Il Direttore Generale del personale della scuola e
dell'amministrazione
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3
maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11,
comma 9, della legge
3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto
ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 4
maggio 2000;
VISTO in particolare l'art.14, comma 1 del predetto Regolamento che affida ad un
apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per
la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di
aggiornamento del punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in
altra provincia;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n.
201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;
VISTO il D.M. n. 146 del 18 maggio 2000, con il quale sono stati dettati termini
e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle
graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con decreto
ministeriale del 27 marzo 2000;
RITENUTO che alle istituzioni scolastiche aventi particolari finalità di cui
all'art. 67 del T.U. delle leggi in materia di istruzione, di cui al D.lg.vo
n. 297 del 16 aprile 1994, possono essere applicate le disposizioni a
contenuto generale vigenti in materia di reclutamento, mediante costituzione di
specifiche graduatorie permanenti;
CONSIDERATO che la normativa comunitaria, di cui alla direttiva 89/1948 C.E.E. e
92/1951 C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento delle abilitazioni
all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati
membri dell'Unione europea; RITENUTO che la procedura seguita negli Stati
europei per conseguire l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento sia
equiparabile a quella indetta ai sensi della citata legge n. 124/1999;
VISTO il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre
2000; n. 306, in particolare l'art. 1, commi 6 bis e 6 ter ;
VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto
2001, n. 333;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n.11 del 12
febbraio 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
D E C R E T A
ART. 1
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale
docente ed educativo.
-
L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti del personale docente ed educativo, costituite in ciascuna
provincia ai sensi del D.M 146 del 18 maggio 2000, sono disposte secondo le
modalità previste dall'art. 4 del Regolamento adottato con Decreto
Ministeriale 123 del 27/3/2000, di seguito denominato Regolamento delle
graduatorie permanenti, dal decreto legge 2 luglio, n. 255, convertito dalla
legge n.333 del 20 agosto 2001 e dal DM 146 del 18 maggio 2000. Per il
personale docente di strumento musicale nella scuola media, le disposizioni
del presente articolo e del successivo art. 2 sono integrate da quelle
specifiche previste dall'art. 4.
-
Il personale docente ed educativo, già inserito nella I,
II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia,
può chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in
graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente
fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia, nonché chiedere,
contestualmente, l'aggiornamento del punteggio.
-
Il personale docente ed educativo già inserito nelle
graduatorie permanenti di due province a seguito della prima integrazione
delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le
medesime graduatorie, nelle graduatorie permanenti di due province. Qualora
lo stesso personale abbia titolo all'iscrizione in altra graduatoria, deve
iscriversi, necessariamente, in una delle due province in cui è già
inserito, fatta salva la possibilità, in caso di eventuale trasferimento di
provincia richiesto ai sensi del presente decreto, di iscriversi nella
provincia in cui avviene il trasferimento. Il personale già inserito in una
sola provincia può essere inserito, complessivamente, per tutti i settori
scolastici in cui ha titolo, nelle graduatorie permanenti di un'unica
provincia.
-
Il personale non
inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3, può presentare domanda di inserimento nella III fascia
delle graduatorie permanenti di una sola provincia.
ART. 2
Aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella graduatoria
permanente; eventuale trasferimento nella graduatoria di altra provincia.
-
I docenti ed il personale educativo, già inseriti nella
I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni
provincia, possono:
a) chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui sono
inseriti in graduatoria;
b) presentare domanda di trasferimento da una o da entrambe le province di
precedente inserimento e conseguente istanza di iscrizione nella
corrispondente fascia di graduatoria permanente di altra provincia, entro
il termine e con le modalità indicati dal successivo art.10, nonché
chiedere, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di
trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento
per tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e,
conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia
da cui chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione,
il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio
conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente
aggiornato secondo le indicazioni di cui al successivo comma 2.
c) non produrre alcuna domanda, sia d'aggiornamento che di trasferimento.
In tal caso mantengono, con il medesimo punteggio l'iscrizione nella
graduatoria permanente. Il diritto ad usufruire della riserva di posti
deve essere, comunque, confermato barrando l'apposita casella nel modulo
di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla
preferenza a parità di punteggio, derivante da situazione soggetta a
modifica (lettere M, N O, R e S dei titoli di preferenza).
-
Per il personale di cui al precedente comma 1), lett. a)
e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi
titoli, conseguiti successivamente al 22 giugno 2000 - termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di prima
integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.M. 146/2000
- e, comunque entro la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di aggiornamento, ovvero già posseduti, ma non presentati in
precedenza, punteggio da attribuire sulla base della tabella allegata (all.
A). A parità di punteggio, precede il candidato già iscritto nella
medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle
graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi
candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta
nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito
(art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).
ART. 3
Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti
-
Possono presentare domanda di inserimento nella III
fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini
e le modalità indicate all'art.10, gli aspiranti che alla data di scadenza
per la presentazione delle domande, siano in possesso di uno dei titoli di
seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:
a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del
superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
b) idoneità o abilitazione
all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);
c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito
della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge
124/1999 e della legge 306/2000.
d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento
ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli
attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati
dell'Unione europea, ai sensi delle direttive comunitarie 89/1948 C.E.E. e
92/1951 C.E.E., recepite nei decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del
2/5/1994.
-
Possono
presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei
termini previsti dall'art.10 del presente decreto, stiano ancora
frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
o presso le S.S.I.S., o le sessioni riservate di abilitazione di cui
all'O.M.1/2001, purché i corsi si concludano con lo svolgimento degli esami
finali entro il 31 maggio 2002. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare
tale circostanza nel modulo di domanda, ivi compreso l'eventuale
conseguimento dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella
scuola elementare, dichiarando altresì i titoli valutabili. Resta fermo
l'ulteriore obbligo di inviare, entro 5 giorni dalla data di espletamento
degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data del 31 maggio
2002, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il
relativo punteggio. Il personale in questione viene inserito, con riserva,
nella graduatoria provvisoria, con l'attribuzione, relativamente al titolo
di idoneità o di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla tabella
allegata (all.
A) mentre, nella graduatoria definitiva, consegue il punteggio spettante
sulla base della medesima tabella, in relazione alla votazione con la quale
ha conseguito l'idoneità o l'abilitazione.
-
Non è consentita l'iscrizione nelle graduatorie del
personale educativo ai candidati che hanno superato le prove del concorso
per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del 28 luglio 2000,
considerato che l'approvazione delle relative graduatorie non potrà
avvenire, su tutto il territorio nazionale, entro i termini previsti
dall'art. 4, comma 1 del Regolamento, né entro il successivo termine del 31
maggio 2002, previsto dal precedente comma 2.
-
Dovrà essere disposta iscrizione con riserva nei
confronti di coloro che abbiano pendente ricorso gerarchico o
giurisdizionale avverso l'esclusione da procedura concorsuale per esami e
titoli ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o
dell'idoneità.
-
Gli aspiranti di cui ai precedenti commi 1) e 2) vengono
iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti con il punteggio loro
spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui
all'allegato
A. A parità di punteggio, precede il candidato già iscritto nella
medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle
graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi
candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta
nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito
(art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).
-
Per la scuola secondaria ed artistica le distinte
graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C
e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
-
L'inserimento può essere chiesto, ai fini
dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per tutte le
graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei
requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.
ART. 4
Docenti di strumento musicale nella scuola media
-
L'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti
di strumento musicale nella scuola media, già costituite ai sensi
dell'art.6 del D.M. 146 del 18 maggio 2000, è disposto secondo le modalità
e i limiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2. Il trasferimento nella
graduatoria di altra provincia avviene in coda a coloro che vi sono già
inclusi. Al punteggio già posseduto dal personale interessato, si aggiunge
quello relativo ai titoli conseguiti successivamente al 22 giugno 2000 -
termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura
di prima integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.M.
146/2000 - e, comunque entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di aggiornamento, ovvero già posseduti, ma non
presentati in precedenza, punteggio da attribuire sulla base della tabella
allegata (all.
B).
-
Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella
graduatoria permanente di strumento musicale nella scuola media di una sola
provincia, in una fascia successiva a quella già costituita ai sensi
dell'art.6 del D.M. 146/2000, che comprende anche l'eventuale coda di cui al
comma 1, secondo le modalità e i termini indicati all'art.10, gli aspiranti
in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola
media, conseguita entro il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della
legge 124/1999, congiunta all'inserimento negli elenchi prioritari o
aggiuntivi compilati ai sensi del D.M. 13 febbraio 1996, pubblicato nella
gazzetta ufficiale 102 del 3 maggio 1996 (art. 2 bis , decreto legge
255/2001, convertito dalla legge 333/2001).
b) abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media
conseguita a seguito della partecipazione alla sessione riservata indetta
ai sensi dell'O.M. 1/2001 (art.1, comma 6 bis, decreto legge 240/2000,
convertito dalla legge 306/2000).
c) abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola
media, nonché servizio di insegnamento di strumento nei corsi ad
indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto
titolo di studio, per almeno trecentosessanta giorni maturati nel periodo
compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 ed il 27 aprile 2000, di cui
almeno centottanta dall'anno scolastico 1994/1995. (art. 6, comma 6,
O.M.1/2001).
-
Gli aspiranti che si iscrivono per la prima volta saranno
graduati secondo il punteggio spettante sulla base della citata tabella
allegata (all.
B). Qualora siano inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1996, vengono collocati nelle graduatorie
permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato
con la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei
termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di
inclusione negli elenchi stessi, sulla base della medesima tabella di
valutazione dei titoli (all.
B).
-
I titoli artistico-professionali dovranno essere
opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
-
La valutazione dei titoli e la compilazione delle
graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento,
sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento delle
graduatorie permanenti.
-
Le graduatorie provinciali permanenti di strumento
musicale nella scuola media sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo su
tutti i posti disponibili per l'anno scolastico 2002/2003. Le predette
graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplenze
annuali e sino al termine delle attività didattiche.
ART. 5
Insegnamento di sostegno
-
Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di
specializzazione, di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297,
ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, possono chiedere i correlati
insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps psico-fisici,
della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali
siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.
-
Il titolo di specializzazione all'insegnamento a favore
degli alunni portatori di handicap può essere utilmente conseguito anche
successivamente alla scadenza del termine di cui al successivo art.10, comma
1, purché il conseguimento avvenga entro il 31 maggio 2002. In tal caso i
candidati sono tenuti, entro 5 giorni dal conseguimento del titolo citato e
comunque, tassativamente, entro la data del 31 maggio 2002 ad inviare la
dichiarazione del conseguimento del titolo.
-
Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola
elementare sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in
fasce.
-
Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è
predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce. In detto
elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di
fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media
e col punteggio correlato a tale graduatoria.
In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria
permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente
disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria rispetto a
quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, il personale
interessato viene incluso negli elenchi del sostegno, sulla base dei
medesimi criteri sopra indicati, previa apposita valutazione dei titoli
posseduti, in base a quanto previsto dalla tabella annessa, come allegato
A, al presente decreto.
-
Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo
grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce,
relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista
dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun
elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una
qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado
riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
-
Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione
monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della loro
specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni
portatori del corrispondente handicap.
-
Per coloro che conseguano il titolo successivamente al 31
maggio 2002 e, comunque, entro il 20 luglio 2002, sarà consentita, entro
quest'ultima data, l'iscrizione in coda agli elenchi di sostegno tratti
dalle rispettive graduatorie, limitatamente all'anno scolastico 2002/2003,
in posizione subordinata a tutti coloro che già vi figurano avendo
conseguito il predetto diploma entro la data citata del 31 maggio 2002;
nell'ambito di tale coda gli aspiranti sono graduati in base ai medesimi
criteri indicati ai precedenti commi 3, 4 e 5, tenendo conto della posizione
di fascia occupata in graduatoria dagli aspiranti stessi.
Art. 6
Graduatorie permanenti per scuole e istituti per non vedenti e per sordomuti.
-
Sono istituite, nelle province ove sono presenti
istituzioni scolastiche aventi particolari finalità, distinte graduatorie
permanenti per le classi di concorso previste nelle scuole ed istituti
statali per non vedenti e per sordomuti.
-
Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette
graduatorie i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, corrispondente alle
discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
b) titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per
l'insegnamento ad alunni portatori di handicaps, non vedenti e sordomuti,
previsto dall'art. 325 del decreto legislativo 297/1994 citato in premessa
ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.
-
Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lett.
B della tabella di valutazione dei titoli (all.
A), sono valutati solo i servizi d'insegnamento prestati,
rispettivamente, nelle scuole per non vedenti e per sordomuti,
corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
-
L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per
sordomuti obbliga il docente a permanere nell'istituto per almeno 5 anni.
ART. 7
Utilizzazione delle graduatorie permanenti
-
Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le
assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11
dell'art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma 5 della legge
124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento
delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle
attività didattiche.
-
Con successivo decreto, da emanare a seguito del D.P.R.
autorizzativo del contingente di assunzioni di personale scolastico, saranno
dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo
indeterminato e determinato.
ART. 8
Aspiranti inclusi in graduatoria permanente: Scelta della provincia ai fini del
conseguimento di rapporti a tempo determinato. Graduatorie di circolo e di
istituto
-
Il personale incluso in graduatorie permanenti di due
province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province rapporti
di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie permanenti,
sia sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto.
-
Il personale incluso in graduatorie permanenti di una
sola provincia ha titolo a conseguire nella medesima provincia rapporti di
impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie permanenti, mentre
per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie di
circolo e di istituto, può scegliere o la stessa provincia oppure una
provincia diversa.
-
Ai fini del conseguimento delle supplenze temporanee
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono
indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento
emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e del D.M. 4 giugno 2001, n. 103,
fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia a tale
scopo prescelta. L'aspirante a posti di insegnamento di scuola materna e/o
di scuola elementare può indicare fino ad un massimo di dieci circoli
didattici e fino ad un massimo di venti istituti, anche se comprensivi. Il
limite di trenta istituzioni scolastiche riguarda, complessivamente, tutte
le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza
fascia, in cui l'aspirante ha titolo ad essere incluso per i diversi
insegnamenti.
-
Il personale che figuri già incluso nelle graduatorie
permanenti per l'a.s. 2001/2002 - sia che abbia o meno richiesto, ai fini
dell'inclusione in graduatorie permanenti per l'a.s. 2002/2003,
trasferimento di provincia e/o aggiornamento del punteggio - può nuovamente
esercitare in tutto o in parte le opzioni previste dai precedenti commi 1, 2
e 3, coerentemente alle scelte operate con riguardo all'inclusione nelle
graduatorie permanenti.
-
Ai sensi delle
disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 201/2000, per l'a.s.
2002/2003, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia sono
integralmente riformulate, mentre permane la validità delle graduatorie di
circolo e di istituto di seconda e terza fascia. Conseguentemente,
l'aspirante già presente nell'a.s. 2001/2002 in graduatorie permanenti e in
graduatorie di circolo e di istituto, ove indichi per l'a.s. 2002/2003 nuove
istituzioni scolastiche rispetto a quelle di precedente inclusione, per tali
scuole figurerà a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto
di prima fascia, mentre sarà incluso in coda alla rispettiva fascia di
pertinenza delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza
fascia in cui ha eventuale titolo a figurare per altri insegnamenti, secondo
le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 5 del D.M. n. 201/2000.
-
Per il personale già incluso in graduatoria permanente
che non produca alcuna domanda per la variazione della provincia e/o delle
istituzioni scolastiche in cui intende conseguire rapporti di lavoro a tempo
determinato, permangono, al riguardo, le medesime opzioni già
precedentemente espresse.
Norme Comuni
Art. 9
Requisiti generali di ammissione
-
Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai
precedenti articoli 3, 5 e 6, debbono possedere alla data di scadenza dei
termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea..
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista
per il collocamento a riposo d'ufficio).
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto
dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine
presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela
contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha
facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti
di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei
posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione
regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);
-
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
-
Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente
contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola"
(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella
sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla
legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il
periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli
insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione
disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento,
per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
-
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione
può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in
possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della
procedura.
ART. 10
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
-
Le domande per il trasferimento di graduatoria, per
l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie dovranno
essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di
ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati al
presente decreto (mod.
1 e 2),
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
gazzetta ufficiale del presente decreto. Entro il medesimo termine deve
essere presentato il modello per l'eventuale scelta delle istituzioni
scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto si chiede
l'inclusione (mod.
3).
-
Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, oltre al possesso del titolo di
abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per la
documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati
di strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art.4.
Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di
idoneità all'insegnamento della lingua straniera e di specializzazione
all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, il diritto
alla riserva dei posti (allegato
C) o alla preferenza (allegato
D) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema
del modello medesimo.
-
La domanda dovrà essere spedita con R/R ovvero
presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti
all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente
autorità consolare.
-
E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate
in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna
all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
-
Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal
precedente comma 1. b) la domanda priva della firma del candidato.
-
Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la
domanda nei termini prescritti coloro che non risultino in possesso dei
requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui agli articoli
1, 2 e 3, concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento o l'iscrizione
nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province
di Bolzano e Trento e quella della Valle d'Aosta.
-
L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni
rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione
prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente
autorità scolastica.
(1) La domanda non può essere presentata agli uffici
scolastici delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta, in
quanto detti uffici adottano specifici ed autonomi provvedimenti.
ART. 11
Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi
-
I Dirigenti preposti al Centro per i servizi
amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia pubblicheranno all'albo
dell'ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed aggiornate
secondo le disposizioni del presente decreto.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le
eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle
preferenze a parità di punteggio. A parità di punteggio, sarà, comunque,
attribuita una precedenza assoluta al candidato già iscritto nella medesima
graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle
graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi
candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta
nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito
(art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).
Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di
specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento
secondo indirizzi didattici differenziati.
Ai fini dell'insegnamento su posto di sostegno agli alunni portatori di
handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri indicati al
precedente art. 5.
Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono
predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua
straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti,
sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i candidati
in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua
straniera.
-
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette
graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei
candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle
correzioni necessarie.
-
Entro la data del 31 maggio 2002 i Dirigenti preposti al
Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia
pubblicheranno le graduatorie definitive.
-
Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità
della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure è ammesso ricorso
gerarchico all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite dell'organo che
ha decretato l'esclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al
T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al competente
all'Ufficio scolastico regionale con la formulazione delle proprie deduzioni
e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con la
prova dell'avvenuta comunicazione ai controinteressati. Qualora il
ricorrente non vi abbia provveduto, la competente Autorità scolastica, ai
sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71,
cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto
dell'Ufficio scolastico regionale, agli altri soggetti direttamente
interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico
senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato,
ovvero dalla data di ricezione della comunicazione concernente l'esito
sfavorevole del ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o
120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al
T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.
Avverso la graduatoria, approvata con decreto della competente autorità
scolastica, trattandosi di atto definitivo, è ammesso per i soli vizi di
legittimità ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione all'albo.
-
I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di
partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura e i candidati di cui
all'art. 3, comma 4, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono
ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva
nella graduatoria.
-
L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta
il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo
indeterminato o determinato.
ART. 12
Trattamento dei dati personali
L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge
31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni recante
disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e
per l'espletamento delle procedure previste dal presente Decreto.
ART. 13
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento
slovena di Trieste e Gorizia.
-
Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo
n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia
Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto per la
definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande per il
personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di
insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
-
Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato
tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto,
nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.425 e seguenti
del decreto legislativo n. 297/1994.
ART. 14
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nella legge
3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato
con decreto
ministeriale 123 del 27 marzo 2000, nel Regolamento recante norme sulle
modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo
adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 e nel decreto legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
Roma, 12 febbraio 2002
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO
Allegati
 | Allegato
A
Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo
 | Allegato
B
Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella
scuola media
 | Allegato
C
Riserve
 | Allegato
D
Preferenze
MODULO
1: domanda di aggiornamento e/o trasferimento
MODULO
2: domanda di iscrizione
MODULO
3: indicazione delle scuole per l'inclusione nelle graduatorie di
circolo e d'istituto |
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