DECRETO INTERMINISTERIALE
Prot. n. 11303/DM
Roma, 4 giugno 2001
Regolamento recante
norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle Scuole di
specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione
alle Scuole e di esami finali
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
VISTO
l'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341 che stabilisce che
l'esame finale sostenuto al termine della Scuola di specializzazione per
l'insegnamento secondario ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi
di laurea;
VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400 art. 17, commi 3 e 4;
VISTO l'articolo 4 del decreto del 26 maggio 1998 del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione, che ha dettato ulteriori disposizioni
in materia di esami finali;
VISTO l'articolo 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264 che prevede
l'espletamento di apposite prove di cultura generale per l'ammissione alle
Scuole di specializzazione;
VISTO l'articolo 1 comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240,
convertito con modificazioni dalla legge
27 ottobre 2000 n. 306, che ha attribuito all'esame di Stato che si
sostiene al termine del corso svolto nelle Scuole di specializzazione, valore di
prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito
dall'articolo 1, comma 6, della legge
3 maggio 1999 n. 124;
VISTO il medesimo articolo 1, comma 6-ter, del citato decreto-legge 28
agosto 2000 n. 240 che ha demandato ad un decreto del Ministro della pubblica
istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica la regolamentazione delle prove di esame e delle relative modalità
di svolgimento, nonché la determinazione dei criteri di costituzione delle
commissioni giudicatrici, sia di ammissione alla Scuola sia dell'esame finale, e
il punteggio da attribuire agli esami predetti e ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti e ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli;
UDITO il parere dei Consiglio di Stato n.132/2001, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (nota prot.
n.11236/DM del 30 maggio 2001);
ADOTTA:
il seguente regolamento
Art.
1
1.
L'esame di Stato che si svolge al termine delle Scuole di specializzazione di
cui alla legge 19 novembre 1990 n. 341, successivamente disciplinato dal Decreto
del 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ha, ai
sensi dell'articolo l, comma 6-ter, del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, valore di prova
concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito
dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e consta di una
prova scritta e di un colloquio.
2. L'esame accerta il possesso delle conoscenze disciplinari, della
capacità di tradurle sul piano didattico-operativo e delle ulteriori competenze
professionali relative all'abilitazione da conseguire, anche con riferimento
alle attività svolte nella Scuola di specializzazione.
3. Il candidato si presenta nella Scuola ove ha concluso con esito
positivo le attività formative previste dal Corso di specializzazione.
Art.
2
Prova scritta
1.
La prova scritta, della durata massima di tre ore, consiste nella progettazione
di un percorso didattico, eventualmente articolato in unità o moduli, relativo
ad argomenti predisposti, prima dello svolgimento della prova, dalle commissioni
giudicatrici in numero almeno quadruplo rispetto al numero dei candidati
presenti in ogni giornata. Il candidato estrae una terna di argomenti e ne
sceglie uno, sul quale svolge la prova.
2. La progettazione dovrà indicare, sotto forma di schema, in un
contesto scolastico dato, la collocazione dell'argomento scelto all'interno del
sistema di conoscenze proprie della disciplina o delle discipline interessate,
con riferimento alla struttura curricolare in cui l'unità didattica è inserita
e alle connessioni interdisciplinari. Lo schema farà riferimento agli obiettivi
da raggiungere, all'itinerario didattico, alle motivazioni delle scelte
metodologiche operate e ai sussidi e agli strumenti didattici anche
multimediali, da utilizzare.
3. La progettazione potrà anche segnalare eventuali metodologie
alternative rispetto a quelle proposte ed essere arricchita dalla indicazione di
elementi strutturali idonei alla definizione di una ipotesi di ricerca o di
approfondimento su uno o più aspetti del percorso didattico progettato.
4. La valutazione della prova scritta è effettuata con le modalità di
cui all'articolo 4.
Art.
3
Colloquio
1.
Il colloquio, che si svolge nel giorno successivo a quello in cui il candidato
ha sostenuto la prova scritta, ha inizio con la presentazione e la discussione
di una relazione nella quale il candidato riesamina criticamente le attività di
tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione.
2. Il colloquio prosegue con la illustrazione, sviluppata anche
attraverso la presentazione di ulteriori elementi, dello schema di progettazione
realizzato dal candidato in sede di prova scritta. Nel corso della sua
esposizione il candidato dovrà dimostrare, con riferimento alla progettazione
proposta, di essere in grado di:
a.
padroneggiare la
disciplina nei suoi continui mutamenti, con riferimento alla costruzione e allo
sviluppo del curricolo;
b.
individuare,
sotto gli aspetti strutturali e formativi, i rapporti tra la disciplina in
questione e le discipline affini, in particolare quelle rientranti nella classe
di concorso di riferimento;
c.
utilizzare
proficuamente le competenze acquisite in riferimento alla relazione educativa.
Art.
4
Valutazione delle prove d'esame
1.
Alle prove d'esame sono attribuiti complessivamente 40 punti così suddivisi:
-
20 punti per la discussione prevista, all'articolo 3, comma 1, della relazione
sulle attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di
formazione;
- 20 punti per l'illustrazione della progettazione realizzata dal candidato in
sede di prova scritta prevista dall'articolo 3, comma 2.
2.
Superano ciascuna prova i candidati che abbiano riportato non meno di
quattordici ventesimi.
Art.
5
Curriculum
1.
Al candidato viene attribuito, in aggiunta al punteggio complessivo riportato ai
sensi dell'articolo 4, un ulteriore punteggio, da attribuire in base all'esito
delle prove di valutazione superate durante il Corso di specializzazione.
2. Il punteggio attribuito al curriculum è espresso in quarantesimi.
Art.
6
Voto finale di abilitazione
1.
Il voto finale di abilitazione in ottantesimi è dato dalla somma dei punteggi
ottenuti nelle prove d'esame previste dal precedente articolo 4 e di quello
attribuito per il curriculum ai sensi del precedente articolo 5.
2. Supera le prove d'esame e consegue l'abilitazione all'insegnamento il
candidato che ottiene il punteggio complessivo di almeno cinquantasei punti su
ottanta.
3. Al candidato che non supera le prove d'esame è consentita la
partecipazione a successive sessioni di esame con il riconoscimento, come
credito formativo, dei punteggi ottenuti per le parti sostenute positivamente,
ai sensi degli articoli 4 e 5. L'esame può essere sostenuto, in ogni caso, solo
entro i due anni accademici successivi alla conclusione del corso.
Art.
7
Pluralità di abilitazioni
1.
I soli allievi già iscritti alla Scuola di specializzazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto e che abbiano frequentato una pluralità
di classi di abilitazione inserite, ai fini del concorso ordinario, in un
medesimo ambito disciplinare possono chiedere di sostenere contestualmente
l'esame per più di una classe.
2. Nel caso di cui al comma 1:
a.
la prova scritta e la corrispondente illustrazione è unica; gli
argomenti proposti dalla commissione sono predisposti in modo da coprire tutte
le discipline previste nelle classi per le quali il candidato si presenta;
b.
per ognuna delle
classi, il candidato presenta e discute una separata relazione critica sulle
attività di tirocinio e di laboratorio didattico.
Art.
8
Punteggio aggiuntivo
1.
Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell'articolo 2
della legge 3 maggio 1999 n. 124 e dal Regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 2000 n. 123 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al
candidato abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene attribuito
un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione
conseguita, pari a trenta punti.
2. Ai fini dell'esito dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella
scuola secondaria, ai candidati idonei nella graduatoria di merito viene
attribuito un punteggio aggiuntivo di tre punti per l'abilitazione attinente
alle discipline incluse nelle classi di concorso, ovvero di due punti per
l'abilitazione non attinente.
Art.
9
Commissioni giudicatrici degli esami finali
1.
Per ognuno degli indirizzi disciplinari per i quali, a norma dell'articolo 4
della legge 19 novembre 1990 n. 341, si sia svolto il Corso di specializzazione
per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario è costituita
una commissione giudicatrice dell'esame di Stato finale previsto dalla legge 19
novembre 1990 n. 341 art. 4, comma 2 e dall'articolo 1, comma 6-ter, del decreto
legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre
2000 n. 306. La commissione è composta da un presidente e almeno 4 componenti.
In relazione all'ampiezza degli indirizzi disciplinari, il numero dei componenti
potrà essere aumentato e la commissione potrà essere articolata tenendo conto
delle differenti classi di abilitazioni.
2. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato di cui al comma
precedente sono presiedute da un docente universitario scelto dal Direttore
scolastico regionale su una terna di nominativi designati dal Direttore della
scuola, su proposta del Consiglio della scuola di specializzazione. Ne fanno
parte oltre al presidente, almeno due docenti con contratto a tempo
indeterminato con una anzianità effettiva nel ruolo non inferiore a sette anni,
titolari, negli istituti di istruzione secondaria, di insegnamenti appartenenti
all'area disciplinare cui si riferisce l'esame e altrettanti docenti
universitari. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il
personale amministrativo in servizio negli uffici dell'amministrazione
scolastica, appartenente ad un profilo non inferiore a quelli previsti dall'area
B3.
3. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal Direttore scolastico
regionale tra quelli che hanno collaborato con le attività delle Scuole di
specializzazione; con riferimento all'esame di ogni candidato, uno di essi è il
docente che, ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 315, ha direttamente seguito
l'attività di tirocinio del candidato e la stesura della conseguente relazione;
per tale docente si prescinde dalla titolarità nella specifica area
disciplinare, di cui al comma 2. I docenti universitari sono designati dal
Direttore della scuola di specializzazione tra i docenti della stessa, su
proposta del Consiglio della scuola di specializzazione.
4. Le commissioni giudicatrici, sono nominate con decreto del Direttore
scolastico regionale. Salvo motivata impossibilità, non più dei due terzi dei
componenti della commissione possono appartenere allo stesso sesso.
Art.
10
Commissioni giudicatrici degli esami di ammissione
1.
L'ammissione alle Scuole di specializzazione per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento secondario, come previsto dall'articolo 4
della legge 2 agosto 1999 n. 264, avviene attraverso il superamento di apposite
prove di cultura generale, determinate con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Per ognuno degli indirizzi disciplinari attivati nella Scuola di
specializzazione è costituita una commissione giudicatrice ai sensi
dell'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306. La commissione
è composta da un presidente e almeno 4 componenti. In relazione all'ampiezza
degli indirizzi disciplinari, il numero dei componenti potrà essere aumentato e
la commissione potrà essere articolata tenendo conto delle differenti classi di
abilitazioni.
3. Le commissioni giudicatrici dell'esame di ammissione alla Scuola di
specializzazione di cui al comma precedente sono presiedute da un docente
universitario scelto dal Direttore della scuola su proposta del Consiglio della
scuola di specializzazione. Ne fanno parte oltre al presidente, almeno due
docenti con contratto a tempo indeterminato con una anzianità effettiva nel
ruolo non inferiore a sette anni, titolari, negli istituti di istruzione
secondaria, di insegnamenti appartenenti all'area disciplinare cui si riferisce
l'esame e altrettanti docenti universitari. A ciascuna commissione è assegnato
un segretario scelto tra il personale amministrativo in servizio presso
l'Università.
4. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal Direttore della scuola
tra una rosa di cinque nominativi designati dal Direttore scolastico regionale
tra quelli che hanno collaborato con le attività delle Scuole di
specializzazione.
5. Le commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del
Direttore della scuola. Salvo motivata impossibilità, non più dei due terzi
dei componenti della commissione possono appartenere allo stesso sesso.
6. I componenti delle commissioni sono scelti nell'ambito della Regione
in cui si svolgono i corsi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro della pubblica istruzione
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica