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NOTE
1) I concorsi e le abilitazioni
diversamente classificati devono essere rapportati a cento.
Le eventuali frazioni di voto sono
arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Ai
candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e
titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve
essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella
graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già
espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante
per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a
cento.
Ai
candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e
titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità
all’insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il
punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella
graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova
facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se
più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già
espresso su ottantotto).
Ai
candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento a
seguito di partecipazione a sessioni riservate di esame, di cui
alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato il
punteggio complessivo in centesimi, relativo all'inserimento nell’elenco
degli abilitati.
(2)
Il punteggio aggiuntivo va assegnato solo alla/e abilitazione/i
conseguita/e e certificata/e dalla S.S.I.S. e non alle abilitazioni
dichiarate corrispondenti, ai sensi della tabella A/2, allegata al D.M. n.
39 del 30.1.1998.
(3) Non si valutano i servizi per i
quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.
(4) Il servizio prestato nelle scuole
militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a
quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per
insegnamenti curricolari della scuola statale.
Il servizio prestato nelle scuole non
statali, dichiarate formalmente scuole paritarie (legge n. 62 del
10 marzo 2000, a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per
intero.
(5) Le idoneità e abilitazioni per la
scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le
graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa.
Non sono valutati i
titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle
disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.
(6) La valutazione di cui al punto
C - 3) è alternativa alla valutazione dello stesso
titolo di cui al punto A - 2).
(7) La valutazione di cui ai punti C
- 4), C - 5) e C - 6) è alternativa
alla valutazione dello stesso titolo al punto
C - 1).