è obbligatoria; per ciascun semestre non è ammesso più del 25% di assenze dal totale delle attività didattiche, con il 50% di frequenze minimo per ciascuna delle Aree di cui al comma 1, al netto degli esoneri di frequenza derivanti dai crediti riconosciuti. Per gli ammessi a corsi di dottorato di ricerca è previsto il «congelamento» dell’iscrizione alla S.S.I.S.. Per maternità, servizio militare o civile (leva obbligatoria) e per gravissime ragioni di salute (e.g., ricoveri ospedalieri), adeguatamente comprovate da specifica documentazione sanitaria, è possibile usufruire di uno slittamento massimo di due semestri.

 

7. Gli specializzandi che, a seguito di concorso ordinario, abbiano conseguito una o più abilitazioni non oltre l’inizio del secondo anno:

a)     nella stessa classe di abilitazione in cui sono già iscritti;

b)     in una classe di abilitazione affine;

c)     in una classe di abilitazione non affine;

potranno essere esonerati dalla frequenza fino ad un massimo del 25% delle lezioni frontali di singoli moduli di Area 2 nel caso a) e del 15% nel caso b), purché il piano di studi presentato sia approvato dal Consiglio di Indirizzo. Il caso c) non consente alcun esonero di frequenza.

 

8. Per iscriversi al secondo anno di corso lo specializzando deve aver ottenuto almeno 2/3 dei crediti previsti per il primo anno entro la prima sessione di recupero e può completare l’acquisizione dei crediti in una seconda sessione di recupero (straordinaria) da svolgersi entro dicembre. Nel caso non potesse ottenerli neanche in tale occasione, lo specializzando può riscriversi una sola volta al primo anno come «ripetente», con l’esonero dalla frequenza di quei corsi per i quali abbia già ottenuto i crediti.

 

9. Per presentarsi all’esame finale lo specializzando deve avere ottenuto tutti i 120 crediti previsti. In caso contrario, lo specializzando può riscriversi una sola volta al secondo anno come «ripetente», con l’esonero dalla frequenza di quei corsi per i quali abbia già ottenuto i crediti, a condizione che, dopo la sessione di recupero del secondo anno, abbia conseguito almeno 80 crediti.

 

10. Fatti salvi gli esoneri per gli specializzandi disabili e l’inserimento nelle fasce di capacità contributiva per gli specializzandi che all’atto dell’iscrizione presentano il modulo di autocertificazione, gli esoneri parziali per merito e capacità contributiva sono concessi (a seguito della formulazione di apposite graduatorie, sulla base del budget stanziato dal Consiglio della Scuola all’inizio di ciascun anno accademico, ripartito per 1/3 al merito e 2/3 alla capacità contributiva e proporzionalmente al numero di specializzandi iscritti a ciascun Indirizzo) agli specializzandi del primo anno che abbiano ottenuto il massimo punteggio all’esame di laurea ed agli specializzandi del secondo anno che abbiano sostenuto gli esami del primo anno nelle sessioni ordinarie di ciascun semestre ottenendo una media non inferiore a 27/30.

 

11. Le prove di valutazione intermedie, che saranno disciplinate dal regolamento di ciascun Indirizzo, riguardano, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a tre per semestre. E' prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua comunitaria (oltre quella materna) fatta eccezione per l’Indirizzo delle lingue straniere.

 

Articolo 5

Regolamenti didattici di Indirizzo

 

1. I regolamenti didattici di Indirizzo preciseranno, per ogni biennio, le diverse attività didattiche, prevedendo gli insegnamenti da impartire, anche articolati in moduli, e i modi di organizzazione delle attività didattiche. Determineranno le eventuali abbreviazioni della durata della Scuola in relazione a crediti riconosciuti, nonché gli eventuali debiti formativi da assolvere e gli adempimenti degli specializzandi in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale.

 

2. I regolamenti didattici di Indirizzo sono formulati sulla base di indicazioni generali fornite dal Consiglio della Scuola e sono successivamente approvati dal Consiglio stesso.